CONTRATTI

Art. 62: tante incertezze, nessun rinvio

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Dal 24 ottobre 2012, è entrato in vigore. Contratti scritti, pagamenti a 30 o 60 giorni. I prodotti a cui si applica: agricoli e alimentari

Il 24 ottobre 2012 è iniziata una nuova epoca per la filiera agroalimentare italiana. È entrato in vigore l’articolo 62 del legge 24 marzo 2012 n. 27, che obbliga i contratti scritti e i tempi di pagamento per tutte le cessioni di prodotti agricoli e alimentari.

A sancire l’ultimo tassello della nuova normativa è stata l’emanazione del decreto attuativo, firmato il 19 ottobre 2012 congiuntamente dal ministro delle Politiche agricole e dal ministro dello Sviluppo economico.

È stata quindi smentita una voce che ipotizzava lo slittamento dell’entrata in vigore del provvedimento.

Ricordiamo che l’articolo 62 è una norma di trasparenza, che obbliga alcuni comportamenti di chiarezza (i contratti) e di virtuosità (i tempi di pagamento).

La novità è rilevante e il mondo agroalimentare si è trovato, in buona parte, impreparato, nonostante la Legge 24 marzo 2012, n. 27, che contiene l’articolo 62, sia stata pubblicata da oltre sei mesi.

Vediamo gli aspetti operativi più problematici relativamente ai due punti più importanti della nuova normativa: i tempi di pagamento e l’obbligo dei contratti.

A quali prodotti si applica?

Una domanda che gli operatori pongono frequentemente è l’elenco dei prodotti a cui si applica l’articolo 62, quindi che necessitano dei contratti scritti e del rispetto dei tempi di pagamento. Ad esempio, alcuni operatori ritengono che i mangimi o le sementi siano esentati dall’applicazione dell’articolo 62.

Le disposizioni di cui all’art. 62 disciplinano le relazioni commerciali che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari. L’art. 2 del decreto attuativo precisa con chiarezza la definizione di prodotti agricoli e alimentari (vedi box).

Dalla lettura del box, appare evidente che alcuni prodotti, pur non rientrando nella categoria dei prodotti alimentari, rientrano comunque in quella dei prodotti agricoli (ad es. i mangimi, gli animali vivi, le sementi, le piante vive e i prodotti della floricoltura, i tabacchi greggi o non lavorati, i cascami di tabacco, ecc.) e, pertanto, sono comunque soggetti all’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 62.

A quali scambi?

Le disposizioni dell’articolo 62 si applicano alle relazioni commerciali che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari.

La nuova norma, quindi, riguarda tutti gli operatori del comparto agroalimentare: gli agricoltori, i produttori e le industrie di trasformazione, le centrali d’acquisto, la grande distribuzione organizzata (Gdo), i grossisti, gli intermediari, i dettaglianti alimentari, i pubblici esercizi, i mercati ortofrutticoli, gli ambulanti, i distributori automatici, i panificatori, gli erboristi, ecc. Inoltre riguarda tutti gli altri operatori le cui attività si riferiscono a prodotti agricoli (sementi, animali, mangimi per animali, piante e fiori, ecc.) a prescindere dalla posizione rivestita nell’ambito della filiera di riferimento.

Sono invece esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 62:

- i contratti conclusi con il consumatore finale;

- le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;

- i conferimenti effettuati dai soci alle cooperative agricole o alle organizzazioni di produttori (Op);

- le cessioni effettuate tra gli imprenditori ittici.

Restano pertanto fuori dall’ambito d’applicazione dell’articolo 62 tutte le fattispecie di vendita al dettaglio al consumatore finale, inteso come persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, nonché la somministrazione di alimenti e bevande.

Il decreto attuativo chiarisce inoltre che l’operatore commerciale che acquista un prodotto agricolo o alimentare e provvede contestualmente al pagamento (un ristoratore che acquista una partita di merce al mercato ortofrutticolo o, più in generale, un operatore che si rifornisce presso altro operatore, ad es. Metro) non è soggetto alla disciplina dell’art. 62 in quanto, quando ricorrono tali circostanze, viene data piena esecuzione agli obblighi tipici della compravendita (consegna della merce a fronte del pagamento del relativo prezzo) e pertanto vengono evidentemente meno le ragioni di tutela del contraente debole che stanno a fondamento di tali disposizioni.

Si applica alle coop?

I conferimenti alle cooperative e alle Op sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 62; di conseguenza le cooperative non devono sottostare al contratto scritto nei confronti dei loro soci e, inoltre, non devono rispettare il pagamento a 30 o 60 giorni.

Questa esclusione ha fatto molto discutere, ma è giuridicamente giustificata dal fatto che il conferimento non è una cessione.

A tal proposito, occorre tuttavia evidenziare che le cooperative e le Op si troveranno, da una parte, non assoggettati alla disciplina in esame (in particolare quella relativa ai requisiti del contratto e, soprattutto, ai termini di pagamento) nei rapporti con i propri soci fornitori ma, dall’altra, potranno usufruire dei relativi benefici nei confronti dei propri clienti.

Si applica anche ai prodotti esteri?

L’art. 1 del decreto attuativo specifica che il campo d’applicazione dell’articolo 62 riguarda i contratti e le relazioni commerciali che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana. In particolare, per cessione dei prodotti agricoli e alimentari deve intendersi il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo.

Ne consegue che, nell’ambito delle operazioni di import-export, saranno soggetti alla disciplina in esame gli operatori che importano prodotti dall’estero, se la merce viene consegnata in Italia, mentre rimangono escluse le esportazioni se la consegna della merce avviene in uno Stato terzo.

Quali sono i prodotti deteriorabili?

Nella cessione dei prodotti agricoli e alimentari, l’articolo 62 prevede l’obbligo del rispetto di tempi di pagamento pari a 30 giorni per le merci deteriorabili e a 60 giorni per tutte le altre categorie di merci. In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

È importante conoscere quindi la definizione di prodotti deteriorabili. A tal fine, il comma 4 dell’articolo 62 recita: Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte.

Migliora il potere contrattuale?

Ogni agricoltore sarà costretto a sottoscrivere un contratto con i propri clienti per la cessione dei propri prodotti e potrà beneficiare dei tempi prefissati di pagamento della merce. Contestualmente, però, ogni agricoltore sarà costretto a sottoscrivere un contratto con i propri fornitori di prodotti agricoli (es. mangimi, sementi, piantine, ecc.) dovrà rispettare i tempi prefissati di pagamento della merce.

L’agricoltore non potrà quindi approvvigionarsi di alcuni mezzi tecnici (es. sementi) ed effettuare il pagamento a fine campagna, come succede oggi in molte situazioni.

L’obbligo dei contratti scritti porterà ad almeno due vantaggi:

1) una maggiore trasparenza nello scambio dei prodotti agricoli e alimentari;

2) tempi di pagamento più brevi.

In merito al primo punto, accade frequentemente che gli acquirenti di prodotti agricoli, ossia le imprese del comparto della trasformazione e quelle della distribuzione, decidano in autonomia il prezzo di acquisto delle materie prime, o applichino riduzioni di prezzo indiscriminate sui prodotti acquistati, qualora questi non rispettino gli standard che l’azienda richiede. Con l’introduzione dell’articolo 62 tali situazioni non potranno più verificarsi, poiché il contratto chiarirà tutte le regole della transazione prima dello scambio.

In merito al secondo punto, i tempi di pagamento più brevi porteranno una maggiore liquidità in molte imprese agricole, come ad esempio in quelle ortofrutticole che vendono alla Gdo. In altri casi, come nel caso delle imprese zootecniche da latte, l’articolo 62 potrà generare anche un peggioramento della liquidità; infatti il latte viene incassato a 30-60 giorni, mentre spesso gli allevatori ritardano il pagamento dei mangimi.

L’articolo 62 porterà ad un vantaggio contrattuale degli agricoltori? No.

Lo scopo dell’articolo 62 è una maggiore trasparenza nella cessione dei prodotti agricoli e alimentari. L’obiettivo del provvedimento è quello di evitare comportamenti opportunistici da parte delle imprese acquirenti, ma non modificano il loro maggiore potere contrattuale.

Il prezzo dei prodotti sarà deciso tra le parti tramite una contrattazione, prima dello scambio. E non è escluso che i maggiori vincoli imposti agli acquirenti (ad es. i tempi di pagamento imposti alla Gdo) si traducano in un peggioramento di altre condizioni contrattuali (es. prezzi più bassi o maggiore partecipazione alle spese di promozione).

È pur vero che l’articolo 62, nel primo comma, recita: “I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti”. Tuttavia questa disposizione è molto vaga, lasciando molto spazio all’interpretazione.

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Art. 62: tante incertezze, nessun rinvio - Ultima modifica: 2012-10-25T00:00:00+02:00 da Redazione Terra e Vita
Art. 62: tante incertezze, nessun rinvio - Ultima modifica: 2012-10-25T13:47:59+02:00 da Redazione Terra e Vita

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