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Nella storia della Pac le misure a favore del
ricambio generazionale sono sempre
state collocate nell’ambito del 2° pilastro
(PSR). Con la Pac 2014-2020, per la prima volta
un sostegno all’insediamento dei giovani
agricoltori viene inserito nel 1° pilastro con
l’introduzione di una componente obbligatoria
nel nuovo regime dei pagamenti diretti.
L’Ue sostiene che la presenza di attività economiche
gestite da giovani agricoltori è un
aspetto essenziale per la competitività del
settore agricolo, per cui è opportuno sostenere
l’insediamento iniziale dei giovani e l’adeguamento
strutturale delle relative aziende
nella fase successiva all’insediamento.
A tal fine, nei pagamenti diretti della nuova
Pac 2014-2020 è previsto un pagamento per
i giovani agricoltori.
1% del massimale ai giovani
Il Reg. 1307/2013 prevede7 tipologie di pagamenti
diretti di cui 3 obbligatorie e 5 facoltative
per gli Stati membri. L’Italia ha deciso
di attivare 5 tipologie di pagamenti (tab. 1):
– pagamento di base: 58% del massimale
nazionale;
– pagamento ecologico (greening): 30%;
– pagamento per i giovani agricoltori: 1%;
– pagamento accoppiato: 11%;
– pagamento per i piccoli agricoltori.
Ai giovani agricoltori è stato destinato un plafond
dell’1% del massimale nazionale.
I beneficiari: 40 anni per i primi 5 anni
I beneficiari del pagamento sono le persone
fisiche che possiedono i seguenti requisiti:
– età inferiore ai 40 anni;
– si insedino per la prima volta come capo-azienda,
o che si siano già insediate nei 5
anni che precedono la prima presentazione
di una domanda per aderire al regime del pagamento
di base (quindi la data limite è il 15
maggio 2010).
Il pagamento è limitato alla fase iniziale del ciclo
di vita dell’impresa e non deve trasformarsi
in un aiuto al funzionamento, per cui esso
è concesso per un periodo di cinque anni.
Se l’insediamento è avvenuto prima del 2015,
il periodo quinquennale viene ridotto del numero
di anni trascorsi tra la data del primo
insediamento e la data della prima domanda
per aderire al regime del pagamento di base,
ovvero il 2015. Ad esempio, se un giovane agricoltore
si è insediato nel 2013, il pagamento
per i giovani agricoltori viene concesso per
tre anni (2015, 2016 e 2017).
Il plafond
Il Reg. 1307/2013 prevede che il plafond
destinato al pagamento per i giovani agricoltori
non può essere superiore al 2% del
massimale nazionale. L’Italia haprevisto una
percentuale dell’1%. Questa scelta potrebbe
essere interpretata come un segnale di
scarsa attenzione ai giovani agricoltori, ma
non è così. Le motivazioni che hanno ispirato
questa scelta sono due:
1. evitare una sottoutilizzazione del plafond,
che avrebbe comportato fondi inutilizzati che
sarebbero tornati nelle casse comunitarie;
2. utilizzare la riserva nazionale per coprire il
fabbisogno necessario a soddisfare tutte le
richieste dei giovani agricoltori.
Con questa scelta i giovani agricoltori italiani
hanno la certezza di percepire il livello massimo
di pagamento ammissibile. Infatti, anche con un massimale dell’1%, l’Italia garantisce
la quota massima di finanziamento ai giovani
agricoltori attingendo, se necessario, alla
riserva nazionale.
L’importo del pagamento
L’importo del pagamento, sulla base delle
scelte italiane, si ottiene moltiplicando il
numero dei titoli attivati dall’agricoltore per
il 25% del valore medio dei titoli all’aiuto
detenuti dall’agricoltore stesso, in proprietà
o in affitto. In altre parole, il giovane agricoltore
percepisce un pagamento maggiorato
del 25% del pagamento di base.
Questo metodo di calcolo suscita molte perplessità.
Infatti il pagamento è proporzionale
al valore dei titoli individuali; quindi un giovane
agricoltore che ha ereditato da un genitore
titoli di valore elevato, ottiene un pagamento
elevato e viceversa.
In questo modo lo status di giovane agricoltore
viene premiato in modo differente, tenendo
conto del valore dei titoli storici invece
che della condizione anagrafica.
La Conferenza Stato-Regioni ha giustificato
questa scelta con il fatto che questo metodo
di calcolo garantisce il più alto livello di
erogazione a favore dei giovani agricoltori
nel complesso del nostro Paese, anche se
genera un trattamento variabile e iniquo tra
un giovane e l’altro.
Il numero massimo di ettari ammissibili al
pagamento è stato fissato a 90. Ad esempio
un giovane agricoltore che possiede 200 ettari,
percepisce il pagamento per 90 ettari.
Gli effetti
Il pagamento ai giovani agricoltori è un segnale
politico importante che dimostra l’attenzione
della Pac nei confronti delle imprese
giovani e del ricambio generazionale in agricoltura.
Dal punto di vista pratico, tuttavia, il beneficio
per un giovane agricoltore è limitato; l’importo del pagamento è di limitata entità e non
apporta un miglioramento significativo del
risultato operativo aziendale.
La media italiana del pagamento sarà pari a
circa 45 €/ha; infatti l’importo medio del pagamento
di base sarà di circa 179 €/ha a cui
corrisponde un pagamento per i giovani agricoltori
di 45 €/ha. Esemplificando, un giovane
agricoltore con il massimo degli ettari
ammissibili (90 ha) riceverà circa 4.000 €/ha
per cinque anni.
Quindi un giovane agricoltore che si insedia e
presenta domanda alla riserva nazionale nel
2015 (o anni successivi) percepirà i seguenti
importi dei pagamenti diretti:
– pagamento di base: 179 €/ha;
– pagamento per giovani agricoltori: 45 €/ha;
– pagamento verde: 93 €/ha;
– per un totale di 317 €/ha circa cui si aggiunge
il sostegno accoppiato, se il giovane agricoltore
pratica una coltura o un allevamento
che rientrano in tale pagamento.
La situazione è diversa se il giovane possiede
diritti di valore elevato derivanti dalla sua
situazione storica (ad es. perché si è insediato
prima del 2015) o perché ha ereditato da
un genitore diritti di valore elevato.
Un esempio di questo secondo caso è riportato
in tab. 3 dove un giovane agricoltore si
insedia nel 2015, ereditando i diritti del genitore,
che possedeva titoli di valore superiore
alla media nazionale; in tal caso il pagamento
per il giovane agricoltore è di circa 100 €/ha;,
ben superiore rispetto ai 45 €/ha; (media nazionale)
di cui abbiamo parlato sopra. Il giovane
agricoltore subisce tuttavia gli effetti
della convergenza, come tutti gli altri agricoltori
(fig. 1).
La prima volta nel 1° pilastro
L’analisi del pagamento per i giovani agricoltori
dimostra che l’importo è di piccola entità
e, certamente, non sarà tale da convincere
un giovane a insediarsi in un’azienda agricola.
Tuttavia, la nuova Pac introduce per la prima
volta un livello di aiuti riservato ai giovani agricoltori
(anche se solo dell’1%); è l’inizio di un
percorso che potrà essere potenziato nelle
prossime riforme della Pac.
Inoltre, bisogna ricordare che la politica più
importante a favore dei giovani continua ad
essere collocata nel secondo pilastro dove,
in continuità con le azioni intraprese durante
la programmazione 2007-2013, Vi sono misure
più consistenti a sostegno dell’imprenditoria
giovanile (premio di insediamento,
incentivi agli investimenti aziendali), con la
novità di poter attivare un sottoprogramma
specifico per i giovani agricoltori.