L'avvio della nuova Pac 2015-2020
pone molte domande, in particolare
sul calcolo dei nuovi pagamenti diretti.
infatti, il cambiamento è stato notevole e la
comprensione dei nuovi meccanismi non è
affatto facile.
La nuova Pac prevede un sistema di pagamenti
diretti più mirato, più equo e più sostenibile,
ma tutto ciò fa rima con un sistema
decisamente più complicato. In questo articolo,
descriviamo gli elementi per il calcolo
del nuovo sostegno.
Cinque tipologie
di pagamenti diretti
In Italia, la nuova Pac 2015-2020 prevede
cinque tipologie di pagamenti diretti (fig. 1):
- pagamento di base: 58% del massimale
nazionale;
- pagamento ecologico (greening): 30%;
- pagamento per i giovani agricoltori: 1%;
- pagamento accoppiato: 11%;
- pagamento per i piccoli agricoltori.
Il regime per i piccoli agricoltori non assorbe
un massimale, in quanto si tratta di un pagamento
annuale forfettario che sostituisce
tutti i pagamenti diretti.
Infatti, per finanziare il pagamento per i piccoli
agricoltori, gli Stati membri deducono gli
importi dai massimali dei rispettivi pagamenti
sostituiti: pagamento di base, pagamento ecologico,
pagamento per i giovani agricoltori
e pagamento accoppiato
Il Reg. 1307/2013 fissa i massimali nazionali
per ogni Stato membro. Per l'Italia, il massimale
nazionale per i pagamenti diretti è pari
a 3,95 miliardi di euro nel 2014 e scenderà a
3,7 miliardi di euro nel 2020 (tab. 1).
Il pagamento di base
La prima e la più importante tipologia di pagamenti
è il pagamento di base che è riservato
agli agricoltori:
- attivi;
- in possesso dei titoli all'aiuto.
Anche il nuovo sostegno della Pac, quindi, è
imperniato su titoli all'aiuto, ma non si tratta
dei vecchi titoli in possesso degli agricoltori.
Infatti i titoli storici scadono il 31 dicembre
2014. Dal 1° gennaio 2015, gli attuali titoli
storici lasceranno il posto ai nuovi titoli.
I titoli sono relativi solo al pagamento di base,
ma sono essenziali anche per i succesivi pagamenti,
poiché solo gli agricoltori che hanno
diritto al pagamento di base possono accedere
alle altre tipologie di pagamento (ad
eccezione del pagamento accoppiato, che è
svincolato dagli altri pagamenti).
I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori
attivi sulla base della domanda unica che
presenteranno al 15 maggio 2015.
Il numero
dei titoli sarà pari al numero di ettari indicati
nella Domanda 2015 relativi alla seguente
superficie ammissibile:
- seminativi, compresi le coltivazioni in serra;
colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti,
frutta a guscio, ecc.), compresi i vivai
e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- prati permanenti e pascoli permanenti.
Il valore del pagamento di base
Il valore del pagamento di base è influenzato
da tre scelte effettuate a livello nazionale:
- la percentuale del 58% del massimale nazionale
attribuito al pagamento di base;
- la regionalizzazione applicata a livello nazionale,
con una regione unica nazionale;
- la convergenza basata sul cosiddetto “modello
irlandese”.
Il valore medio nazionale dei titoli del pagamento
di base si attesta a circa 180 €/ha, tenendo
conto di tre fattori:
- il 58% del massimale nazionale destinato al
pagamento di base;
- la decisione di adottare la regione unica nazionale;
- una superficie ammissibile nazionale di circa
12 milioni di ettari.
A questo pagamento si devono aggiungere
gli altri pagamenti (se l'agricoltore rispetta i
requisiti per accedervi): pagamento greening,
pagamento per i giovani agricoltori e pagamento
accoppiato.
Il valore medio dei titoli del pagamento di base
a circa 180 €/ha è applicabile solamente
agli agricoltori che accedono alla riserva
nazionale; tutti gli altri agricoltori avranno
un titolo di valore diverso per effetto della convergenza parziale, chiamata “modello
irlandese”, che persegue l'obiettivo di avvicinare
gradualmente il valore dei titoli verso
la il valore medio.
Il modello “irlandese”
Il modello di convergenza “irlandese” prevede
un graduale passaggio dagli attuali valori
dei titoli verso livelli più omogenei senza
raggiungere un valore uniforme neanche
nel 2019.
Il modello “irlandese” prevede che (art. 25,
Reg. 1307/2013):
- gli agricoltori che inizialmente ricevono meno
del 90% del valore unitario nazionale
(VUN) otterranno un aumento graduale, pari
ad un terzo della differenza tra il loro valore
unitario iniziale (VUI) e il 90% del valore
unitario nazionale nel 2019 (fig. 2).
- il valore dei titoli di ogni agricoltore non potrà
diminuire di oltre il 30% rispetto al loro
valore unitario iniziale;
- all'anno di domanda 2019 nessun titolo avrà
un valore unitario più basso del 60% del
valore unitario nazionale al 2019, a meno che
ciò dia luogo a perdite superiori al 30% per gli
agricoltori precedenti; in tal caso il valore unitario
minimo sarà fissato al livello necessario
al rispetto della soglia del 30%.
Il valore unitario nazionale
Il valore unitario nazionale (VUN) del pagamento
di base si ottiene dalla seguente formula:
VUN = (X / Y) x (P / R)
X = massimale nazionale del pagamento di
base nel 2015.
Y = massimale nazionale per il 2015.
P = massimale nazionale del pagamento di
base nel 2019.
R = numero dei titoli all'aiuto assegnati dallo
Stato nel 2015.
Per l'Italia significa circa 180 euro/ha. Questo
valore scaturisce dai seguenti calcoli:
- il massimale del pagamento di base al 58%
(pari a 2,263 miliardi di euro);
- il massimale nazionale per il 2015 a 3,902
miliardi di euro;
- il massimale nazionale per il 2019 a 3,704
miliardi di euro;
- il numero stimato dei titoli all'aiuto assegnati
dallo Stato nel 2015, pari a circa 12 milioni,
pari alla stima degli ettari ammissibili.
Il valore unitario iniziale
Dal 2015 al 2019, il valore dei titoli di ogni singolo
agricoltore dipenderà dal loro valore unitario
iniziale (VUI).
Il valore unitario iniziale (VUI) si ottiene dalla
seguente formula:
VUI = (x / y) x [(A + C) / B)]
x = massimale nazionale del pagamento di
base nel 2015.
y = importo dei pagamenti diretti erogati a
livello nazionale per il 2014.
A = pagamenti percepiti dal singolo agricoltore
per il 2014 relativi al regime di pagamento
unico (titoli).
C = pagamenti percepiti dal singolo agricoltore
per il 2014 relativi all'articolo 68 tabacco,
Danae racemosa e patate.
B = numero dei titoli (= numero ettari ammissibili)
nel 2015.
Il rapporto (x / y) dipende dallo Stato membro
ed è indipendente dalla situazione di ogni agricoltore.
L'Italia ha scelto il “modello irlandese”,
con un pagamento di base al 58%, per
cui il rapporto (x / y) dovrebbe assumere un valore di circa 0,58. In realtà, tenendo conto
della trattenuta per riserva nazionale, la riduzione
del massimale tra il 2014 e il 2015 e l'aumento
del massimale del 3% (ai sensi dell'art.
22, par. 2, Reg. 1307/2013), il rapporto (x / y)
assume un valore di 0,572 (57%).
Il rapporto (A / B), invece, dipende dalla situazione
individuale di ogni agricoltore. È rilevante
sottolineare che il valore unitario iniziale
tiene conto di questi due fattori principali:
- i pagamenti percepiti, riferiti all'anno
2014 (A);
- il numero di ettari ammissibili riferiti all'anno
2015 (B).
Il valore unitario iniziale non è il valore dei titoli
nel 2015, ma è un valore di riferimento di ogni
agricoltore che consente di determinare il valore
dei titoli per ogni anno dal 2015 al 2020.
Se il VUI è superiore al VUN dal 2015 al 2019
i pagamenti diretti diminuiranno secondo le
regole del modello “irlandese”; viceversa, se
il VUI è inferiore al VUN, i pagamenti diretti
aumenteranno dal 2015 al 2019 secondo le
regole del modello “irlandese”.
Il valore del pagamento greening
Il pagamento greening sarà calcolato dividendo
l'importo, risultante dall'applicazione
del 30% del massimale nazionale, per il
numero di ettari ammissibili a livello nazionale
o regionale.
Tenendo conto che in Italia il massimale nazionale
annuo è variabile tra 3,95 miliardi di
euro nel 2015 a 3,70 miliardi di euro nel 2019,
il massimale del pagamento verde si attesta
sui 1,15 miliardi di euro (tab. 1). Alla luce
di questi dati si può calcolare il pagamento
verde in un importo tra 93 e 99 euro/ettaro
(tab. 1).
L'Italia ha scelto il “modello irlandese” e il pagamento
verde a livello individuale (art. 43,
par. 9, comma 3, Reg. 1307/2013); di conseguenza,
il pagamento verde sarà diverso da
agricoltore ad agricoltore, tenendo conto del
valore dei pagamenti di base.
La percentuale da applicare al pagamento di
base, infatti, sarà fissa e uguale per tutti gli
agricoltori, pari a:
pagamento di base / 0,58 x 0,30
Pertanto, gli agricoltori che avranno un titolo
del pagamento di base più elevato, anche il
pagamento greening sarà più elevato.
Alcuni esempi
Per chiarire l'effetto combinato delle diverse
tipologie di pagamenti diretti, della regionalizzazione
e della convergenza, si propongono
tre casi aziendali:
- un agricoltore con titoli di valore elevato nel
2014 (fig. 3);
- un agricoltore viticoltore e frutticoltore che non riceve pagamenti diretti nel 2014 (fig. 4);
- un giovane agricoltore con titoli di valore
leggermente superiore al VUN che coltiva
cereali e leguminose (fig. 5).
L'obiettivo finale del modello “irlandese” è di
erogare pagamenti diretti a tutti gli agricoltori
attivi ed avvicinare i valori dei pagamenti
diretti ad ettaro. In altre parole, di raggiungere
un pagamento per ettaro più uniforme, ma
l'obiettivo non sarà realizzato entro il 2019,
per evitare di penalizzare eccessivamente i
beneficiari storici dei pagamenti diretti.
Allegati
- Scarica il file: Pagamenti diretti. Come si calcolano