La rogna o tubercolosi, nota e diffusa malattia dell’olivo, è causata da un batterio (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi), che fa parte della popolazione microbica epifitica che vive sulla vegetazione senza provocare alcun danno. Quando peraltro trova le condizioni ambientali favorevoli (elevata umidità relativa, prolungata bagnatura della vegetazione, temperatura ottimale di 22-25 °C e lesioni sugli organi vegetativi) aggredisce la pianta producendo tumori essenzialmente sui rametti oltre che su altri organi vegetativi.
I periodi di maggiore intensità per il determinarsi delle infezioni del microrganismo sono quello autunno-vernino, quando sulla chioma delle piante si producono maggiori ferite e/o cicatrici a seguito della naturale caduta delle foglie e della bacchiatura effettuata durante la raccolta delle drupe, come pure quello primaverile, quando possono verificarsi ferite a seguito di gelate tardive o da grandine.Dopo essere penetrati all’interno degli organi legnosi, i batteri si accrescono formando delle colonie nei tessuti e stimolano gli stessi, in particolare quelli cambiali, alla formazione di cellule, determinando fenomeni di ipertrofia o iperplasia.
Ipertrofia e iperplasia
Tali tessuti si rigonfiano e, lacerando quelli superficiali, erompono formando caratteristici tubercoli della rogna, inizialmente verdi e lisci, poi grigi e rugosi. Le infezioni prodotte da Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi assumono, in relazione all’entità dell’attacco e dell’organo vegetativo colpito, diversa importanza economica, peraltro non quantificabile in quanto la pianta, pur debilitata, sopravvive all’aggressione del patogeno. Nel caso in cui l’attacco si verifica a spese dei giovani rametti o parti produttive si riscontra un accentuato disseccamento dei rami, riduzione di produzione e ridotta pezzatura delle drupe. Se le infezioni si verificano in vivaio i danni sono più gravi, in quanto il batterio può incidere sulla qualità del materiale di propagazione. Le piante colpite da tale affezione non presentano, infatti, i requisiti di cui al D.M. 14/04/1997, concernente le norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto.
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