80 milioni di euro per i danni da cimice asiatica

Danni da cimice asiatica
Nella manovra il Governo stanzia 40 milioni per il 2020 e 20 milioni ciascuno per gli anni 2021 e 2022

Buone notizie per gli agricoltori che hanno già subito 150 milioni di danni per gli attacchi della cimice asiatiche. La legge di bilancio 2020 ha infatti previsto uno stanziamento di 40 milioni di euro per incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Vengono poi riaperti i termini per chiedere la declaratoria regionale per i danni subiti spostandolo da sessanta giorni dopo l’evento calamitoso a sessanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta della legge di bilancio 2020.

Declaratoria di eccezionalità

Cimice asiatica

Nello specifico, il comma 501 della legge di bilancio appena approvata dispone che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cosiddetta cimice asiatica (Halyomorpha halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

L'ammissione a tali interventi avviene in deroga all'art. 1, comma 3, lett. b), del suddetto d.lgs. 102/2004, secondo cui il Fondo di solidarietà nazionale prevede - tra gli altri - interventi compensativi esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali ed eventi assimilabili nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

Le Regioni sul cui territorio si è verificato l’attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei suddetti eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020.

Gli interventi previsti

Gli aiuti che possono essere concessi alle imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile consistono in:

  1.  contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;
  2.  prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
  • 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui sopra;
  • 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

3.  proroga delle operazioni di credito agrario;

4. agevolazioni previdenziali.

In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle citate zone svantaggiate.

80 milioni di euro per i danni da cimice asiatica - Ultima modifica: 2020-01-09T23:41:04+01:00 da Lorenzo Tosi

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