Il 10 agosto 2017, il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la circolare applicativa per l’attivazione dei contratti di filiera e di distretto (Circolare prot. n. 60690 del 10/08/2017 “Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto”).
L’obiettivo dei contratti di filiera e di distretto è sostenere investimenti di rilevanza nazionale nel settore agricolo, agroalimentare e delle agroenergie, promuovendo l’integrazione tra i diversi attori della filiera.
Si tratta di uno strumento che ha una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro in contributo conto capitale e 200 milioni di euro di contributo a tasso agevolato attraverso il Fondo rotativo di sostegno alle imprese.
Quarto bando lungamente atteso
Lo strumento dei contratti di filiera e di distretto ha una lunga storia. Dopo il terzo bando del 2012, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha pubblicato ora il quarto bando, lungamente atteso.
L’avviso del 10 agosto 2017 fa seguito al D.M. prot. n. 1192 del 08/01/2016 che aveva definito i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e di distretto.
Con il nuovo avviso il Ministero ha definito i requisiti e le modalità di presentazione delle domande e dei progetti di filiera, che potranno essere inviate al Ministero a partire dal 27 novembre 2017. Sul sito del Ministero sono presenti il formulario e l’indicazione della documentazione necessaria. I soggetti interessati possono quindi predisporre le domande per questo importante strumento di sviluppo.
I contratti di filiera e di distretto
Il contratto di filiera si fonda su un accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale (tab. 1). L’accordo di filiera individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma di investimenti.
Il carattere di multiregionalità del contratto di filiera è assicurato quando gli interventi sono distribuiti sul territorio di due o più regioni o province autonome. Nel caso di interventi su due o più regioni, gli interventi massimi per una regione non potranno superare l’85% del totale.
Il contratto di distretto, invece, si fonda su un accordo di distretto sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel territorio, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, il quale deve svilupparsi nell’ambito di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di produzioni tradizionali o tipiche (tab. 1).
I contratti di filiera e di distretto sono uno strumento che mira a favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti rurali e agroalimentari.
Il contratto di filiera o di distretto deve essere sottoscritto tra il Ministero e i soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un Accordo di filiera o un Accordo di distretto.
L’integrazione di filiera/distretto è garantita dalla presenza di un accordo di filiera o accordo di distretto. L’Accordo di filiera o Accordo di distretto, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera/distretto, deve essere allegato alla domanda di accesso del contratto di filiera o contratto di distretto (tab. 1).
I soggetti proponenti e beneficiari
I soggetti proponenti possono essere i seguenti:
- le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- le reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- le rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
I soggetti beneficiari sono le seguenti categorie di imprese:
- le imprese, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo ed agroalimentare;
- le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute;
- le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali.
Gli interventi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti tipologie di interventi:
- investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
- investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;
- investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;
- progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.
Le agevolazioni concedibili
Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell’impresa (tab. 2).
Il sistema agevolativo si basa sul principio dell’integrazione tra il Contributo in conto capitale e il Finanziamento, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario. Ai fini della concessione delle agevolazioni i Soggetti Beneficiari devono ottenere un Finanziamento bancario, pari al 50% dell’ammontare complessivo del Finanziamento, concesso dalle Banche finanziatrici che abbiano sottoscritto lo specifico mandato con la Cassa Depositi e Prestiti.
Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera e i contratti di distretto che prevedono Programmi con un ammontare compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro.
Il sito Mipaaf sui contratti di filiera e di distretto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9327
Leggi l’articolo su Terra e Vita 26/2017 L’Edicola di Terra e Vita