Più burocrazia e costi aggiuntivi anche indiretti, il certificato fitosanitario al posto del passaporto delle piante, il ripristino dei controlli alle frontiere oltre a meccanismi vincolanti per la risoluzione delle controversie. Anche senza l'introduzione di dazi non sarà così semplice esportare prodotti florovivaistici italiani nel Regno Unito che dal 1 Gennaio 2021 non fa più parte dell’Ue ed è considerato un Paese Terzo.
L’ impatto dell’accordo sulla Brexit per il florovivaismo italiano è stato al centro del webinar organizzato da Cia e dall’Associazione Florovivaisti Italiani con Agenzia Ice, Agenzia delle Dogane e Copa-Cogeca.
Per effetto dell’accordo raggiunto a fine dicembre 2020 per prodotti deperibili come quelli florovivaistici, come ha sottolineato Cristina Chrico, responsabile internazionalizzazione della Cia, «si profila il rischio di subire rallentamenti legati all’iter burocratico delle procedure doganali e i rigidi requisiti fitosanitari per l’ingresso delle merci nel Regno Unito. Siamo impegnati con le imprese associate a gestire al meglio il passaggio alle nuove procedure e adempimenti stabiliti dall’accordo».
L’export resta strategico per il florovivaismo italiano che rappresenta il 5% del Pil agricolo nazionale e fattura 2,83 miliardi di euro grazie a 24 mila aziende. Il comparto è stato pesantemente colpito dalle restrizioni dell’emergenza pandemia e oggi si trova ad affrontare anche l’accordo per la Brexit. In gioco, oltre 40 milioni di euro di prodotti del florovivaismo che ogni anno l’Italia manda nel Regno Unito, il 5% del totale delle esportazioni nazionali.
Nessun dazio nell’accordo per la Brexit
Come ha spiegato Barbara Di Rollo, coordinatrice nazionale dell’Associazione Florovivaisti Italiani «l’accordo sulla Brexit non introduce tariffe o quote sulla circolazione delle merci, ma sono già attive le nuove procedure come i controlli alle frontiere e il rispetto delle regole di mercato. È chiaro che questo comporterà più burocrazia e costi aggiuntivi anche indiretti visto che tutte le importazioni saranno soggette alle formalità doganali. Saranno introdotti dei meccanismi vincolanti per la risoluzione delle controversie, ma soprattutto sarà previsto un fondo comune che aiuterà a far fronte alle nuove disposizioni».
«L’accordo, che verrà rinnovato ogni 4 anni, ha l’obiettivo - ha aggiunto Di Rollo - di garantire la concorrenza tra gli operatori dell’Unione Europea e del Regno Unito e la partirà di condizioni assegnando a un organismo indipendente anche il compito di controllare che vengano rispettate le misure sugli aiuti di Stato».
Certificato sanitario e pre-notifica di esportazione
Il passaporto delle piante, che consentiva prima della Brexit la libera circolazione delle piante, non sarà più sufficiente. Come ha ricordato Di Rollo sarà sostituito dalla pre-notifica di esportazione che richiede dalle 24 alle 36 ore e dal certificato sanitario. «Per alcune tipologie di piante, ad esempio quelle che comportano maggiore rischio fitopatologico, ci potrebbero essere, inoltre, - ha aggiunto - ulteriori restrizioni, ad esempio nelle specie esporte alla Xyilella. Questo potrebbe causare nel nostro Paese anche una flessione dell'offerta per alcuni prodotti».
Un aiuto per agevolare i tempi per i rilasci delle documentazioni necessarie, potrebbe arrivare da un maggiore impegno verso una maggiore digitalizzazione di alcuni passaggi burocratici.
«Ma necessario ammodernamento dei servizi fitosanitari»
«L’Italia deve mettersi in pista anche su questo fronte - hanno commentato Dino Scanavino, presidente nazionale di Cia e Aldo Alberto, presidente dell'Associazione dei Florovivaisti Italiani -. Il Green Deal Ue da una parte e dall’altra l’uscita del Regno Unito dall’Ue, spingono il Paese a un lavoro di ammodernamento dei servizi fitosanitari per affrontare anche le restrizioni Uk su prodotti e piante a rischio. In questo senso e per superare le criticità, servirà un confronto aperto con i Comitati scientifici del Consiglio di partenariato. Dunque la negoziazione può dirsi non ancora conclusa e - hanno precisato - si dovrà risolvere sul piano della concorrenza leale, della reciprocità e della trasparenza».
La transizione con i nuovi adempimenti per il florovivaismo
Come ha spiegato Walter Baruzzo, responsabile dei controlli di importazione ed esportazione del Servizio Fitosanitario di Regione Liguria, per quanto riguarda l'applicazione delle nuove procedure sui controlli fitosanitari, che riguardano anche gli imballaggi in legno (compresi tra i prodotti regolamentati), sono previste tre fasi:
dal 1° GENNAIO 2021 per le piante e i vegetali ad alta priorità, ossia le piante destinate alla piantumazione, i tuberi di patate, alcuni sementi e altro materiale riproduttivo, la corteccia e il legno di alcune piante, le macchine agricole o forestali usate, scatta l'obbligo del certificato sanitario, di una notifica preliminare pre-export e di un'ispezione fisica nei luoghi di destinazione;
dal 1° APRILE 2021 i requisiti si estendono ai fiori recisi e occorrerà notificare all'Animal and Plant Healt Agency la spedizione di merce regolamentata;
3) Dal 1° LUGLIO 2021 saranno ripristinati i controlli veri e propri alle frontiere con il risultato che prodotti sarnno sottoposti a controlli documentali, d'identità e fisici. Non sarà più consentito utilizzare i luoghi di destinazione per le ispezioni.
La dichiarazione doganale: il codice Eori
Per quanto riguarda la burocrazia doganale, come ha spiegato Loredana Sasso dell'Ufficio Regimi e Procedure Doganali - Direzione Dogane Agenzia Dogane e Monopoli - entro i primi giorni di marzo usciranno delle circolari da parte dell'Agenzia delle Dogane per fornire ulteriori chiarimenti alle novità introdotte dall’accordo.
«Per esempio, per esportare o importare dal Regno Unito - ha ricordato Sasso - occorre essere in possesso di un codice identificativo chiamato Eori. Rappresenta la prima formalità importante per produrre la dichiarazione doganale di esportazione. In Italia non è altro che l'identificativo Iva del soggetto preceduto dal codice Paese IT che si acquisisce automaticamente alla presentazione della prima dichiarazione di esportazione. Il codice Paese per la Gran Bretagna è GB».
I dazi doganali, inoltre, non si applicano se vengono rispettate le cosiddette regole di origine, ossia se si dichiara che i prodotti sono interamente ottenuti in Italia. Occorre essere in possesso infatti di un’attestazione di origine fornita attraverso l’allegato Eori 4 dell'accordo.
Attivo l'Help Desk Brexit dell'Agenzia Ice
Ferdinando Pastore, direttore dell’Agenzia Ice di Londra, ha ricordato come il saldo del valore dell’interscambio tra Regno unito e Italia sia sempre stato positivo: «Fino al 2019 abbiamo esportato per oltre 20 miliardi di sterline con un saldo positivo di oltre 10 miliardi di sterline. Ora le condizioni sono cambiate e occorrerà adeguarsi alle nuove norme e procedure. Stiamo raccogliendo tutte le istanze degli operatori che vogliono esportare. L'agroalimentare è il terzo comparto del made in Italy nel Regno Unito dopo la meccanica e la moda». L'agenzia Ice ha attivitato anche un Help Desk Brexit che fornisce assistenza alle aziende italiane sulle procedure doganali e che finora ha già risposto a oltre mille richieste.