Fondo filiere, arrivano i soldi. Il Fondo per la competitività delle filiere è stato lanciato con Decreto ministeriale n. 3432 del 3 aprile 2020, modificato dal Decreto ministeriale n. 9344656 del 27 novembre 2020.
Esso prevede, come sottolineato a più riprese da Terra e Vita (leggi qui) un sostegno per lo sviluppo delle filiere del mais e delle proteine vegetali (legumi e soia), tramite l’incentivo a contratti triennali finalizzati a migliorare l’integrazione tra produttori e imprese di trasformazione.
Dopo un anno dalla sua emanazione, Agea ha comunicato gli importi definitivi ed erogabili (Istruzioni Operative n. 23 del 12/03/2021); al mais spettano 74,11 euro/ha e alla soia e legumi spettano 60,85 euro/ha (tab. 1).
Le domande presentate sono state 12.500 per entrambe le filiere, su una superficie di 107.943 di mais e 98.597 ha di soia e legumi. In media la superficie interessata è di circa il 15% della superficie mediamente investita a queste colture a livello nazionale.
Il fondo competitività delle filiere
Le risorse del Fondo per la competitività delle filiere ammontano a 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2021.
Il riparto tra le filiere è così quantificato:
- filiera del mais: 8 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021;
- filiera delle proteine vegetali (legumi e soia): 6 milioni di euro per il 2020 e 4,5 milioni di euro per il 2021;
- filiera delle carni ovine: 4 milioni di euro per il 2020 e 4 milioni per il 2021;
- filiera del latte bufalino: 2 milioni di euro per il 2020.
Anche per il 2021 esiste uno stanziamento dedicato a queste filiere, quindi gli agricoltori interessati potranno le relative domande. Si tratta di una domanda separata dalla Domanda Unica della Pac. La domanda va presentata direttamente ad Agea e non agli Organismi Pagatori regionali.
Il sostegno a mais, soia e legumi
Il Decreto ministeriale n. 3432 del 3 aprile 2020 prevede la concessione dell’aiuto di:
- di 100 euro/ha;
- per le colture a mais o proteine vegetali (legumi e soia);
- alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale (tab. 2).
I «legumi» che possono beneficiare del contributo sono: pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella. I legumi possono essere per uso zootecnico o per uso alimentare, ma anche per consumo fresco.
Il contratto deve essere sottoscritto da:
- i produttori di mais e/o, di proteine vegetali (legumi e soia), singoli o associati;
- e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.
Contratto di filiera triennale
Il requisito fondamentale per l’accesso al contributo è quindi la sottoscrizione di un contratto di filiera di durata almeno triennale.
Il «contratto di filiera» è un contratto tra i soggetti della filiera maidicola e/o delle proteine vegetali (legumi e soia), finalizzato a favorire la collaborazione e l’integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti.
Ci sono diverse modalità di sottoscrizione dei/i contratto/i triennale/i di filiera:
- imprenditore agricolo direttamente con le imprese di trasformazione;
- attraverso cooperative, consorzi agrari e organizzazioni di produttori riconosciute di cui le imprese agricole sono socie, che abbiano sottoscritto un contratto con le imprese di trasformazione;
- imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio (privato o cooperativo) e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l‘industria di trasformazione.
I contenuti del contratto
Il contratto di filiera o l’impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente l’aiuto deve indicare almeno la superficie oggetto del contratto, comunque non eccedente la superficie inserita nel Piano Colturale della Domanda di aiuto del richiedente.
Il contratto può essere costituito da una parte generale di durata triennale che può essere integrato in successivi contratti annuali, cos. come l’impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente. Il contratto di filiera o l’impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dall’imprenditore agricolo deve essere allegato alla Domanda di aiuto.
Importo dell’aiuto
L’importo massimo dell’aiuto è di 100 euro/ha (tab. 2), coltivati a mais e/o proteine vegetali (soia e legumi).
L’aiuto, spettante a ciascuna impresa agricola, è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (soia e legumi) nel limite di 50 ettari. Quindi, ad esempio, un’impresa che coltiva 40 ettari di soia e 30 ettari di favino da granella, anche se tutti con contratto di filiera, percepisce un aiuto su 50 ettari.
Fermo restando il limite massimo di 100 euro/ha, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a mais, soia e legumi per la quale è stata presentata domanda di aiuto.
Nel 2020, le richieste sono state superiori alla disponibilità, quindi l’importo erogato è stoto ridotto a 74,11 euro/ha per il mais e 60,85 euro/ha per soia e legumi.
Aiuto «de minimis»
L’aiuto per il mais, la soia e i legumi è concesso all’impresa nel limite dell’importo massimo di 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
Se l’agricoltore ha ricevuto un altro sostegno rientrante nel de minimis, può cumulare il sostegno fino alla concorrenza di 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.