Funzionamento dei Caa, i chiarimenti del Masaf

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Il centro autorizzato dovrà stipulare anche una polizza per responsabilità civile, nonché per danni diretti ed indiretti nei confronti degli utenti

Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con Decreto del 21 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2024, ha fornito indicazioni circa i requisiti di garanzia e funzionamento che dovrebbero avere i Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa).

Le condizioni da rispettare

Per svolgere la loro attività è necessario che ottengano una autorizzazione dalla regione o provincia autonoma in cui si trova la sede legale, così come stabilito dall’articolo 13 del decreto ministeriale. La norma ha definito non solo le attività che possono essere svolte dai Centri autorizzati di assistenza agricola, ma anche quali devono essere i requisiti sia oggettivi che soggettivi perché un Caa possa operare. Tali requisiti dovranno essere valutati dalle regioni o province autonome entro sessanta giorni da quando viene loro presentata l’istanza. E’ stata stabilita anche quale è la responsabilità del Caa. Il Caa autorizzato dovrà stipulare una polizza per responsabilità civile, per danni diretti ed indiretti nei confronti degli utenti o degli organismi pagatori, che potrebbero verificarsi nello svolgimento della propria attività. Tale polizza dovrà avere un massimale di rischio coperto almeno pari ad €2.065.827,60.

Le attività autorizzate

L’attività che può essere svolta da un Caa è quella di fornire assistenza alle imprese agricole, oltre a tutte le attività previste per legge e delegate dai seguenti soggetti:

- organismi pagatori;

- regioni e province autonome;

- altri enti pubblici

Il tutto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle specifiche competenze proprie degli ordini e collegi professionali, e del principio di sussidiarietà.

I Caa possono procedere all’aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende agricole, in modo particolare alla costituzione, aggiornamento e custodia del fascicolo aziendale, a seguito di delega ottenuta a titolo oneroso da parte organismi pagatori. Nello stesso modo gli stessi enti possono delegare i Caa a svolgere funzioni di accettazione e registrazione nei sistemi informativi, riguardo a:

- le istanze presentate;

- le dichiarazioni;

- domande di aiuto, di sostegno e di pagamento che i produttori vogliono presentare.

I Caa possono, nel caso dovessero ricevere un apposito mandato dai propri utenti, accertare e attestare fatti o circostanze di ordine tecnico, riguardanti situazioni o dati certi riguardanti all’esercizio dell’attività di impresa, tranne le attività che la norma prevede che possano essere svolte dai professionisti abilitati.

Altro compito riservato ai Caa è quello di verificare che la documentazione presentata dalle aziende agricole sia completa per quanto previsto dai procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici e degli enti locali.

Esiste una precisa responsabilità dei Caa riguardo le attività che possono svolgere che si concretizzano:

- nell’identificare con esattezza il produttore agricolo che risulti essere il titolare del fascicolo aziendale;

- nella verifica di quelli che risultano essere i poteri di rappresentanza dell’azienda agricola;

- nell’acquisire, verificandone l’esistenza la completezza e la regolarità formale dei titoli di conduzione dei beni immobili strumentali a quella che è l’attività di impresa che deve essere riportata nei sistemi informatici su mandato del produttore;

- nel dover procedere alla verifica della sottoscrizione delle istanze, delle domande di aiuto, di pagamento e delle dichiarazioni correlate;

- nel dover immettere correttamente i dati nei sistemi informatici;

- nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea riguardo la protezione dei dati personali dei soggetti che hanno rilasciato una espressa delega;

- nel rispetto delle procedure forniti agli stessi CAA dagli organismi pagatori e dagli altri enti convenzionati.

I requisiti oggettivi

I requisiti oggettivi di una Caa si basano su una idonea capacità operativa che si ha se si è in possesso di idonei requisiti strutturali ed organizzativi. Per idonea capacità operativa si intende un insieme di mezzi materiali, professionali ed organizzativi che diano la possibilità di adempiere a tutte quelle che sono le necessità richieste degli utenti da assistere, degli organismi pagatori e delle pubbliche amministrazioni. In pratica, occorre essere nella condizione di reperire, verificare, informatizzare, elaborare e tramettere con mezzi informatici i dati necessari attraverso i quali si possa dimostrare che gli utenti hanno diritto ad usufruire sia dei contributi che degli interventi previsti nel Decreto del 21 febbraio 2024 del ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Altro requisito soggettivo importante è quello riferito alla disponibilità, in via esclusiva, dei locali per svolgere l’attività del Caa che, al massimo, può essere svolta contestualmente all’attività di Caf. I locali devono essere identificabili attraverso apposite insegne e devono essere aperti al pubblico per almeno due giorni a settimana e almeno cinque ore giornaliere. Inoltre, il Caa deve avere una strumentazione informatica e telematica tale da potersi connettere con il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) e con gli altri sistemi informatici posti in capo agli altri organismi pagatori regionali, anche per verificare la tracciabilità dei pagamenti avvenuti.

Il numero minimo dei dipendenti

E’ stato stabilito anche il numero minimo dei dipendenti richiesto nei Caa: l’organico aziendale deve essere tale che il rapporto operatore/utente non dovrà essere maggiore ad un numero di fascicoli medio per operatore pari a 350 fascicoli attivi, la cui consistenza aziendale medi  non dovrà superare 9.000 ettari di superficie.

I requisiti soggettivi

Il Caa dovrà avere un responsabile tecnico, la cui nomina dovrà essere effettuata dall’organi amministrativo. Due sono le figure che potrebbero ricoprire questo ruolo.

La prima figura è identificabile in colui che è possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea in discipline agrarie o equipollenti;

- laurea in scienze economiche;

- diploma di perito agrario o agrotecnico;

In questo caso il responsabile tecnico dovrà essere iscritto ad un albo professionale da almeno due anni, oppure, in alternativa, dovrà aver maturato una esperienza lavorativa, almeno di due anni, relativamente all’assistenza o consulenza amministrativa nei riguardi di operatori agricoli.

La seconda figura che potrà ricoprire il ruolo di responsabile tecnico può essere una persona che ha svolto attività lavorativa come impiegato di concetto, in organizzazioni sindacali o di categoria del comparto agricolo occupandosi dell’assistenza ai produttori agricoli, per almeno un triennio, al fine di giungere ad ottenere contributi della Comunità europea.

Tutti coloro che operano all’interno dell’organizzazione Caa o all’interno di società di cui i Caa si servono, ovvero dipendenti, sindaci ed amministratori, non devono:

- essere stati condannati, anche in maniera non definitiva, né aver ricevuto sanzioni a causa di sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati di tipo finanziario;

- essere stati rinviati a giudizio per reati finanziari in procedimenti penali pendenti;

- aver commesso gravi e ripetute violazioni in marito a normative riguardanti benefici comunitari, nazionali, regionali riferiti al comparto agricolo;

- intrattenere con la pubblica amministrazione rapporti di consulenza o con privati per situazioni confliggenti.

Funzionamento dei Caa, i chiarimenti del Masaf - Ultima modifica: 2024-04-23T11:14:12+02:00 da Marco Pederzoli

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