Il 28 maggio 2019, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 21 maggio 2019, n. 44, recante: “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese...”, che converte il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27.
Si tratta del primo provvedimento agricolo di rilievo del Governo Conte, che – purtroppo – si è dovuto occupare di “emergenze”, anziché di sviluppo.
In un unico decreto vengono adottate norme eccezionali per diverse emergenze (latte ovino in Sardegna, Xylella, mutui bancari, agrumi) e tre settori (latte, olio di oliva, agrumi), vista – come recita il decreto – la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare la grave crisi che ha colpito questi settori.
Le misure di sostegno
Il settore ovino da latte, a seguito della crisi e della fortissima protesta dei pastori in Sardegna, è stato il principale motivo che ha ispirato il decreto emergenze.
Per il settore lattiero caseario ovino, la legge n. 44/2019 istituisce un Fondo pari a 10 milioni di euro, e un incremento di 14 milioni di euro del “fondo indigenti”, finalizzato all’acquisto formaggi pecorini Dop e la concessione di contributi per gli interessi sui mutui bancari. Vediamo nel dettaglio (tab. 1).
tab. 1 - I contenuti del decreto emergenze per il settore lattiero-caseario ovino | ||
Misure | Descrizione | Stanziamenti |
Qualità e competitività | Misure per la qualità e la competitività del latte ovino per sostegno agli accordi di filiera, misure temporanee di regolazione dell'offerta, stoccaggio privato dei formaggi Dop, ricerca, innovazione e interventi infrastrutturali | 10 milioni di euro |
Interessi mutui bancari | Contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese | 5 milioni di euro |
Adempimenti per gli acquirenti di latte crudo | Monitoraggio consegne mensili di latte e produzioni di formaggi ovini e caprini | - |
Aumento domanda formaggi | Acquisto formaggi ovini Dop stagionati e distribuzione gratuita agli indigenti | 14 milioni di euro |
Le misure per la competitività
L’art. 1 della la legge n. 44/2019 istituisce un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso:
- il sostegno ai contratti di filiera e di distretto;
- la promozione di interventi di regolazione dell’offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (Dop);
- la ricerca;
- il trasferimento tecnologico;
- gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento.
I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo saranno definiti da un decreto ministeriale tenendo conto della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell’esigenza di adottare iniziative volte a favorire l’imprenditoria giovanile nonché di promuovere la qualità dei prodotti made in Italy.
Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo devono rispettare i vincoli degli aiuti de minimis nel settore agricolo.
La dotazione iniziale del fondo per la competitività è di 10 milioni di euro
Copertura degli interessi
Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, in seguito alle particolari criticità produttive e alla necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, per l’anno 2019, verrà corrisposto un contributo massimo di 5 milioni di euro, destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
Il contributo verrà concesso ad ogni singolo produttore in proporzione al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo. Il contributo è concesso ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali degli aiuti de minimis.
Monitoraggio della produzione
Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo dovranno registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN):
- i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali;
- i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori;
- i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell’Unione europea o in paesi terzi;
- i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell’Unione europea o da paesi terzi, con indicazione del paese di provenienza.
Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
Lo scopo di questa misura è di consentire un accurato monitoraggio sulle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale o provenienti da Paesi dell’Unione Europea o da Paesi terzi, con la rilevazione dei quantitativi delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto dall’articolo 151 del Regolamento Ue 1308/2013 per il latte vaccino.
Fondo indigenti
Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo per l’anno 2019 verrà incrementata, di ulteriori 14 milioni di euro.
Questa dotazione è destinata all’acquisto di formaggi Dop fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi e massima di dieci mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento, con relativo porzionamento sottovuoto.
La crisi persiste
La crisi del latte in Sardegna continua, nonostante qualche piccolo segnale di miglioramento del mercato.
Il prezzo del latte ovino in Sardegna aveva segnato un minimo di 0,61-0,63 euro/litro da dicembre 2018 a febbraio 2019 (fig. 1); dopo le proteste dei pastori e l’intervento del Governo, la situazione di mercato è leggermente migliorata con un prezzo di mercato che - a maggio 2019 - si attesta a 0,72 euro/litro.
Il miglioramento del prezzo di mercato, tuttavia, è ancora insoddisfacente a remunerare i costi di produzione.
Gli allevatori chiedono un prezzo del latte di 1 euro/litro, ma il prezzo è il frutto della domanda e dell’offerta, non delle volontà politiche.
Sicuramente gli interventi previsti dalla Legge 44/2019 sono importanti per attenuare la crisi della imprese agricole, ma non possono essere risolutive, anche perché le crisi di mercato sono ricorrenti (vedi fig. 1).
Cosa serve allora?
L’adeguamento alla domanda del consumatore, la programmazione dell’offerta, la comunicazione, filiere più organizzate capaci di seguire – anzi anticipare – le tendenze del mercato, con relazioni di filiera stabili.
Articolo pubblicato su Terra e Vita n. 19
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La riscossione delle multe
Il decreto-legge 7 marzo 2019 prevede anche una norma sulle quote latte ovvero sulla riscossione coattiva delle multe sulle quote latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione.
A decorrere dal 1° aprile 2019, non sarà più Agea a occuparsene con il supporto della Guardia di Finanza ma, come era previsto prima del 2009, l’Agenzia delle Entrate.
Per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione, entro e non oltre la data del 15 luglio 2019, sono sospesi, con riferimento ai relativi crediti:
- i termini di prescrizione;
- le procedure di riscossione coattiva;
- i termini di impugnazione e di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
Questa norma è motivata dalla necessità di adempiere alla decisione della Corte di giustizia del 24 gennaio 2018, numero C-433/15 in materia di multe sulle quote latte, che ha condannato il nostro Paese per non essere in grado di riscuotere il prelievo imputato ai produttori nella campagna di commercializzazione 1995-1996 e in quelle successive.
I termini e le modalità di trasmissione dei dati sui debitori da Agea all’Agenzia per la riscossione saranno definiti tramite provvedimento del Ministero dell’economia e finanze, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.