Trovato finalmente l’accordo sulla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari stagionali in agricoltura.
Lo annuncia la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova, con la voce rotta dall’emozione, nel corso della conferenza stampa convocata in diretta streaming dopo un Consiglio dei Ministri fiume, terminato la sera del 13 maggio.
Il Decreto Rilancio, presentato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte assieme ai ministri Gualtieri, Patuanelli, Speranza, e per l’appunto Bellanova, muove una cifra considerevole di risorse, pari a 55 miliardi di euro, di cui poco meno della metà, a quanto annuncia il premier, ovvero 25,6, destinati in diversi modi ai redditi da lavoro.
Articolo pubblicato nella rubrica Primo Piano di Terra e Vita 16
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Numerosi gli interventi significativi anche per le imprese, tra taglio dell’Irap, semplificazione della cassa integrazione, rinvio al 16 settembre delle scadenze fiscali e sospensione di plastic tax e sugar tax.
All’agricoltura è destinato 1 miliardo e 150 milioni di euro. Gli interventi, ha spiegato Bellanova, «saranno finalizzati ai settori che hanno più sofferto, il florovivaismo, gli agriturismi, la filiera del vino». Ma l’attenzione maggiore, dopo i contrasti dei giorni precedenti, è tutta incentrata sulla regolarizzazione degli immigrati.
Non è ancora chiara, al momento in cui scriviamo, la quota di lavoratori a cui si riferisce il provvedimento. L’articolo 110 bis, quello che mira a regolare i rapporti di lavoro in agricoltura e nei servizi alla persona (colf e badanti), sempre che non venga modificato nel corso del passaggio alle Camere, prevede la seguente procedura di regolarizzazione.
Come funziona
Per affrontare l’emergenza sanitaria i datori di lavoro che hanno impiegato cittadini stranieri con il permesso di soggiorno scaduto potranno richiederne l’emersione e la regolarizzazione a fronte della stipula di un contratto di lavoro subordinato. Questa misura riguarda anche l’emersione del lavoro nero per lavoratori italiani, precedentemente impiegati in nero.
Potranno accedere alla misura tutti quelli che sono stati identificati con fotosegnalazione prima dell’8 marzo del 2020 o che possono dichiarare di aver risieduto in Italia continuativamente prima di quella data.
Permesso di soggiorno di sei mesi
Gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 o in scadenza, che non hanno lasciato il Paese prima dell’8 marzo 2020, potranno chiedere un permesso di soggiorno temporaneo per cercare un lavoro. La durata del permesso di soggiorno temporaneo è fissato a sei mesi.
Se gli stranieri che fanno domanda trovano un lavoro, il permesso di soggiorno temporaneo viene trasformato in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro di quattro mesi.
Chi intraprende questa procedura deve però dimostrare di aver già lavorato in passato nei settori professionali interessati dal decreto.
Tutte le domande devono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio. La regolarizzazione avrà un costo: un contributo forfettario di €400 per ogni lavoratore regolarizzato ovvero €160 a copertura degli oneri per la procedura di regolarizzazione, oltre ad un altro contributo forfettario dovuto dal datore a titolo retributivo, contributivo e fiscale, che dovrà essere successivamente stabilito attraverso un decreto interministeriale.
Le cause di esclusione
Saranno rigettate le domande dei datori di lavoro condannati in passato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o riduzione in schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o se i lavoratori non saranno assunti in seguito alla regolarizzazione.
Sono esclusi gli stranieri a cui è stato imposto il decreto di espulsione, quelli condannati anche in via non definitiva per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del Codice penale, per i delitti contro la libertà personale, per il traffico di stupefacenti, per lo sfruttamento della prostituzione, per il favoreggiamento dell’immigrazione o dell’emigrazione clandestina. Saranno anche annullate le domande in cui si dichiara il falso.
Motivazioni etiche, legali e sanitarie
Il barometro delle reazioni delle organizzazioni datoriali agricole è orientato sul maltempo. Per molti mesi sono state infatti richieste soluzioni alternative come i voucher e i corridoi verdi per l’ingresso di manodopera specializzata dai Paesi dell’Est europa. Ma al di là delle motivazioni etiche, di legalità e sanitarie che hanno spinto, in base alle dichiarazioni di Conte e Bellanova, a promuovere la misura, occorre ricordare anche i rischi in cui operano gli imprenditori agricoli in un tessuto sociale in cui predomina l’irregolarità nella gestione della manodopera.
Per meglio comprendere l’importanza della regolarizzazione è infatti importante ricordarsi le sanzioni in cui rischia di incorrere il datore di lavoro quando si serve di extracomunitari non regolari.
Il problema della manodopera extracomunitaria
La manodopera extracomunitaria da più parti è ritenuta fondamentale per procedere alla raccolta del prodotto in campagna, motivo per cui si sta cercando in tutti i modi di mettere le imprese agricole nella condizione di poterne usufruire.
La conversione in legge del decreto Cura Italia ha già previsto, lo scorso aprile, la proroga al 31 dicembre 2020 dei permessi in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020 senza peraltro mettere al sicuro i datori di lavoro dal rischio di assumere manodopera irregolare.
Il rischio di assumere irregolari
Il datore di lavoro agricolo, con il nuovo decreto, ha gli strumenti per mettersi al riparo. Se tuttavia decide di impiegare lo stesso lavoratori in nero rischia le seguenti sanzioni amministrative, dovute dalla maxi sanzione di lavoro nero previste dalla legge di bilancio 2019 (L.145/2018), chiarite dall’Ispettorato Nazionale del lavoro (I.N.L.) con la Circolare n.2 del 14 gennaio 2019
Nel caso in cui dovesse emergere il reato di caporalato disciplinato dalla L.199 del 29 ottobre 2016, al datore di lavoro verranno applicate sia sanzioni di carattere amministrativo che penale previste dalla stessa legge.
Le prestazioni occasionali
In questi giorni si è molto discusso anche della possibilità di ampliare il ricorso ai voucher agricoli. Si ricorda che secondo l’art. 2 bis della L.96 del 9 agosto 2018 con cui è stato convertito in legge il “Decreto Dignità” (D.L.87 del 12 luglio 2018), un’azienda agricola può impiegare prestazioni occasionali (ex voucher Inps) se nel proprio organico ha non più di cinque dipendenti. Oggi possono lavorare con le prestazioni occasionali solo i lavoratori che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado od ad un ciclo di studi universitario;
- disoccupati, così come individuati dall’articolo 19 del decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015;
- coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario, sia di reddito di inclusione sociale (Rei o Sia), odi altre prestazioni di sostegno al reddito.
tab. 1 Le maxi sanzioni per il lavoro nero | |
Periodo Lavoro irregolare (giorni) | Sanzione amministrativa (euro) |
fino a 30 | da 1.800 a 10.800 € |
da 31 a 60 | da 3.600 e 21.600 € |
oltre 60 | da 7.200 a 43.200 € |
Percettori di reddito di cittadinanza
L’articolo 101 del nuovo decreto ha reso anche possibile per un datore di lavoro agricolo, assumere con contratti a termine non superiore a 30 giorni, rinnovabili per altri trenta chi percepisce il reddito di cittadinanza e chi ha una sospensione lavorativa a zero ore, e sta percependo NASpI, Dis-Call, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti entro il limite di 2.000,00 di € per il 2020.