Con l’approvazione del Regolamento Ue 2393/2017, il cosiddetto regolamento Omnibus, che ha apportato delle modifiche importanti all’articolato del Fondo europeo per la Politica di sviluppo rurale (Reg. Ue 1305/2013), incidendo positivamente sulle misure per la gestione del rischio in agricoltura, si è reso necessario aggiornare il Piano assicurativo agricolo nazionale 2018 che aveva visto la sua approvazione già a novembre 2017.
Le novità introdotte con l’approvazione del nuovo Regolamento Ue hanno riguardato tutti gli strumenti dedicati alla gestione del rischio; le polizze assicurative, i fondi di mutualità e gli Ist, strumenti di stabilizzazione del reddito, in quest’ultimo caso è stata introdotta una nuova tipologia l’Ist settoriale, prima non previsto.
Primo elemento importante l’innalzamento del contributo pubblico a parziale copertura del costo assicurativo dal 65% al 70% della spesa ammessa, sia per le polizze dedicate alla copertura dei rischi delle produzioni vegetali, sia per le copertura dei rischi da epizoozie per il settore zootecnico.
Altro elemento di impatto è l’abbassamento al 20% della soglia di danno per l’accesso all’indennizzo. Una polizza per poter essere agevolata con fondi comunitari, deve prevedere obbligatoriamente la soglia di danno per l’accesso all’indennizzo, ovvero un danno medio prodotto/comune, che nel regolamento 1305/2013 era fissata al 30%. La variazione della soglia non migliora la liquidazione dei danni in quanto la quasi totalità delle coperture assicurative sono accompagnate da polizze integrative (non agevolate) che consentono la liquidazione dei danni sotto soglia soprattutto nel casi di avversità di frequenza. Migliora invece il costo netto a carico dell’agricoltore in quanto lo scorporo relativo al costo della polizza agevolata da quella non agevolata, si sposta in favore della prima.
Queste due importanti novità, se da un lato hanno migliorato le condizioni di sostegno per il settore zootecnico e per tutte le colture agrarie, non hanno inciso per le coperture relative all’Uva da vino, in quanto le risorse per l’agevolazione delle coperture di quest’ultimo prodotto sono in capo al Reg. Ue 1308/2017 art. 47 Misure di sostegno per il settore viticolo; il regolamento omnibus non ha modificato tale art. 47, e oggi abbiamo due regimi paralleli, uno relativo all’Uva da vino la cui soglia è rimasta al 30%, e tutte le altre colture la cui soglia di danno è pari al 20%.
La revisione del piano assicurativo ha portato anche la modifica delle aliquote di contribuzione pubblica rispetto alla diverse possibili combinazioni (tab. 1) delle avversità assicurabili, cercando di privilegiare le combinazione di rischi più complete (tab. 2). In caso dell’Uva da vino sono state rese più favorevoli le clausole di salvaguardia che si applicano qualora il tasso medio, ovvero il costo assicurativo medio della copertura assicurata, è più basso del costo reale. Per questo prodotto (tab. 3) viene riconosciuta come spesa ammessa almeno il 95% per le combinazioni, A, B e D, il 90% per la combinazione C e l’85% per la combinazione F, ovvero la combinazione con due rischi di frequenza, che rispetto alle altre combinazioni ha un aliquota di contributo del 65% invece del 70%.
Per gli altri prodotti diversi dell’Uva da vino la clausola di salvaguardia rimane quella prevista già dal piano assicurativo, 90% per le combinazioni A, B, D e per le combinazioni sperimentali E, 85% per la combinazione C e il 75% per la combinazione F. In termini di sostegno pubblico per le polizze sperimentali (combinazione E) e per la combinazione con due avversità di frequenza, è pari al 65% mentre per le altre combinazioni si applica l’aliquota massima ovvero il 70%.
Stabilizzazione del reddito settoriale
Tornando al Reg. 2073/2017 la novità assoluta è l’istituzione di un nuovo strumento di gestione del rischio: lo strumento di stabilizzazione del reddito “settoriale”. Tale strumento per poter beneficiare del sostegno pubblico dovrà prevedere la possibilità di indennizzo solo se la diminuzione del reddito del settore a cui è dedicato è superiore uguale al 20% su base annua, è unico fondo che prevede soglia alla stregua delle polizze assicurative, pari al 20%.
Altra novità riguarda la metodologia con la quale possono essere quantificate le perdite: è prevista la possibilità di utilizzare indici economici, sia nel caso di polizze agevolate sia per i fondi di mutualità che per gli strumenti di stabilizzazione del reddito.
L’ultima novità riguarda i fondi di mutualità e gli strumenti di stabilizzazione del reddito, dove si dà la possibilità di utilizzare risorse finanziarie pubbliche, sia per la costituzione del capitale iniziale dei fondi, sia per l’integrazione annuale, ove si renda necessario.
*Dottore Agronomo, Cesar Umbria
tab. 1 Possibili combinazioni avversità assicurabili
Combinazioni | |||||||
A | B | C | D | E (Sperimentali) | F | ||
Polizza ricavo | Index based | ||||||
Garazie/Avversità | Alluvione | Alluvione | Almeno 3, tra | Alluvione | Alluvione | Alluvione | Almeno 2, tra |
Gelo - Brina | Gelo -Brina | Grandine | Gelo - Brina | Gelo - Brina | Gelo - Brina | Grandine | |
Siccità | Siccità | Eccesso di neve | Siccità | Siccità | Siccità | Eccesso di neve | |
Grandine | alla quale si può aggiungere almeno 1 tra | Eccesso di pioggia | Grandine | Grandine | Eccesso di pioggia | ||
Eccesso di neve | Grandine | Venti forti | Eccesso di neve | Eccesso di neve | Venti forti | ||
Eccesso di pioggia | Eccesso di neve | Vento caldo – Colpo di sole | Eccesso di pioggia | Eccesso di pioggia | |||
Venti forti | Eccesso di pioggia | Venti forti | Venti forti | ||||
Vento caldo – Colpo di sole | Venti forti | Sbalzo termico | Vento caldo – Colpo di sole | Vento caldo – Colpo di sole | |||
Sbalzo termico | Sbalzo termico | Sbalzo termico | |||||
Diminuzione di prezzo | Indice climatico avverso |
■ avversità catastrofali, ■ avversità di frequenza, ■ avversità accessorie Fonte: Schema Piano assicurativo agricolo nazionale 2018
tab. 2 Colture diverse da uva da vino - Percentuale di contribuzione e clausola di salvaguardia
Combinazione | % contributo | % parametro salvaguardia | Soglia |
A | fino al 70 | 90 | 20% |
B | fino al 70 | 90 | |
C | fino al 70 | 85 | |
D | fino al 70 | 90 | |
E | fino al 65 | 90 | |
F | fino al 65 | 75 |
tab. 3 Uva da vino - Percentuale contribuzione e clausola di salvaguardia
Combinazione | % contributo | % parametro salvaguardia | Soglia |
A | fino al 70 | 95 | 30% |
B | fino al 70 | 95 | |
C | fino al 70 | 90 | |
D | fino al 70 | 95 | |
F | fino al 65 | 85 |