Obbligo d’origine in etichetta per grano/pasta e riso

Firmati due decreti che porteranno all'indicazione obbligatoria dei luoghi di coltivazione, lavorazione e confezionamento. Si tratterà di una sperimentazione del tutto simile a quanto già sta avvenendo per il settore lattiero-caseario

I Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda hanno firmato oggi i due decreti interministeriali per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta. Inizia così un periodo di sperimentazione nel sistema dell’etichettatura che durerà due anni. Si ricalca così la norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari.

I provvedimenti prevedono che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta il Paese di coltivazione del grano e quello dove è stato macinato; per il riso dovranno essere obbligatoriamente indicati il Paese di coltivazione, quello di lavorazione e di confezionamento.

«Puntiamo – ha dichiarato Martina- a dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, tutelare i produttori e rafforzare i rapporti di due filiere fondamentali per l'agroalimentare Made in Italy. Con questa decisione l'Italia si pone all'avanguardia in Europa sul fronte dell'etichettatura, come chiave di competitività per tutto il sistema italiano».

Si tratta di una decisione importante, soprattutto in un contesto caratterizzato dalla conclusione di accordi commerciali importanti su scala internazionale da parte dell’Unione europea in grado di rappresentare una grande opportunità per le produzioni italiane. A riguardo anche il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti plaude a questo risultato, individuandovi un chiaro segnale di sostegno all’agroalimentare nazionale, caratterizzato da qualità e sicurezza delle produzioni.

Si arriva così a conciliare sia le esigenze dei consumatori, che, dopo aver risposto in 26mila a un sondaggio on line indetto a riguardo dal Mipaaf, hanno richiesto maggiore trasparenza nell’indicazione d’origine di grano e pasta, e quelle del mondo produttivo. «L'aumento dell’8% delle esportazioni nei primi di cinque mesi del 2017 – ha commentato il ministro Calenda - dimostra quanto l’Italia guadagna dall'internazionalizzazione. Allo stesso tempo abbiamo però voluto tutelare i consumatori e i lavoratori con regole chiare e trasparenza sui prodotti commercializzati».

Di seguito si elencano le novità che la firma di questi decreti comporterà sia per il grano e la pasta che per il riso:

Grano/pasta:

Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

  1. a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
  2. b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi Ue, Paesi non Ue, Paesi Ue e non Ue.

Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi Ue e/o non Ue".

 

Riso:

Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati:

  1. a) “Paese di coltivazione del riso”;
  2. b) “Paese di lavorazione”;
  3. c) “Paese di confezionamento”.

Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi Ue, Paesi non Ue, Paesi Ue e non Ue.

 

In entrambi i casi le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

I provvedimenti prevedono una fase di 180 giorni per l'adeguamento delle aziende a nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte.

I decreti poi decadranno in caso di piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

Obbligo d’origine in etichetta per grano/pasta e riso - Ultima modifica: 2017-07-20T16:46:34+02:00 da Roberta Ponci

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