I trasferimenti dei titoli Pac possono essere eseguiti fino all’11 giugno 2021. Requisito fondamentale è l’assenso del cedente

In queste settimane gli agricoltori e gli o­peratori dei Caa sono impegnati nella pre­sentazione della Domanda Unica 2021, vista l’approssimarsi della scadenza del 17 maggio 2021 (tab. 1). Uno degli impegni di maggior rilevanza è il trasferimento dei titoli, visto che molti agricoltori hanno stipulato contratti di affitto o di compravendita oppure devono ge­stire casi di successione. Agea, con la Circo­lare n. 18677 del 16/03/2021, ha aggiornato le procedure di presentazione delle domande di trasferimento dei titoli Pac, nonché quelle per eseguire annotazioni di pignoramenti e pegni aventi ad oggetto i titoli Pac, nel Regi­stro Nazionale titoli, a partire dalla campagna 2021 fino al 2022. Rispetto agli anni scorsi, la normativa sul trasferimento dei titoli è stata modificata solo in alcuni dettagli applicativi.

L’istruttoria della domanda

La domanda di trasferimento titoli deve es­sere presentata dal Caa dell’agricoltore ces­sionario all’Organismo pagatore competente per territorio entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva (11 giugno 2021).

Oltre questa scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento titoli si appli­ca la seguente procedura (tab. 2):

  1. i trasferimenti non perfezionati alla data del 30 settembre 2021, a causa della presenza di un debito in capo al soggetto cedente o del pagamento dell’anticipazione nazio­nale in favore del cedente, sono rigettati;
  2. i trasferimenti per i quali il cedente ha ma­nifestato espresso diniego sono rigettati;
  3. al di fuori dei casi indicati ai precedenti punti 1 e 2, i trasferimenti tempestivamen­te presentati possono essere perfezionati fino al 28 febbraio 2022. I trasferimenti non perfezionati a tale data sono rigettati;
  4. dopo il 28 febbraio 2022 potranno essere perfezionati ulteriori trasferimenti titoli il cui perfezionamento discende dalla riso­luzione di anomalie e problematiche non riferibili ad adempimenti a carico degli agri­coltori che dovevano essere perfezionati entro i termini sopra indicati.

Nell’ambito del regime piccoli agricoltori, il trasferimento dei titoli avviene tramite la presentazione della domanda di subentro nel regime dei piccoli agricoltori o la domanda di subentro e contestuale recesso dal regime.

Le fattispecie di trasferimento

Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (risolu­zione dell’Agenzia delle Entrate n. 114 del 17/10/2006), firmato dalle parti, utilizzando una delle fattispecie di trasferimento previ­ste (tab. 3) e deve essere accompagnato da una specifica documentazione (espressa­mente indicata nell’Allegato 2 della Circola­re n. 18677 del 16/03/2021). Inoltre, nell’atto scritto registrato di trasferimento dei titoli, devono essere sempre indicati i numeri iden­tificativi dei titoli oggetto di trasferimento.

Agricoltore attivo

Il cedente può anche non essere in posses­so del requisito di “agricoltore attivo”, mentre il cessionario deve possederlo alla data di presentazione della domanda di trasferimen­to nel sistema informatico dell’Organismo pagatore competente. Questo vincolo non esiste in caso di successione effettiva o an­ticipata: un erede può ricevere i titoli per suc­cessione, anche se non è “agricoltore attivo”.

Assenso del cedente

Elemento imprescindibile per il perfeziona­mento della domanda di trasferimento titoli dal punto di vista amministrativo èla presen­za dell’assenso del cedente al trasferimento. L’assenso è uno strumento indispensabile di controllo della legittimità del trasferimento dei titoli posto a tutela degli agricoltori, poi­ché consente di non eseguire trasferimenti frutto di condotte illecite, anche penalmen­te rilevanti, che possono essere compiute a danno e insaputa degli agricoltori.

L’assenso del cedente con l’indicazione ob­bligatoria della data di acquisizione deve es­sere acquisito dal Caa al quale l’agricoltore ha conferito mandato, utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell’ambito del Si­an o direttamente dall’Organismo pagatore competente per gli agricoltori non associati ad alcun Caa, secondo le modalità stabilite dall’Organismo pagatore competente.

Non è richiesto l’assenso del cedente nei ca­si di successione per morte, subentro in un contratto d’affitto o recesso del contratto e rientro anticipato dei titoli Pac.

Variazione del valore dei titoli Pac

Qualora nel periodo intercorrente tra la data di stipula dell’atto tra le parti e la conclusione del procedimento di trasferimento si verifichi una variazione nella quantità e/o nel valore e/o nel numero identificativo dei titoli dete­nuti dal soggetto cedente rispetto a quelli indicati nell’atto di trasferimento e per tale motivo non sia possibile completare il tra­sferimento, si applica la seguente procedu­ra. Indipendentemente dalla tipologia di atto giuridico sottoscritto (vendita, affitto, ecc.), ai fini del perfezionamento del trasferimen­to dei titoli, le parti devono sottoscrivere una scrittura integrativa nella quale specificare quantità, valore e numero identificativo dei nuovi titoli, richiamando altresì gli estremi dell’atto originario.

In alternativa alla scrittura integrativa si può utilizzare il modulo di comunicazione del tra­sferimento rilasciato dai sistemi informatici degli Organismi pagatori, a condizione che lo stesso sia sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario, contenga l’indicazione puntuale della quantità, del valore e il numero identificativo dei nuovi titoli nonché gli estre­mi dell’atto originario. La scrittura integrativa o il modulo devono essere redatti in tempo utile e comunque entro il 28 febbraio 2022. La mancata o tardiva presentazione della scrittura integrativa o del suindicato modulo di comunicazione determina l’inopponibilità del trasferimento titoli ad Agea.

Le trattenute sui trasferimenti

I trasferimenti di titoli Pac non comportano pena­lizzazioni sul loro valore (tab. 4), con un’ecce­zione: l’affitto dei titoli senza terra (fattispecie 2.1 “Affitto/comodato di titoli senza terra”), che subiscono una riduzione del valore uni­tario iniziale del 30%, riversato nella riserva nazionale in via definitiva (art. 12, D.M. n. 5465 del 07/06/2018). In altre parole, il 30% del va­lore dei titoli affittati senza terra è decurtato e riversato in via definitiva nella riserva nazio­nale.

Titoli Pac, il trasferimento nella Domanda Unica 2021 - Ultima modifica: 2021-03-29T12:23:14+02:00 da Roberta Ponci

1 commento

  1. Buon pomeriggio, vorrei chiedere se l’assenso del cedente è previsto anche in caso di donazione da padre in figlio sia dei terreni e sia dei relativi titoli AGEA associati agli stessi.

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