La Regione Toscana ha approvato la legge regionale n. 12 del 21 marzo 2018 “Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale”. L’obiettivo è sostenere e preservare le piccole produzioni agricole locali con disposizioni dirette ad agevolare la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli destinati alla degustazione effettuata presso l’azienda produttrice e alla vendita diretta al consumatore finale nel mercato locale. Le aziende devono svolgere la loro attività, dalla produzione al confezionamento, in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti nel rispetto del regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i requisiti e i principi generali della legislazione alimentare, del regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
I destinatari di questa legge sono gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le cooperative agricole che utilizzano esclusivamente il lavoro dei propri soci lavoratori. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli devono essere svolte presso i locali dell’azienda agricola oppure l’abitazione dell’imprenditore agricolo. I requisiti edilizi dei locali destinati alle lavorazioni, trasformazioni e confezionamento devono essere quelli previsti per gli edifici ad uso residenziale del Comune in cui ha sede l’impresa. Per le predette attività potrà essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purchè dotata di idonee caratteristiche igienico-sanitarie e purchè le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall’uso domestico del locale. Tutti coloro che svolgono le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento, sono tenuti all’autocontrollo secondo i regolamenti CE 852/2004 e 853/2004.