Pubblicate le regole operative per la gestione delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso di energia elettrica rinnovabile. Con questo provvedimento, approvato con decreto direttoriale del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) su proposta del Gestore dei servizi energetici (Gse), previa verifica da parte dell’Autorità di regolazione per energia, reti e Ambiente (Arera) per le parti di competenza, prende corpo il nuovo regime di sostegno alle comunità energetiche rinnovabili (Cer). Le regole operative sono state redatte in attuazione dell’art. 11 del decreto del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 - Decreto Cacer - e dell’art. 11 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel - Tiad – Arera.
Incentivi in conto esercizio
Il Decreto Cacer disciplina le modalità di incentivazione in conto esercizio (tariffa incentivante) dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, fissando un contingente di potenza pari a 5 GW fino al 31 dicembre 2027; definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Pnrr fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Tali disposizioni si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, nel limite delle risorse finanziarie attribuite, pari a due miliardi e 200 milioni di euro.
La Delibera dell’Arera disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso ai sensi degli articoli 8, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 199/21 e degli articoli 14, 15 e 16 del D.Lgs. 210/21.
Le regole operative sono strutturate in ragione dei regimi di accesso alle forme di valorizzazione incentivazione previste dal Decreto Cacer e dal Tiad e si compongono di una parte di inquadramento generale, della disciplina dei contributi in conto esercizio, quella dei contributi in conto capitale, degli allegati e dell’appendice.
Il Gse promuove un ciclo di incontri on line che ha preso il via il 6 marzo per supportare gli operatori che desiderano approfondire i contenuti del Decreto Cer del Mase. Le indicazioni sono volte a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza. Il calendario è pubblico, l’iscrizione è gratuita e partecipando è possibile anche porre domande. Sul sito sono in ogni momento fruibili in chiaro le presentazioni.
Le regole operative specificano, ad esempio, gli elementi essenziali dello statuto o dell’atto costitutivo della Cer, i requisiti degli impianti di produzione, diversificati tra nuovi impianti e potenziamento di impianti esistenti, anche nei casi in cui tali impianti non appartengono alla Cer ma rilevano per la configurazione.
Chi può partecipare
Fermo restando il rispetto di tutte le condizioni per l’accesso alla Cer da parte di un impianto di produzione (ad esempio la dimensione massima di 1 MW) possono far parte delle configurazioni di autoconsumo incentivabili tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, inclusi gli impianti fotovoltaici realizzati a terra, sul suolo agricolo, per i quali non sono previsi particolari requisiti (sempre a condizione che siano realizzabili in relazione alle specifiche norme per la costruzione ed esercizio di impianti Fer). Nel caso di impianti a biogas o a biomasse, dovranno invece essere verificati tutti i requisiti di esercizio (tipologia biomasse, ecc.) già definiti dal Dm Cacer.
Un elemento importante chiarito dalle regole operative è dato dal fatto che per l’accesso al contributo in conto capitale, le configurazioni di autoconsumo dovranno essere caratterizzate da uno o più impianti situati in comuni entro i 5.000 abitanti e da clienti finali i cui punti di connessione ricadano sotto la stessa cabina primaria cui gli impianti sono collegati, ma i clienti finali non devono necessariamente essere situati nei medesimi piccoli comuni.
Per l’accesso alla tariffa incentivante (già prevista dal Dm Cacer) è necessario che i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni ricadano nell’area sottesa alla medesima cabina primaria. Viene specificato che il contributo in conto esercizio è costituito da una tariffa incentivante cui si aggiunge un beneficio tariffario, entrambi erogati sull’energia elettrica immessa e condivisa, mentre il contributo in conto capitale è erogato fino ad un ammontare del 40% dei costi ammissibili.
Autoconsumo a distanza
Di particolare interesse per il settore agricolo, è lo sviluppo della configurazione di autoconsumo a distanza che può accedere alla tariffa incentivante e ancora di più la configurazione Cer che può accedere anche alle risorse del Pnrr, sebbene con una riduzione percentuale della tariffa incentivante.
L’erogazione del contributo in conto capitale comporta una riduzione percentuale del contributo in conto esercizio, limitatamente alla tariffa incentivante che può arrivare al 50% del valore della stessa, determinata proporzionalmente alla quota di contributo in conto capitale erogato (da 0% a 40%). Le Regole operative chiariscono dunque l’eventuale rideterminazione degli aiuti specificando anche i limiti di cumulabilità tra questi incentivi ed altri incentivi pubblici assimilabili ad Aiuti di Stato (quali per esempio contributi della misura Parco agrisolare) di entità superiore al 40%, specificando che sono incompatibili con l’ottenimento del contributo in conto esercizio.
Il Decreto Cacer dispone i valori soglia dell’energia elettrica condivisa incentivabile nelle seguenti percentuali: 55% nei casi di accesso alla sola tariffa incentivante; 45% nei casi di cumulo della tariffa incentivante con un contributo in conto capitale.
Le regole operative specificano che la verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal Gse su base annuale, rapportando il valore dell’energia elettrica condivisa incentivata al valore dell’energia immessa in rete da impianti incentivati. Inoltre il Gse provvederà a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e fornendo al soggetto Referente tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto Cacer.
L’importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia anzidetto dovrà essere destinato a soggetti che non sono imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Il Gse esegue le verifiche tecnico-amministrative sulla documentazione per l’accesso agli incentivi e laddove ritenuta conforme alle regole operative provvede alla sottoscrizione del contratto contestualmente all’invio del provvedimento di accoglimento recante la firma del rappresentante legale del Gse e riportante i riferimenti e il periodo di validità del contratto. Il contratto ha per oggetto la regolazione del servizio per l’autoconsumo diffuso.
Tre tipi di incentivi
I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l’autoconsumo diffuso, sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione. I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie: incentivazione dell’energia elettrica condivisa incentivabile ai sensi del Decreto Cacer (Caci); valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dal Tiad (Cacv); ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del Gse, ove richiesto (Rid).
Per ciascun kWh di energia elettrica incentivata viene riconosciuto dal Gse, per un periodo di 20 anni un corrispettivo unitario, definito tariffa premio.
Per ciascun kWh di energia elettrica autoconsumata (e dunque non immessa in rete) viene riconosciuto dal Gse un corrispettivo unitario, definito contributo di valorizzazione, relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete (contributo Arera). Sull’energia autoconsumata all’interno di un Sistema di Distribuzione Chiuso non viene corrisposto il contributo di valorizzazione.
L’incentivo in conto esercizio avviene attraverso l’erogazione in corso d’anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell’energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante (acconto) a cui segue un conguaglio riconosciuto, sempre su base mensile, a partire dall’anno successivo a quello di riferimento, realtivo contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse al Gse dai gestori di rete.
Il soggetto beneficiario degli incentivi (soggetto referente) è in linea di principio il legale rappresentante della Cer che può trasferire tale titolo attraverso un mandato ad uno qualunque dei soci/membri della Cer. Esiste la possibilità di trasferimento anche ad un soggetto produttore terzo non membro della Cer, tuttavia a condizioni particolari e con una certificazione specifica.
Le regole operative specificano che gli impianti non devono essere necessariamente di proprietà della Cer, ma possono essere anche di proprietà di altri soggetti partecipanti alla Cer come di altri soggetti non partecipanti alla Cer: in questi ultimi due casi i soggetti sono liberi di vendere in autonomia, sul mercato, l’energia elettrica immessa e, nel contempo, tramite accordo privato con la Cer, possono mettere a disposizione della Cer le loro immissioni in rete ai fini della condivisione generando quindi un contributo per l’autoconsumo diffuso.
In definitiva un’impresa agricola può realizzare un impianto in autoconsumo presso il proprio sito (impianto di sua proprietà o impianto di un produttore terzo) e concedere alla Cer di cui è membro o ad una Cer locale di cui non è membro, di poter utilizzare le sue immissioni (eccedenze) in rete ai fini del calcolo dell’autoconsumo diffuso: si genera in questo modo un extra valore che può essere versato dalla Cer all’impresa agricola ferme restando le predette regole di ripartizione dei contributi. L’impresa agricola può trattenere tutti i benefici dell’autoconsumo fisico presso la propria azienda e può vendere liberamente l’energia che immette in rete.
In alternativa, un’impresa agricola può realizzare (o far realizzare da un soggetto terzo) su una propria superficie un impianto di produzione di potenza fino ad 1 MW e destinare la quota di energia immessa in rete, all’autoconsumo diffuso in una Cer locale, fermo restando che l’impresa agricola/il produttore può cedere liberamente al mercato l’energia elettrica immessa/cedere al Cer l’energia (ritiro dedicato).
È altresì possibile che un’impresa agricola, titolare di due siti, realizzi un impianto di produzione di potenza fino ad 1 MW presso uno dei suoi siti e destini la produzione all’utenza relativa all’altro sito posto a distanza (sotto stessa cabina primaria), utilizzando la rete di distribuzione pubblica, accedendo in tal caso ai soli incentivi in conto esercizio.
Si segnala che le regole operative non riportano riferimenti alle disposizioni dell’articolo 47, comma 10, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che stabiliscono condizioni particolari per le comunità energetiche realizzate in ambito agricolo (da imprese agricole e/o associazioni agricole) disponendo una deroga sia dal limite di potenza di 1 MW sugli impianti di produzione che si trovano all’interno delle configurazioni di autoconsumo incentivate che dal limite della cabina primaria. Su questo aspetto si attendono chiarimenti dal ministero.