Pubblicate dal Gse le indicazioni applicative per il riconoscimento delle tariffe

IV Conto energia, ecco le regole per i pannelli su terreni agricoli

agrisolare
Vietato il cumulo degli impianti nella stessa azienda. Mancano all’appello ulteriori indicazioni sulle aree abbandonate da almeno 5 anni

Il Gse ha pubblicato sul proprio sito (www.gse.it) tre documenti in applicazione del Dm. 5 maggio 2011, che ha introdotto il IV Conto energia, di cui il più significativo per il settore agricolo è senz’altro quello che riporta le “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti relative al quarto conto energia per il fotovoltaico”.
Il documento definisce le modalità di individuazione della tipologia di tariffa incentivante a cui l’impianto fotovoltaico può accedere, le relative modalità di accesso, ivi incluse quelle riguardanti le maggiorazioni (sostituzione superfici in eternit, utilizzo di componenti prodotti nell’Ue ecc.) e il premio abbinato ad un uso efficiente dell’energia.
Vengono inoltre definite le regole relative alle norme anti-frazionamento degli impianti (art. 12, comma 5 del Decreto) e alle limitazioni per gli impianti installati a terra su aree agricole (si definiscono impianti a terra gli impianti per i quali i moduli non sono fisicamente installati su edifici e che non rientrano nella definizione di pergole, pensiline, barriere acustiche, tettoie e serre). 
 

 

POTENZA MAX 1MW
Per quanto riguarda quest’ultimo punto il documento fornisce indicazioni applicative sulle disposizioni contenute nei commi 4-6 dell’art. 10 del Dlgs. n. 28/11, ricordando che l’accesso al registro e agli incentivi è consentito a condizione che:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1MWe, nel caso di terreni appartenenti allo stesso proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 km;
b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.
Per quanto riguarda la distanza minima di 2 km tra due impianti a terra, è chiarito che tale limite debba essere verificato ogni qualvolta venga realizzato un secondo impianto di potenza compresa tra 1 e 1.000 kW (limite massimo di potenza per impianti a terra), su terreni appartenenti al medesimo proprietario; condizione questa che deve essere rispettata anche nei confronti di impianti fotovoltaici preesistenti, sempre collocati a terra.
Un’interpretazione notevolmente restrittiva che praticamente vieta la realizzazione di un secondo impianto a terra in una stessa azienda agricola da parte dello stesso proponente anche in presenza di impianti già realizzati a terra di limitata potenza. Inoltre la limitazione viene applicata in modo retroattivo anche agli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del Dlgs. 28/11 imponendo ulteriori vincoli rispetto a quanto previsto dallo stesso decreto.
Il rispetto di tali condizioni è verificato con riferimento alla linea di minima distanza tra i perimetri che delimitano i due campi fotovoltaici, rilevata attraverso una orto fotogrammetria da indicare in una specifica planimetria che deve essere trasmessa al Gse in allegato alla richiesta di iscrizione al registro o di concessione della tariffa incentivante. 
 

 

10% DELLA SUPERFICIE
Per quanto riguarda il rispetto della condizione che non può essere destinato all’installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente (colui che presenta la richiesta di iscrizione al registro o di concessione della tariffa incentivante in qualità di Soggetto responsabile dell’impianto stesso), il documento specifica che l’area da conteggiare è quella per la quale il proponente può dimostrare il possesso di un idoneo titolo che comprovi la proprietà, la locazione, l’usufrutto, il diritto di superficie o di un contratto di servitù stipulato per atto pubblico, con contenuto negativo e obbligo, a carico del proprietario del terreno, di non costruire, o permettere a terzi di costruire, impianti a terra in tale area per l’intera durata dell’incentivazione.
Altra interpretazione limitativa è che i terreni, che costituiscono l’area conteggiata, devono essere contigui all’area destinata all’installazione dell’impianto stesso (la contiguità fisica è rispettata anche se tra l’area interessata dall’impianto e le restanti aree del terreno agricolo nella disponibilità del proponente si interpongano strade, altre infrastrutture lineari o corsi d’acqua).
Inoltre nel calcolo di detta area occorre tener conto anche della superficie occupata da altri impianti fotovoltaici pre-esistenti, realizzati nell’ambito di precedenti decreti, che insistono sulla stessa area, nella disponibilità del medesimo proponente (in questo caso deve essere sempre rispettata la condizione che la distanza tra i due impianti non sia inferiore a 2 km).
In pratica la superficie che può essere occupata dall’impianto fotovoltaico a terra è collegata a nuclei aziendali accorpati con soluzioni di continuità limitate a strade, corsi d’acqua, linee ferroviarie ecc.
Entrambe le condizioni di distanza tra impianti e di massima superficie agricola destinabile agli stessi, dovranno essere garantite dal Soggetto responsabile per l’intero periodo di incentivazione (20 anni). 
 

 

GLI ESCLUSI
Le limitazioni sopra descritte, così come indicato dal Dlgs. 28/11 non si applicano:
– agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 29 marzo 2011 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dall’entrata in vigore del Dlgs. n. 28/11;
– ai terreni abbandonati da almeno 5 anni alla data di richiesta di iscrizione al registro per i “grandi impianti” o di richiesta di accesso agli incentivi (su questo delicato problema il documento non fornisce alcuna indicazione).
Su questi aspetti, il documento chiarisce le modalità per la determinazione della data di richiesta e della data di conseguimento del titolo autorizzativo/ abilitativo nei diversi procedimenti amministrativi (Autorizzazione unica, Denuncia di inizio attività, Procedura abilitativa semplificata) specificando che nel caso di impianti per i quali la legislazione regionale preveda la verifica di impatto ambientale (Via), per la determinazione della data di richiesta del titolo si può fare riferimento alla data di presentazione della Via.
In merito al frazionamento, il documento stabilisce i requisiti e le regole volti ad evitare che un impianto sia suddiviso in più impianti di ridotta potenza al fine di ottenere tariffe più elevate. A questo proposito viene ribadito che, ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo Soggetto responsabile o riconducibili a un unico Soggetto responsabile e localizzati su una medesima particella catastale o su particelle catastali contigue s‘intendono come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Tali requisiti e regole si applicano a tutti gli impianti di cui ai Titoli II, III e IV del Dm. 5 maggio 2011 senza tener conto di eventuali impianti preesistenti incentivati ai sensi dei precedenti Decreti.

IV Conto energia, ecco le regole per i pannelli su terreni agricoli - Ultima modifica: 2011-07-25T15:19:26+02:00 da Redazione Terra e Vita

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