Grande rilevanza nel 2° pilastro con le tre nuove misure nei Psr

    PAC 2014-2020: Il futuro è gestione del rischio

    TPP

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    Dal 2010, gli strumenti di gestione del rischio, in particolare le assicurazioni agevolate, sono entrati a far parte integrante della Pac, nell’ambito dell’Articolo 68 e dell’Ocm vino.

    L’inserimento delle assicurazioni nella Pac non è un approccio occasionale, ma solo l’inizio di un processo crescente; infatti nella nuova Pac 2014-2020, la gestione del rischio viene identificata come un fondamentale strumento di politica agraria a tutela dei redditi degli agricoltori.

    Si tratta di una svolta attesa, ma anche obbligata. Infatti le assicurazioni agevolate hanno avuto una lunga storia nell’ambito della politica agricola nazionale tramite il Fondo di Solidarietà Nazionale, con un buon successo e soddisfazione per tutti gli operatori: agricoltori, consorzi di difesa, compagnie di assicurazione, Ministero. Ma oggi le risorse pubbliche nazionali sono sempre più scarse e, quindi, per mantenere gli incentivi agli strumenti assicurativi occorre attingere dalle risorse comunitarie.

    Per queste ragioni, l’Italia è particolarmente attenta alle proposte della nuova Pac in merito alle gestione del rischio.

     

    FINO AL 2013

    Dal 2010, il finanziamento alle assicurazioni agevolate ha trovato uno spazio importante nell’ambito della Pac, con l’ultima riforma (Health check) e con l’ultima modifica dell’Ocm vino.

    Più precisamente, dal 2010 al 2013, il sostegno alle assicurazioni agevolate deriva da fondi comunitari e da fondi nazionali (tab. 1).

    I fondi comunitari sono:

    – l’Articolo 68 del Reg. Ce 73/2009, per un importo annuo di 70 milioni di euro annui dal 2010 al 2013;

    – l’Ocm vino (art. 103-unvicies, Reg. Ce 1234/2007), per un importo di 20 milioni annui dal 2010 al 2013.

    Tali stanziamenti possono aumentare qualora si liberino risorse nella stessa linea di finanziamento.

    I fondi nazionali derivano dalle risorse della Finanziaria 2010:

    – cofinanziamento nazionale dell’Articolo 68 per un importo di 23,3 milioni di euro annui per il periodo 2010-2012; tali risorse saranno assicurate anche nel 2013, in quanto il cofinanziamento è obbligatorio;

    – assegnazione al Fondo di Solidarietà Nazionale di un importo di 51,9 milioni per il 2010, 16,7 milioni per il 2011 e 16,7 milioni per il 2012, attinti dal fondo di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

     

    OCM VINO

    La riforma dell’Ocm vino del 2008 (Reg. 479/2008) aveva previsto una serie di nuove e vecchie misure (promozione nei paesi terzi, ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti, vendemmia verde, ecc.), tra le quali è compresa anche una misura sulle assicurazioni agevolate.

    Queste misure di sostegno sono delegate agli Stati membri, che devono attuarle tramite uno specifico programma nazionale di sostegno (Pns), finanziato tramite apposite dotazioni. Per la misura delle assicurazioni era prevista una dotazione di 20 milioni di euro annui, dal 2010 al 2013 (DM 6 luglio 2010).

    Questa disponibilità può essere aumentata qualora si verifichino risparmi in altre misure. Questa situazione si è verificata nel 2010; infatti, i contributi liquidati per le assicurazioni del settore viticolo nel 2010 sono stati pari a 36,15 milioni di euro, provenienti da 20 milioni di euro inizialmente stanziati, da 10,8 milioni di euro per il recupero dei minori fabbisogni nelle altre misure dell’Ocm vino e da 5,3 milioni di euro dal Fondo di Solidarietà Nazionale. In questo modo, il sostegno pubblico ha garantito un’agevolazione dell’80% del costo dei premi di assicurazioni.

    Nel 2011, l’iniziale stanziamento di 20 milioni di euro è stato innalzato a 24,9 milioni di euro, a fronte di un fabbisogno di 37,9 milioni di euro.

    Per il 2012, lo stanziamento garantito è di 20 milioni di euro, a cui si potranno aggiungere ulteriori stanziamenti sui minori impegni delle altre misure dell’Ocm vino.

     

    NELL’ARTICOLO 68

    Nell’Articolo 68 sono stati stanziati 70 milioni di euro, più 23,3 milioni di euro del cofinanziamento nazionale obbligatorio, finalizzati a contributi ai premi di assicurazione per i rischi climatici conseguenti ad avversità atmosferiche equiparabili a calamità naturali, le fitopatie, gli attacchi parassitari sulle colture vegetali e le epizoozie negli allevamenti zootecnici (art. 11, DM 29 luglio 2009), con una soglia di danno del 30% a carico dell’assicurato.

    Il contributo a favore degli agricoltori è pari ad un massimo del 65% della spesa per i premi di assicurazione. La percentuale definitiva di contributo viene determinata al termine dell’istruttoria di tutte le domande, tenendo conto che le disponibilità finanziarie ammontano a 93,3 milioni di euro.

     

    FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE

    Gli stanziamenti del Fondo di Solidarietà Nazionale sono decrescenti e garantiti solo fino al 2012.

    Per il 2013, non sono previsti finanziamenti, a meno di una specifica dotazione in sede di approvazione della Finanziaria 2013, ma l’ipotesi è alquanto remota in virtù delle difficoltà della finanza nazionale.

     

    NELLA NUOVA PAC

    Gli strumenti di gestione del rischio avranno un grande ruolo nella Pac 2014-2020, con finalità più ampie e maggiori dotazioni finanziarie.

    Le novità sono due: l’ampliamento degli strumenti e il finanziamento nell’ambito del 2° pilastro della Pac.

    Le misure di gestione del rischio nella nuova Pac potranno concedere un sostegno agli agricoltori per un numero più ampio di eventi:

    – avversità atmosferiche;

    – fitopatie o infestazioni parassitarie;

    – epizoozie;

    – emergenze ambientali;

    – perdite di reddito.

    Per coprire i suddetti rischi, nella nuova Pac è previsto un sostegno rafforzato agli strumenti assicurativi (assicurazioni agevolate) e ai fondi comuni (fondi di mutualizzazione).

    Il ruolo degli strumenti di gestione del rischio nella nuova Pac è allargato e potenziato, dovendosi occupare, non solamente delle calamità naturali, ma anche dell’assicurazione dei prezzi e dei mercati, quindi dei redditi.

     

    IL FINANZIAMENTO

    Lo stanziamento delle risorse per la gestione dei rischi è inserito nell’ambito di due strumenti della nuova Pac 2014-2020 (tab. 2):

    – le misure di mercato ovvero nell’Ocm unica, precisamente nell’Ocm vino e nell’Ocm ortofrutta;

    – il secondo pilastro della Pac, quindi nei Programmi di sviluppo rurale (Psr).

    Di conseguenza, la gestione del rischio non sarà più finanziata nell’ambito dei pagamenti diretti (Articolo 68), come avviene nell’attuale Pac (tab. 2).

    Nell’Ocm unica 2014-2020, il settore del vino mantiene gli attuali programmi di sostegno nazionali, in cui sono previsti:

    – le assicurazioni del raccolto;

    – i fondi di mutualizzazione.

    Per quanto riguarda il settore degli ortofrutticoli freschi, l’Ocm unica prevede il finanziamento ai programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori (Op), in cui sono previsti:

    – le assicurazioni del raccolto;

    – il sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione.

    In sintesi, nell’ambito dell’Ocm unica, si mantengono gli stessi strumenti attualmente in vigore.

    La vera novità è l’inserimento degli strumenti della gestione del rischio nel 2° pilastro della Pac; infatti, nella proposta di regolamento relativo al sostegno allo sviluppo rurale sono previste tre specifiche misure che gli Stati membri potranno inserire nei Psr 2014-2020 (tab. 3):

    – assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;

    – fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le fitopatie e per le emergenze ambientali;

    – strumento di stabilizzazione del reddito.

     

    LE ASSICURAZIONI AGEVOLATE

    Il sostegno alle assicurazioni agevolate continuerà ad essere garantito anche nella Pac 2014-2020, con le stesse regole attuali. Infatti, una specifica misura dei Psr prevede contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante per le perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o fitopatie o infestazioni parassitarie.

    Le assicurazioni agevolate finanziabili garantiscono le perdite superiori al 30% della produzione media dell’agricoltore (calcolata su tre o cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata).

    Il contributo pubblico massimo è pari al 65% del premio assicurativo.

     

    I FONDI DIMUTUALIZZAZIONE

    Il “fondo di mutualizzazione” si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall’insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale o in caso di drastico calo del reddito.

    Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

    Il fondo di mutualizzazione eroga agli agricoltori affiliati pagamenti compensativi in caso di perdite economiche dovute ad epizoozie, fitopatie e incidenti ambientali.

    Il contributo dei Psr è pari ad un massimo del 65% delle seguenti spese ammissibili:

    – spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

    – importi versati dal fondo mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.

     

    STABILIZZAZIONE DEL REDDITO

    Il sostegno nell’ambito del nuovo strumento di stabilizzazione del reddito consiste nell’erogazione di indennizzi agli agricoltori in caso di perdite di reddito maggiori del 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore (calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato).

    Per “reddito” si intende la somma degli introiti che l’agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione.

    I Psr erogano il sostegno solo a fondi di mutualizzazione riconosciuti dallo Stato membro. A sua volta, i fondi di mutualizzazione versano gli indennizzi agli agricoltori, i quali non possono superare il 70% della perdita di reddito.

    Il contributo pubblico massimo è pari al 65% degli importi versati dal fondo di mutualizzazione agli agricoltori.

     

    NUOVI STRUMENTI DA SPERIMENTARE

    La presenza nella nuova Pac dei nuovi strumenti – fondi di mutualizzazione e stabilizzazione del reddito – pone il problema dell’introduzione di un’innovazione a cui il sistema italiano non è ancora pronto.

    In Italia, infatti, il sistema assicurativo contro le calamità naturali in agricoltura è già collaudato ed è tra i primi in Europa per capacità di funzionamento e diffusione; invece i fondi di mutualizzazione sono una realtà ancora in una fase iniziale. Occorre una veloce fase di sperimentazione dei nuovi strumenti assicurativi. Il sistema italiano è già in allerta e si sta preparando alle nuove sfide.

     

    NEL 2° PILASTRO

    Lo stanziamento delle risorse nell’ambito del 2° pilastro della Pac, quindi nei Psr, mostra alcune perplessità.

    La gestione del rischio è, infatti, una politica di tutela dei redditi e dovrebbe essere posizionata nelle misure di mercato (1° pilastro della Pac), piuttosto che nei Psr (2° pilastro della Pac). Su questo punto, in Italia c’è un pieno accordo tra Ministero, Regioni e Organizzazioni professionali che hanno chiesto alle autorità comunitarie di inserire la gestione del rischio nel 1° pilastro della Pac.

    Allo stato attuale, tale richiesta dell’Italia appare totalmente inascoltata dalla maggior parte degli Stati membri dell’Ue. Infatti, i contributi pubblici nella gestione del rischio in agricoltura sono un’esperienza consolidata solo in alcuni Paesi (Italia, Francia, Spagna, Olanda), mentre non interessano la maggior parte dei Paesi dell’Ue. È evidente quindi che tali Paesi ne chiedano la collocazione nel 2° pilastro della Pac, ovvero nei Psr, dove il finanziamento grava sulle risorse proprie di ogni Paese, senza incidere sugli altri.

    Alla luce della netta opposizione di Bruxelles alla richiesta italiana, appare ormai evidente che l’Italia si dovrà rassegnare all’inserimento della gestione del rischio nel 2° pilastro della Pac, magari ottenendo maggiori risorse finanziarie dall’Ue.

    La gestione del rischio nei Psr tuttavia potrebbe generare diversi problemi, soprattutto in Italia: in primo luogo, la difformità di applicazione tra le Regioni, visto che esistono 21 Psr regionali; in secondo luogo, la difficoltà di finanziamento, visto che le misure di gestione del rischio andrebbero in competizione con le altre misure dei Psr. Per rimediare a queste criticità si stanno ipotizzando diverse soluzioni:

    – la programmazione nazionale – anziché regionale – delle tre misure sul rischio;

    – la programmazione regionale delle tre misure sul rischio, ma con un format uguale per tutte le Regioni.

    Gli strumenti della gestione del rischio nella Pac 2014-2020 sono innovativi ed ambiziosi e pongono nuove sfide a cui il sistema assicurativo in agricoltura dovrà saper rispondere efficacemente. Si attende quindi un lavoro impegnativo e coordinato tra tutti gli attori: Ministero, Regioni, Consorzi di Difesa, Ismea e compagnie di assicurazione.

    PAC 2014-2020: Il futuro è gestione del rischio
    - Ultima modifica: 2012-02-09T16:22:34+01:00
    da Redazione Terra e Vita
    PAC 2014-2020: Il futuro è gestione del rischio - Ultima modifica: 2012-02-09T16:22:34+01:00 da Redazione Terra e Vita

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