Al via l’esonero contributivo straordinario per le aziende appartenenti alle filiere agruturistiche, apistiche, brassicole, cerealicole, floroviaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, oltre all’allevamento, ippicoltura, pesca e acquacoltura. È bene precisare che ai codici Ateco 11.02.10 corrisponde l’attività della produzione dei vini da tavola; mentre ai codici Ateco 11.02.20 corrispondono le attività di produzione di vini spumante ed altri vini speciali.
In pratica l’Inps attraverso la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 ha fornito le istruzioni operative alle imprese interessate per poter usufruire del beneficio introdotto dall’articolo 222 comma 2 del dl. 34 del 19 maggio 2020, convertito nella l.77 del 17 luglio 2020 e successivamente integrato dall’articolo 58-quarter del dl.104 del 14 agosto 2020 ed introdotto dalla l. 126 del 13 ottobre 2020.
Il rischio del ricalcolo
Per l’esonero contributivo straordinario sono stati destinati 477,9 milioni di euro per cui, in caso di superamento di tale importo, l’istituto previdenziale dovrà provvedere a ricalcolare l’agevolazione a tutti i beneficiari in maniera proporzionale, chiedendo ad essi il pagamento delle differenze contributive rispetto all’esonero autorizzato e goduto.
Per richiedere il beneficio devono far giungere telematicamente all’Inps, entro il 12 maggio 2021, l’apposita domanda utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL34/2020” che è possibile reperirlo sul sito dell’Inps nel “Portale Agevolazioni” (ex “DIResCO”).
Alle posizioni contributive delle aziende le cui istanze hanno avuto esito positivo verrà attribuito il codice autorizzativo “8J”, visualizzabile nel Cassetto Previdenziale, che significa “Azienda con esonero a causa dell’emergenza epidemiologica dal COVID-19. Articolo 222 decreto legge 19 maggio 2020, n.34”.
Come funziona
L’esonero contributivo straordinario è applicabile alla contribuzione a carico del datore di lavoro per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 giugno 2020.
Per poter beneficiare dell’esonero contributivo è necessario che il datore di lavoro:
- abbia un DURC regolare;
- non abbia violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- deve aver rispettato gli accordi ed i contratti collettivi siano essi nazionali, regionali, territoriali od aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Non rientrano nella misura dell’esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi da versare all’Inail;
- il contributo da pagare al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- i contributi dovuti ai Fondi degli articoli 26, 27, 28 e 29 del Decreto Legislativo n.148 del 15 settembre 2015;
- i contributi dovuti al Fondo di solidarietà intersettoriale della Provincia autonoma di Trento ed al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige;
- i contributi dovuti al Fondo di solidarietà per il settore del traporto aereo e del sistema aeroportuale;
- i contributi dovuti ai Fondi interprofessionali per la formazione continua dovuti nella misura dello 0,30%;
- i contributi che non hanno natura previdenziale e quelle concepite al solo fine di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni Previdenziali di riferimento.
L’istituto previdenziale ha chiarito che l’esonero straordinario può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dall’attuale normativa. Il tutto dovrà avvenire entro i limiti della contribuzione previdenziale dovuta a carico del datore di lavoro e nel pieno rispetto dei limiti della normativa attinente alla materia degli aiuti di stato.
Versamenti solo dopo l’esito dell’istanza
I versamenti non effettuati riferiti ai periodi contributivi oggetto dell’esonero straordinario, vengono sospesi fino a quando non verranno definite le domande presentate e non dovranno rientrare nella esposizione debitoria di eventuali domande di rateizzazione dei debiti contributivi, oltre che nella verifica della regolarità del Durc.
Invece se l’azienda ha pagato i contributi e successivamente ha ottenuto un esito favorevole della propria domanda, potrà compensare tali importi con la contribuzione che in futuro sarà chiamata a pagare. Qualora, a seguito di controlli, l’istanza dovesse essere respinta perché i codici Ateco 2007 risultino non conformi, verrà annullato il provvedimento favorevole di esonero già adottato, procedendo al recupero della contribuzione dovuta gravata dalle sanzioni civili a partire dalla data di scadenza ordinaria del versamento.
Ducumenti di riferimento
Circolare n. 57 del 12 aprile 2021