Tra gli strumenti di difesa passiva agevolati ci sono i fondi di mutualizzazione, che possono essere attivati sia per le produzioni vegetali sia per quelle zootecniche. Per questa tipologia di copertura assicurativa sono ammissibili a sostegno pubblico sia le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti a fondi formalmente riconosciuti, sia parte delle spese amministrative e di costituzione sopportate dal soggetto gestore.
Questa tipologia di strumenti può essere attivata su iniziativa degli stessi agricoltori che, attraverso la costituzione di un soggetto gestore, presentano domanda di riconoscimento al Masaf in base a quanto previsto dal Decreto ministeriale n. 10158 del 5 maggio 2016 (che disciplina la procedura di riconoscimento, la costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare della contribuzione pubblica ai fini della gestione dei rischi per le produzioni vegetali e zootecniche).
Per le produzioni vegetali possono essere gestiti con copertura mutualistica i rischi agricoli legati ad avversità atmosferiche, escluse quelle di natura catastrofale (alluvione, gelo, siccità, in quanto gestite con il Fondo AgriCat) e i rischi legati a fitopatie e infestazioni parassitarie. Per i rischi climatici di tipo catastrofale, per la campagna 2023 è concessa una deroga rispetto ai fondi circa l’assoggettabilità a copertura mutualistica per quelli già riconosciuti.
Le produzioni assoggettabili a tale copertura sono tutte quelle comprese nell’allegato 2 del Pgra, cioè le stesse per le quali è attivabile la copertura assicurativa. Per le produzioni zootecniche sono assoggettabili a copertura mutualistica esclusivamente i rischi legati a epizoozie anch’esse come previsto dal Pgra.
Avversità e coperture
Rimanendo sulle produzioni vegetali in merito ai rischi climatici, la copertura mutualistica deve prevedere almeno tre avversità tra quelle di frequenza ed eventualmente le avversità accessorie (tab. 1). Relativamente ai rischi derivanti da fitopatie e infestazioni parassitarie, per essere assoggettati a copertura mutualistica le imprese agricole devono applicare norme tecniche, soluzioni agronomiche e strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle colture, che devono essere riconosciute dalle autorità competenti.
La copertura mutualistica ai fini dell’agevolazione pubblica segue le medesime regole previste per le polizze assicurative. Il fondo deve prevedere una soglia di intervento del 20%, ovvero può interviene con il risarcimento quando la perdita dell’agricoltore che vi aderisce è superiore al 20% della produzione media annua, produzione che viene espressa in termini monetari. Qualora la produzione assoggettata a copertura mutualistica fosse inferiore alla produzione media annua, la soglia di danno è calcolata su quest’ultima.
Il valore della produzione media annua è dichiarato dall’agricoltore nel Piano Mutualistico Individuale, quello che nel caso delle polizze è il Pai (Piano assicurativo individuale), valore verificato tramite l’utilizzo degli standard value, fermo restando che l’agricoltore può assoggettare a copertura mutualistica un valore superiore qualora abbia documentazione per comprovare tale valore come media degli ultimi tre anni o degli ultimi cinque escludendo l’anno con valore più alto e quello con valore più basso.
tab. 1 Combinazioni di avversità climatiche assogettabilia copertura mutualistica |
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Almeno tre tra le seuenti avversità | |
Avversità di frequenza | Grandine |
Eccesso di neve | |
Eccesso di pioggia | |
Venti forti | |
Avversità accessorie | Colpo di sole |
Vento caldo e ondata di calore | |
Sbalzi termici | |
Fonte: Masaf, Pgra 2023 |
La stima dei danni
La stima del danno è realizzata dal perito che viene incaricato dal soggetto gestore del fondo, in seguito ad una denuncia di sinistro. Il tecnico incaricato verifica la produzione realmente ottenibile al netto del sinistro, verifica il nesso di casualità tra evento denunciato e il danno presente e verifica se la produzione persa è superiore alla soglia, ovvero se il valore della produzione commercializzabile è inferiore all’80% del valore messo in copertura. In seguito alle risultanze peritali il soggetto gestore calcola l’eventuale indennizzo spettante all’agricoltore socio del fondo. La copertura mutualistica per le produzioni vegetali deve essere riferita all’intero ciclo produttivo del prodotto coperto, ciclo che si può concludere anche nell’anno solare successivo a quello di adesione alla copertura. La copertura deve essere riferita all’intera produzione presente nel fascicolo secondo il binomio prodotto/comune.
L’adesione al fondo
L’adesione al fondo in base al regolamento dello stesso può prevedere un’adesione pluriennale, ma ai fini del riconoscimento della spesa assoggettata a contribuzione pubblica si prende a riferimento la spesa delle singole campagne.
L’adesione al fondo deve avvenire entro le date stabilite dal Pgra, che varia a seconda del ciclo vegetativo dei singoli prodotti (tab. 2). La prima scadenza è fissata per 31 maggio 2023 per le colture a ciclo autunno primaverile e permanenti; 30 giugno per le colture a ciclo primaverile e olivo; 15 luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti porta innesto, vivai di viti e pioppelle; 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche al netto di quelle elencate nella scadenza precedente. Per le colture che sono trapiantate o seminate successivamente alla scadenza indicate nei punti precedenti, il termine ultimo è rappresentato dalla scadenza successiva alla data di semina o trapianto.
tab. 2 Termini per sottoscrivere coperture mutualistiche (campagna 2023) |
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Tipologia colture | Scadenza sottoscrizione | |
a) | a ciclo autunno primaverile | 31 maggio 2023 |
b) | permanenti | 31 maggio 2023 |
c) | a ciclo primaverile e olivicoltura | 30 giugno 2023 |
d) | a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle | 15 luglio 2023 |
e) | a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione da quelle già citate al punto d) | 31 ottobre 2023 |
f) | che appartengono ai gruppi c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate | entro la scadenza sucessiva |
Fonte: Masaf, Pgra 2023 |
I fondi attivi e i risarcimenti
In merito ai fondi di mutualità danni, per le produzioni vegetali, a oggi sono stati riconosciuti quattro soggetti gestori e cinque fondi, di cui quattro offrono garanzie su fitopatie mentre solo uno offre garanzie rispetto ad avversità climatiche (tab. 3). Al fine dell’erogazione del contributo pubblico sia per gli agricoltori per l’integrazione rispetto alla quota di partecipazione alla copertura mutualistica, che per i soggetti gestori per le spese amministrative (per entrambi viene riconosciuto un contributo fino al 70% della spesa ammessa), si è in attesa della pubblicazione dell’Avviso pubblico. Tale avviso, in base a quando detto in occasione del XV convegno nazionale sulla gestione del rischio di Assisi lo scorso 10 febbraio, dovrebbe essere di prossima pubblicazione.
L’iter procedurale per l’erogazione del contributo si compone di due fasi: la prima prevede la presentazione della domanda di sostegno a seguito della quale verrà definita la spesa ammessa e l’importo del contributo riconosciuto. La seconda fase si esplicita con la presentazione della domanda di pagamento, che darà il via all’erogazione vera e propria di quanto riconosciuto.
tab. 3 Fondi mutualistici: danni a oggi riconosciuti |
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Soggetto gestore | Denominazione fondo |
Codipra | Fondo fitopatie |
AgriFondo Veneto e Friuli-Venezia Giulia | Fondo fitopatie e infestazioni parassitarie uva da vino |
Fondo seminativi | |
Gestifondo | Fondo fitopatie |
Prodifesa | Fondo calamità |