Stanno per scadere i termini per assicurare alcune produzioni vegetali con le polizze agevolate. Per le colture a ciclo autunno-primaverile (frumento, orzo, favino, ecc.) e permanenti (uva da vino, mele, pere, nettarine, pesche, susine, ecc.) il Piano di gestione dei rischi 2021 fissa la data limite al 31 maggio. Per le colture a ciclo primaverile (mais, soia, ecc.) e olivo c’è tempo fino al 30 giugno. Mentre per le colture a ciclo estivo e trapiantate la scadenza è il 15 luglio.
Per una migliore efficacia dello strumento assicurativo è sempre meglio anticipare la data di messa in copertura al fine di ridurre la probabilità di subire danni dovuti ad avversità atmosferiche che si possono verificare prima dalla decorrenza della garanzia, provocando danni non risarcibili. L’inizio della primavera 2021, caratterizzata da gelate che nell’ultima decade di marzo e prima di aprile, hanno arrecato danni ingenti alle produzioni agricole in tutta la penisola, deve fungere da monito per gli imprenditori agricoli.
Termini per sottoscrivere le polizze assicurative: campagna 2021
Tipologia colture | Scadenza sottoscrizione | |
a) | a ciclo autunno primaverile | 31 maggio 2021 |
b) | permanenti | 31 maggio 2021 |
c) | a ciclo primaverile e olivicole | 30 giugno 2021 |
d) | a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate | 15 luglio 2021 |
e) | a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche e allevamenti | 31 ottobre 2021 |
f) | che appartengono ai gruppi c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate | entro la scadenza successiva |
Fonte: Schema Pgra 2021 |
Riduzione delle quantità assicurate
Le condizioni generali di assicurazione relative alle produzioni agricole prevedono la possibilità da parte dell’assicurato di chiedere la riduzione del prodotto assicurato con abbattimento del premio, che può essere fatta dall’origine o di tipo proporzionale.
Quando si può chiedere la riduzione proporzionale? Quando una partita assicurata subisce la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti. La riduzione consentirà la riduzione proporzionale del premio da pagare. La riduzione può anche essere chiesta se il prodotto è stato colpito da evento in garanzia, ma prima dell’entrata in copertura o già in copertura producendo un danno irrisarcibile. In questo caso però non deve essere stata eseguita la perizia. Affinché questa richiesta possa essere presa in considerazione è necessario che sia validamente documentata e presentata al contraente (il proprio Condifesa se si tratta di polizze collettive), almeno 15 giorni prima dell’epoca di raccolta.
Le condizioni per richiedere la riduzione proporzionale possono variare in funzione delle condizioni sottoscritte. Ci sono compagnie che prevedono una riduzione minima di un 1/5 altre di almeno 1/4, in alcuni casi potrebbero essere escluse alcune avversità (ad esempio il gelo). Dal momento in cui la riduzione è accetta, il costo assicurativo sarà ridotto proporzionalmente, dalla data di notifica alla società della domanda di riduzione fino alla data presumibile di scadenza della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella avente minore periodo di carenza.
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Riduzione dall’origine
L’agricoltore ha anche la possibilità di chiedere la riduzione fin dall’origine. Ovvero, in seguito alla riduzione della produzione assicurata il premio viene ridotto per tutta la durata della copertura assicurativa. Questa tipologia di riduzione può essere chiesta per le colture frutticole a ciclo medio tardivo (drupacee, pomacee, uva da vino). La riduzione può essere chiesta entro date ben precise, stabilite in base a un accordo tra Condifesa e compagnia assicurativa. Esclusivamente a titolo di esempio, il Condifesa Ravenna ha stabilito come date limite per la richiesta della riduzione fin dall’origine il 31 maggio per le drupacee medio tardive e per le pomacee, il 7 giugno per l’uva da vino. Per conoscere le date di scadenza relative al proprio contratto è necessario che l’agricoltore si confronti con il proprio Condifesa.
Lo Standard value
La principale novità per la campagna 2021 è stata l’introduzione dello Standard value, ovvero la definizione un valore massimo assicurabile per ha, determinato per ogni singolo prodotto assicurabile. Con l’introduzione dello standard value, che ha visto preliminarmente un importante negoziato con la Commissione europea ci si è posti l’obiettivo di semplificare le procedure di verifica preliminari al riconoscimento del contributo pubblico operate da Agea e velocizzare la fase di erogazione del contributo stesso. In realtà l’introduzione del valore standard consente di dare risposta a tutti quei produttori che nelle campagne precedenti si sono trovati con una spesa ammessa inferiore a quella assicurata a causa di una produzione media bassa riportata nel Piano assicurativo individuale (Pai).
Da quest’anno è l’agricoltore che dovrà indicare nel Pai il valore (q x prezzo unitario) assicurato per ettaro, al fine di godere dell’effetto semplificazione è necessario non superare lo standard value. Per fare ciò Ismea ha messo a disposizione un simulatore che consente di verificare se il valore che si intende assicurare sia all’interno del tetto rappresentato dal valore standard.
Nella compilazione delle singole partite che costituiscono il certificato di assicurazione è necessario riportare i quintali da assicurare e il relativo prezzo unitario. Le agevolate sono polizze sulle rese, coprono il danno quanti-qualitativo, quindi è necessario porre la massima attenzione nell’indicare il valore corretto della produzione assicurata che deve essere quella realmente attesa.
Come modulare il valore unitario
Una volta fissato il valore relativo ai quintali assicurati si può modulare il valore unitario (prezzo) stando nel valore standard. È importante sottolineare che il prezzo deve essere ragionevole e coerente con il mercato di quel determinato prodotto. Sul tema il Mipaaf ha ritenuto necessario emanare una circolare (n. 150405 del 31 marzo) per ricordare quanto già previsto dal Reg. Ue 1305/2013 nonché dal Codice delle assicurazioni (art. 1909) e nel Pgra 2021. Il presupposto sottostante alla creazione dello standard value è sempre lo stesso: il valore della produzione assicurata che può essere agevolata con risorse comunitarie deve rappresentare il valore medio triennale, che può essere quello degli ultimi tre anni o degli ultimi cinque togliendo il peggiore e il migliore.
Nelle campagne precedenti il prezzo unitario massimo assicurabile era fissato dal Mipaaf, quindi l’agricoltore indicava nella compilazione del certificato solo la produzione assicurata. In fase di controllo si valutava se tale valore fosse uguale o inferiore alla produzione indicata nel Pai. Nel primo caso veniva totalmente considerata nel calcolo della spessa ammessa a contributo. Se fosse stata superiore ai fini del contributo veniva considerata la produzione riportata nel Pai. Dalla campagna 2021 il termine di riferimento per il calcolo della spessa ammessa a contributo è lo standard value, ma ciò non deve indurre a interpretazioni errate del concetto di valore standard.
In alcuni casi lo standard value potrebbe essere particolarmente alto rispetto alla propria produzione, e questo si può verificare ad esempio nel caso di colture frutticole monovarietali. Nella definizione del valore standard, per la componente resa si è tenuto conto di rese medio-alte delle singole varietà. Questo per consentire a un numero più alto di produttori di stare all’interno dei parametri. Per la componente prezzo si sono ponderati i prezzi medi delle diverse varietà che appartengono al quel prodotto. La moltiplicazione del valore q.li/ha per il prezzo ponderato ha generato lo standard value.
Polizze: casi limite e opzioni
Se un’azienda coltiva solo una varietà, magari con valore di mercato medio-basso e con una resa non di punta, la Plv sarà decisamente inferiore al Sv di riferimento, il prezzo unitario del prodotto non può essere aumentato oltre valori ragionevoli di mercato per raggiungere il valore standard. Queste situazioni, potrebbero essere comunque oggetto di osservazione da parte degli organismi di controllo che potranno verificare la coerenza dei valori espressi per costruire le polizze.
L’adesione allo standard value è volontaria. Se ci sono aziende per le quali il valore standard è inferiore alla produzione aziendale, è consentito assicurare valori maggiori. In questo caso dovranno dimostrare con documentazione probante la resa e il prezzo unitario di assicurazione. I valori indicati nelle polizze devono essere valori medi triennali secondo il criterio della media olimpica. Senza documentazione la spesa ammessa sarà ricondotta a quella prevista dallo standard value.