Il fabbricato resta rurale anche in caso di cessazione della partita Iva

rurale
Se continua a sussistere il rapporto di connessione tra attività agricola e fabbricati strumentali.

La Direzione centrale Catasto dell’agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito privato posto da un contribuente in materia di fabbricati rurali, ha chiarito che la cessazione della partiva Iva non comporta la cancellazione dell’annotazione di ruralità se continua a sussistere il rapporto di connessione tra attività agricola e fabbricati strumentali.

Il legislatore prevede un trattamento di favore per questi fabbricati ai fini Imu e ai fini Tasi, pertanto assume importanza la qualificazione degli stessi come tali.

Ancor prima di analizzare la questione nella nota del Catasto, si ritiene però opportuno ricordare quando un fabbricato può definirsi “rurale strumentale”.

Il legislatore, all’articolo 9, comma 3-bis del Dl. 557/93 definisce tali gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile ovvero, alle attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Oltre a questa precisazione “generale”, la norma propone anche un elenco di attività specifiche che qualificano l’immobile come rurale strumentale; sono tali, ad esempio, i fabbricati usati per la protezione delle piante, per la conservazione dei prodotti agricoli, per la custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte nonché quelli destinati ad agriturismo.

Inoltre, è necessario che il fabbricato sia iscritto in catasto nella categoria D/10 o, in alternativa, per i fabbricati iscritti in altre categorie catastali, che possegga l’annotazione di ruralità rilevabile nelle visure catastali. In sostanza, per qualificare un immobile come “rurale strumentale” sono necessari due requisiti: il primo può definirsi “di destinazione”, ovvero l’immobile deve essere destinato all’esercizio di attività agricole; il secondo, invece, è un requisito di “iscrizione” che si considera verificato quando l’immobile è accatastato in D/10 oppure, in caso di altra categoria catastale, quando possiede la annotazione di ruralità rilevabile nella visura catastale.

Il caso in questione

Tanto premesso, il caso descritto nella nota dell’Agenzia era il seguente: un imprenditore aveva cessato la propria partita Iva nell’anno 2015 e aveva affittato gli immobili al figlio, nuovo soggetto imprenditore agricolo. Gli uffici, avendo verificato la chiusura della partita Iva, avevano provveduto a cancellare l’annotazione di ruralità la quale, a seguito di successiva nuova domanda, era stata ripristinata con efficacia a partire dal 2017.

Pertanto, nel periodo 2015–2017, le costruzioni erano risultate non rurali pur continuando ad essere tali nella sostanza (continuavano, infatti, ad essere utilizzate per lo svolgimento dell’attività agricola).

La ruralità è un dato oggettivo

La Direzione centrale Catasto ha ritenuto non condivisibile tale comportamento dell’Ufficio in quanto l’annotazione di ruralità, e di conseguenza la sua cancellazione, riguarda la sussistenza o meno della qualificazione di “rurale” in capo all’immobile mentre non sono rilevanti le variazioni soggettive che intervengono.

La nota conferma, quindi, che la “ruralità” del fabbricato strumentale è un dato “oggettivo” che dipende esclusivamente dalla destinazione dell’immobile allo svolgimento delle attività agricole; pertanto, la cancellazione dell’annotazione non può avvenire per il solo fatto che la partita Iva sia cessata ma deve verificarsi la perdita dei requisiti oggettivi previsti dalla norma.

Prima di procedere all’eventuale cancellazione dell’annotazione attestante la ruralità, gli uffici devono trasmettere una comunicazione con l’esito dei controlli in modo tale da consentire al soggetto dichiarante di conservare l’annotazione fornendo adeguate prove della sussistenza della stessa.

La conclusione che può affermarsi è la seguente: se il proprietario di un fabbricato rurale lo concede in affitto ad altro imprenditore agricolo, non vi è alcun cambio di destinazione e pertanto i fabbricati rurali restano tali.

Il fabbricato resta rurale anche in caso di cessazione della partita Iva - Ultima modifica: 2018-04-15T16:02:13+02:00 da K4

3 Commenti

  1. Buon giorno. Mi farebbe piacere poter consultare la nota citata. Potrebbe cortesemente indicarne gli estremi?.
    Grazie, cordiali saluti

  2. problema: una azienda agricola esistente dal 1983 che di fatto e’ da intendersi con requisiti ovvi di ruralita’ e, non ha presentato l’ autocertificazione nel 2011 per la ruralita’: e’ costretta a pagare l’ imu per tutti gli anni a seguire?
    grazie

    • Gentile Giancarlo,

      la ringraziamo per il suo commento e la informiamo che, da gennaio 2018, il servizio “L’esperto risponde” è riservato agli abbonati ad almeno una delle nostre riviste.
      Pertanto la invitiamo a registrarsi nell’area riservata.
      https://www.edagricole.it/area-riservata/
      Cordiali saluti.
      La redazione

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