Con il Dlgs. n.203 del 29 ottobre 2016 è stato disciplinato l’ingresso e il soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari per svolgere attività di lavoro stagionale dando attuazione alla Direttiva 2014/36/Ue. Si è modificato così, ancora una volta, il Testo Unico sull’immigrazione cambiando sia la disciplina relativa al lavoro stagionale sia inserendo per la prima volta la possibilità di richiedere il permesso pluriennale. Previsto anche il nulla osta di lavoro stagionale per più datori di lavoro che decidono di impiegare la stessa persona per periodi di lavoro che nel complesso non debbano superare 9 mesi in un periodo di 12 mesi. Modificati anche i criteri per i quali il nulla osta o il permesso di soggiorno possono essere rifiutati o revocati.
Il lavoratore ha diritto ad ottenere il permesso di soggiorno pluriennale se riesce a dimostrare di essere venuto in Italia, nei 5 anni precedenti, per prestare lavoro stagionale sia nel settore agricolo che in quello turistico alberghiero. Tale tipologia di permesso viene rilasciato fino a 3 annualità indicando quale è il periodo di validità per ogni singolo anno. Il permesso pluriennale verrà revocato solo se l’interessato non si presenta all’ufficio di frontiera esterna entro la validità annuale del permesso di soggiorno e alla data, riportata nel visto di ingresso, per rientrare nel territorio nazionale.
Come richiedere il nulla osta
Spetta al datore di lavoro o alle associazioni di categoria per conto dei loro associati presentare la richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione provinciale, che lo rilascia non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. Nel rilasciare il nulla osta occorrerà valutare l’eventuale diritto di precedenza previsto per il lavoratore stagionale già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti, purchè abbia rispettato le condizioni previste dal permesso di soggiorno e sia tornato nel suo Stato di provenienza alla scadenza dello stesso.
Il nulla osta al lavoratore stagionale può essere rilasciato a più datori di lavoro che devono impiegare lo stesso lavoratore per massimo 9 mesi nell’arco di 12 mesi.
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