Con nota n. 321457 del 6/19/2020 della Direzione Centrale dei servizi catastali dell’Agenzia delle entrate, sezione Territorio, si è dato corso all'unificazione delle procedure a livello nazionale per l’accampionamento di cantine, soffitte, autorimesse e locali accessori in genere.
Il tutto nasce dalla necessità di delineare una volta per tutte quando l’unità immobiliare deve avere o meno un accampionamento autonomo rispetto al censimento del fabbricato di cui è pertinenza.
La nuova procedura ha un campo di azione di carattere generale che riguarda tutte le pertinenze dei fabbricati abitativi compresi quelli aventi i requisiti di ruralità.
Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate
La nota ha previsto degli schemi che prendono a riferimento alcuni caratteri dei beni in esame (tipicamente l’accessibilità e il contesto di ubicazione) che si ritiene possano costituire, nella stragrande maggioranza dei casi, un concreto indizio in ordine alla suscettività, o meno, di autonomia funzionale e reddituale, che ne determina la modalità di censimento in catasto, secondo l’ordinamento vigente.
Tali esemplificazioni rappresentano i casi più concreti ma la nota lascia ampia facoltà ai professionisti e ai contribuenti di segnalare situazioni particolare agli Uffici di Relazione con il Pubblico i quali attraverso le Direzioni Regionali potranno informare la Direzione Centrale per avere un comportamento univoco a livello nazionale.
Quando è necessario lo scorporo
Non è previsto in questa fase alcun obbligo di divisione dell'unica unità censita purché l’unità sia regolarmente identificata anche graficamente.
Non è altresì prevista la divisione nei casi di dichiarazione di ruralità, modifica di rappresentazione grafica, la migliore identificazione planimetrica.
Laddove invece la variazione indichi mutamenti dello stato delle unità immobiliari già censite si dovrà, qualora ricorrano le condizioni, provvedere allo scorporo.
Di seguito pubblichiamo le tabelle dell'Agenzia delle Entrate
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