Contribuzione Agricola Unificata per la vendita diretta

vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli
La vendita al dettaglio non fa venir meno i requisiti di azienda agricola. I prodotti venduti devono essere in prevalenza della propria azienda e comunque acquistati esclusivamente da altri imprenditori agricoli. I dettagli nella circolare Inps del 22 maggio

Dopo l’introduzione della norma che consente agli imprenditori agricoli di effettuare la vendita di prodotti ottenuti dagli stessi o da altri imprenditori agricoli arriva un chiarimento dell’Inps.

L’Istituto con una circolare del 22 maggio scorso ha precisato che l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, sia propri che non non fa venire meno i requisiti per la definizione agricola dell’azienda.

Pertanto, le aziende che svolgono unitamente all’attività di coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell’allevamento di animali, l’attività di vendita al dettaglio di prodotti propri e non propri, continueranno ad essere assoggettate a contribuzione agricola unificata.

Modalità di compilazione

La stessa circolare indica anche la modalità di compilazione della Denuncia Aziendale (D.A.), relativamente ai campi che interessano tale casistica.

Considerato che l’attività di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari deve essere svolta, secondo il dettato normativo, da soggetti che esercitano come attività principale quella di produzione agricola, potranno essere considerate tali le aziende tenute alla compilazione dei quadri F, G, H (terreni, allevamenti e macchine agricole) della D.A.

Per ciò che attiene alla compilazione del campo relativo al fabbisogno aziendale, nel quadro E del modello D.A., si evidenzia che nella quantificazione delle giornate lavorative previste vanno indicate quelle occorrenti per la coltivazione e l’allevamento e non sono ricomprese quelle relative all’attività di vendita al dettaglio. Queste ultime sono invece inserite nel campo “note” del modello D.A.

La nuova normativa

Vendita diretta in campagnaLa circolare dell’Ente previdenziale ricorda la base legislativa che ha ampliato il campo delle vendite dirette fornendo talune precisazioni. In particolare il comma 700 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, nel confermare la possibilità di esercitare la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, ha modificato l’articolo 4 del decreto legislativo n. 228/2001 specificando, al comma 1-bis, che i suddetti prodotti possono anche appartenere ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda ovvero che i prodotti oggetto della vendita al dettaglio possono essere diversi da quelli provenienti dalle colture e/o allevamenti di animali normalmente e ordinariamente praticati dai produttori presso le proprie aziende e, pertanto, acquistati sul mercato.

Due condizioni

 Lo stesso comma 700 pone tuttavia le seguenti due condizioni:

  1. i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio devono essere direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli;
  2. il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Per quanto attiene la prima condizione è, dunque, necessaria l’assenza di qualsivoglia attività di intermediazione commerciale. Pertanto il trasferimento dei prodotti da destinare alla vendita al dettaglio deve avvenire direttamente tra due imprenditori agricoli.

Relativamente alla seconda condizione, il concetto di prevalenza, nel caso di specie, è riferito al solo fatturato e non alla quantità di prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Pertanto, qualora quest’ultima sia maggiore della quantità destinata alla vendita proveniente dalla propria azienda, la condizione di cui alla precedente lettera b) è comunque rispettata se il fatturato dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli e destinati alla vendita al dettaglio è inferiore al fatturato dei prodotti propri.

 

 

Contribuzione Agricola Unificata per la vendita diretta - Ultima modifica: 2019-05-28T16:19:44+02:00 da Alessandro Maresca

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