L’art. 18 c.1, lett. r) del Dlgs 81/2006 prevede, l’obbligo di comunicare all’Inail gli infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti qualora si registri un’assenza dal servizio di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; tale comunicazione è da inviare a meri fini statistici e informativi. Si ricorda che ai fini Inail (prestazionali) resta obbligatoria la denuncia infortuni per gli eventi che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Tale denuncia va presentata dal datore di lavoro all’Inail entro due giorni dall’evento. Analoga comunicazione (Dlgs. n. 151/2015) va presentata alle autorità di pubblica sicurezza a cura dell’Inail. In caso di decesso il termine è di 24 ore. L’invio è esclusivamente previsto per via telematica. L’obbligo riguarda anche le aziende agricole per il personale a tempo determinato e per i lavoratori autonomi (per sè stessi e per gli appartenenti al nucleo Cd). Pesanti le sanzioni in caso di omissione.
L’art. 55, c. 5. let. h del Dlgs. n. 81/2008, prevede che per la mancata comunicazione degli infortuni che comportano l’assenza di almeno 1 giorno entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 548 a € 1.972,80.
Invece per quanto riguarda la mancata comunicazione degli infortuni superiori a 3 giorni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.096 a € 4.932, fermo restando che, come accennato, tale obbligo si considera assolto con la presentazione all’Inail della denuncia di infortunio. È possibile comunque la regolarizzazione amministrativa prevista dall’art. 301-bis del Dlgs. n. 81/2008, per l’illecito è infatti ammesso il pagamento di una somma “pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo”.
Obbligo comunicazione infortuni | |
Oggetto e finalità | Comunicazione all’Inail per gli infortuni sul lavoro quando l’assenza dal lavoro è di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. L’adempimento è previsto ai fini statistici e informativi |
Soggetti obbligati | Datori di lavoro. Dirigenti dell’impresa |
Termine e modalità di presentazione | La comunicazione va inviata entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico.Spedizione unicamente per via telematica, utilizzando il modello unico “denuncia/comunicazione di infortunio” |
Rapporto con la denuncia di infortunio | L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che determinano un’assenza del lavoro oltre 3 giorni è assolto per mezzo della denuncia d’infortunio prevista dall’art. 53 del Dpr. n. 1124/65 che si invia all’Inail |
Sanzioni | Omessa presentazione della comunicazione degli infortuni di almeno 1 giorno: sanzione da € 548 e € 1.972,80. Omessa presentazione della comunicazione degli infortuni che comportino un’assenza al lavoro superiore a 3 giorni: sanzione da € 1.096 a € 4.932; Può essere sanata con il ravvedimento amministrativo (art.301-bis, Dlgs. n 81/2008) |
Entrata in vigore | 12 ottobre 2017 |