Il decreto legislativo n. 127 del 2015, quello che ha normato la fatturazione elettronica, all’art. 2, comma 1, si occupa anche dei contribuenti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 del dpr n. 633/1972), tra i quali rientrano anche i produttori agricoli che effettuano la vendita diretta.
In caso di vendita al minuto, come noto, l’emissione della fattura non è obbligatoria, a meno che non sia richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione: viene emesso, ove obbligatorio, lo scontrino fiscale e, in ogni caso, l’operazione è annotata nel registro dei corrispettivi secondo le indicazioni dell’art. 24 del dpr 633/1972.
Le scadenze
Dunque, il decreto legislativo n. 127 del 2015, come si diceva, stabilisce che:
a) dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24, primo comma, del dpr n. 633 del 1972;
b) per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila €, gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018 su base volontaria. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.
Il decreto e gli esoneri
Lo scorso 18 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mef 10 maggio 2019, recante appunto “Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”.
Per quanto qui ci interessa, l’esonero compete:
a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi;
b) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alla lettera a), nonché alle operazioni di vendita al dettaglio effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alla lettera a) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno 2018;
Nei predetti casi di esonero, resta fermo, ove obbligatorio, l’emissione della ricevuta fiscale e l’annotazione nel registro dei corrispettivi.
Gli esoneri indicati nel decreto, valgono dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, poiché, come stabilito dalla legge, dal 1° gennaio 2020 (salvo proroghe o modifiche normative) l’obbligo scatterà per tutti i soggetti Iva.
Produttori agricoli
Orbene, i produttori agricoli che operano in regime speciale Iva pongono in essere operazioni che non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (emissioni dello scontrino fiscale) quando effettuano la vendita al dettaglio di prodotti agricoli ed ittici ottenuti direttamente e compresi nella prima parte della tabella A allegata alla legge Iva.
In tali casi, a prescindere dal volume d’affari, dal 1° luglio 2019, fermo restando l’esonero dall’emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, non scatterà l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
In caso di vendita al dettaglio anche di prodotti che non sono compresi nella prima parte della citata tabella A, poiché per tali operazioni è prevista l’emissione della scontrino fiscale, dal 1° luglio 2019 scatterà l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in caso di volume d’affari superiore a 400mila €.
I produttori agricoli che hanno invece optato per il regime Iva normale, sono sempre tenuti al rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale, anche per i prodotti agricoli compresi nella prima parte della Tabella A: per tali soggetti, quindi, l’obbligo scatterà in base al volume d’affari.
La risoluzione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47/E dello scorso 8 maggio, ha precisato che:
1) per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, occorre fare riferimento al volume d’affari complessivo del soggetto passivo d’imposta (se si svolgono più attività separate, somma del volume d’affari di ciascuna delle attività), con riferimento al volume d’affari relativo al 2018;
2) le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.