LE REGOLE PER ESEGUIRE I VERSAMENTI |
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Quali imposte | Le imposte dovute nel 2018 sono le seguenti:
- saldo Irpef e addizionali per l’anno 2017; - acconto Irpef per l’anno 2018 (pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno 2017). |
Termini e modalità di versamento del saldo 2017 | Termini
a) entro il 30/6/2018 (prorogato al 2/7 in quanto il 30/6 cade di sabato), senza alcuna maggiorazione; oppure b) entro il 20/8/2018[1], maggiorando le somme dovute dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Modalità a) in un’unica soluzione oppure b) a rate. In caso di scelta per la rateizzazione, si ricorda che le rate sono di pari importo e il pagamento deve essere concluso entro novembre. La prima rata è dovuta entro la scadenza che si sceglie (2/7 oppure 20/8) mentre le altre sono dovute entro il 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva ed entro l’ultimo giorno del mese per i non titolari di partita Iva. Le rate sono maggiorate degli interessi nella misura del 4 per cento annuo. |
Termini e modalità di versamento dell’acconto 2018 | L’acconto deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
NB: il primo acconto segue le modalità di versamento del saldo in quanto a termini e modalità; il secondo acconto non può essere né differito, né rateizzato. |
[1] La legge prevede la possibilità di differire il versamento del saldo di 30 giorni rispetto alla scadenza effettiva, maggiorando le somme dello 0,40%. Pertanto, la scadenza del 30/06, automaticamente spostata al 2/7 in quanto il 30/6 cade di sabato, può essere differita all’1/8; tuttavia, un’altra norma prevede che tutte le scadenze che cadono tra il 1° e il 20 agosto sono automaticamente spostate al 20 agosto. Per effetto del combinato disposto di queste due norme, il termine del 30 giugno può essere differito al 20 agosto con la sola maggiorazione dello 0,40%.
IL MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE: LE REGOLE PER GLI AGRICOLTORI | |
Attività agricole ricomprese nel reddito agrario | |
Attività | Le regole |
Ø Coltivazione
Ø Silvicoltura Ø Allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno Ø Produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste Ø Attività connesse con riferimento a prodotti, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione dei fondo o del bosco, dall’allevamento, contenuti nel DM 13 febbraio 2015
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§ Nel modello di dichiarazione va compilato il quadro RA.
§ La tassazione avviene in base alle risultanze catastali e non, invece “a bilancio”, ovvero a costi e ricavi. Pertanto, sono dovute l’Irpef e le addizionali sul reddito dominicale e su quello agrario rivalutati, rispettivamente, dell’80% e del 70% e poi ulteriormente rivalutati del 30%. § Il reddito dominicale va dichiarato da chi possiede il terreno mentre il reddito agrario va dichiarato da chi svolge l’attività agricola. Se chi coltiva il terreno è anche chi lo possiede, dichiara entrambi i redditi. § La rivalutazione dell’80 e del 70% non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani agricoltori che rispettano i seguenti requisiti: 1) non hanno compiuto 40 anni al momento della stipula del contratto; 2) hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria; 3) il contratto ha una a durata di almeno 5 anni. § Per i terreni non affittati, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. § Iap e coltivatori diretti, per il triennio 2017 – 2018, beneficiano della esenzione da Irpef sui redditi dei terreni da loro posseduti. Pertanto, le attività che rientrano nel reddito agrario sono, per questi soggetti, escluse da tassazione.
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Altre attività agricole | |
Attività | Le regole per la dichiarazione |
Ø Attività di allevamento con terreni potenzialmente insufficienti a produrre almeno ¼ dei mangimi necessari
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§ Nel modello di dichiarazione va compilato il quadro RD, sezione I.
§ La parte di allevamento “coperta” dai terreni che rientra nel reddito agrario comporta la determinazione del reddito in base alle risultanze catastali, ovvero con le regole viste sopra (quadro RA). § La parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo allevato in eccedenza il valore medio del reddito agrario, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate (cosiddetta tassazione in base ai parametri).
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Ø Produzione di vegetali con l’utilizzo di strutture fisse o mobili in cui la superficie adibita alla produzione eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste | § Nel modello di dichiarazione va compilato il quadro RD, sezione II.
§ La parte di produzione ottenuta con strutture la cui superficie non eccede il doppio del terreno su cui insiste la produzione rientra nel reddito agrario va dichiarata seguendo le regole prima viste (quadro RA). § La parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente. |
Ø Attività di agriturismo | § Nel modello di dichiarazione va compilato il quadro RD, sezione III.
§ La determinazione del reddito imponibile si ottiene applicando un coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei ricavi percepiti (vale il criterio di cassa per le imprese con ricavi non superiori a 400 mila euro) con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto. § Gli acquisti sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito perché sostituiti dalla forfetizzazione. |
Ø Attività connesse con riferimento a prodotti, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione dei fondo o del bosco, dall’allevamento, non inclusi nel DM 13 febbraio 2015
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§ Nel modello di dichiarazione va compilato il quadro RD, sezione III.
Il reddito imponibile si determina applicando un coefficiente del 15% all’ammontare dei corrispettivi delle operazione registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, conseguiti con questa attività. |
Ø Fornitura di servizi mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse impiegate nell’azienda agricola | § Nel modello di dichiarazione va compilato il quadro RD, sezione III.
§ Il reddito imponibile si determina applicando un coefficiente del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazione registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, conseguiti con questa attività. |
Ø Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche | § Nel modello di dichiarazione va compilato il quadro RD, sezione III.
§ La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche si considerano produttive di reddito agrario entro, rispettivamente, 2.400.000 kWh e 260.000 kWh annui (quadro RA); § Per la parte eccedente, è invece prevista l’applicazione di una tassazione forfettaria e il reddito imponibile si determina nella misura del 25% dei corrispettivi registrati ai fini Iva, al netto della tariffa incentivante. § Questo regime si applica anche alle snc, sas ed srl agricole che hanno optato per il reddito agrario ed in questo caso il reddito forfetario viene dichiarato nei quadri del reddito di impresa. |