Con la circolare n. 1/E dello scorso 7 febbraio l’agenzia delle Entrate ha illustrato vari aspetti tecnici relativi alla cosiddetta “fatturazione elettronica” e fornito alcuni chiarimenti sul cosiddetto “spesometro”.
Come ben noto (si veda Terra e Vita n. 12 del 2015), la fatturazione elettronica oggi è obbligatoria solo per i contribuenti, compresi i produttori agricoli, che devono emettere fattura per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti della pubblica amministrazione (non solo ministeri ed enti nazionali, ma anche amministrazione locali, compresi i comuni). È prevista l’emissione di un documento in formato elettronico, denominato FatturaPA, che deve essere trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica (SdI).
Secondo quanto disposto dal Dlgs n. 127/2015, art. 1, comma 3, i soggetti passivi Iva possono optare per la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture (non solo quindi di quelle riferite alla pubblica amministrazione), emesse e ricevute, e delle relative variazioni, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017.
A regime, l’opzione per la trasmissione telematica, deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui viene esercitata.
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