Sospesa la rata di giugno dell'Imu per prima casa, terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali.
Il decreto, varato dal Governo, ma non ancora pubblicato in Gazzetta, prevede infatti:
- sospensione della rata Imu del 17 giugno relativa alla prima casa, ai terreni agricoli, nonché ai fabbricati rurali strumentali; per tutte le altre tipologie di immobili invece resta l'obbligo di versamento;
- se entro il 31 agosto non sarà approvata una riforma complessiva della tassazione sul patrimonio immobiliare (riguardante sia l'Imu che la Tares), la sospensione cesserà, e la prima rata dell'Imu degli immobili di cui sopra dovrà essere versata entro il 16 settembre.
Abitazione principale
Per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'Imu è sospeso per l'abitazione principale e relative pertinenze.
Le pertinenze sono solo quelle accatastate nelle categorie C2 (magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa), C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C7 (tettoie), e ai fini dell'Imu il contribuente può considerare come pertinenza dell'abitazione principale soltanto una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino a un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna a una categoria catastale diversa. Per le ulteriori pertinenze, quindi, la sospensione non opera e la rata Imu di giugno dovrà essere versata.
Sono comprese nella sospensione le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp.
Il decreto esclude invece dalla sospensione, anche se si tratta di abitazione principale, i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Fabbricati rurali
Dal decreto risulta che la generalità dei fabbricati che hanno conservato i requisiti di ruralità, sia quelli a uso abitativo, sia quelli a uso non abitativo, beneficiano della sospensione. Infatti, la sospensione della rata Imu del 17 giugno si applica certamente ai fabbricati rurali a uso abitativo qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale dell'imprenditore e dei suoi coadiuvanti familiari, ma anche, più in generale, ai fabbricati rurali strumentali. Si ricorda che sono strumentali le costruzioni necessarie allo svolgimento delle attività agricole.
Terreni agricoli
La sospensione della rata Imu di giugno riguarda tutti i terreni agricoli che sarebbero soggetti all'imposta, compresi i terreni non coltivati. Si ricorda che ai fini dell'Imu sono considerate terreni agricoli quelle aree fabbricabili che, essendo possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti all'Inps, sono utilizzate per l'esercizio delle attività agricole.