Apprendisti in agricoltura, ok all’integrazione salariale

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Per il finanziamento della Cisoa si dovrà prevedere un aumento della contribuzione oggi prevista. I chiarimenti sulle regole introdotte dal Jobs act, in una recente circolare Inps

L’Inps con la circolare n. 77 del 24 aprile ha fornito chiarimenti sulla Cassa integrazione salariale operai dell’agricoltura (Cisoa).

Nella citata circolare viene affrontato il tema relativo all’impatto sul settore agricolo della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta col Jobs act (Dlgs. n.148/2015) .

L’Inps conferma come le novità introdotte dal Jobs act, in materia di cassa integrazione salari (ordinarie e straordinarie) incidano limitatamente sulla Cisoa agricola , in quanto il comma 1 dell’art. 18 del decreto rende indenni le preesistenti normative in materia di integrazioni salariali del settore agricolo (L. n. 457/72 - art. 8 e seguenti) .

La circolare Inps viceversa enfatizza la “estensione di tale istituto - la Cisoa appunto - anche agli apprendisti del settore” agricolo. Ciò in quanto l’art. 2 del Dlgs. n. 148/2015 ha esteso al personale assunto come apprendista e con il contratto di apprendistato professionalizzante, i trattamenti di integrazione salariale. Secondo l’Inps tale prospettazione normativa rappresenta una “norma di carattere generale che si applica quindi a qualunque tipologia di integrazione salariale”, compresa quindi quella agricola.

In sostanza, secondo la circolare dell’Istituto, sono destinatari dei trattamenti di cassa integrazione salariale anche i lavoratori (operai e impiegati) assunti nel settore agricolo con contratto di apprendistato professionalizzante. A parere di Confagricoltura ai fini contributivi per il finanziamento della Cisoa, per gli apprendisti, si dovrà prevedere un aumento della contribuzione oggi prevista per gli apprendisti, aggiungendosi in sostanza l’aliquota di finanziamento Cisoa (pari a 1,50% dell’imponibile retributivo-contributivo e posta a carico del datore di lavoro).

Novità procedurali

La circolare Inps introduce poi alcune novità in relazione agli adempimenti amministrativi collegati alla domanda e relativa concessione della Cisoa; elementi da ricollegare alle precedenti disposizioni inerenti alle procedure per la denuncia trimestrale (Dmag) (circolare Inps n.174/2016).

In sostanza, secondo la norma interpretativa in commento, nelle domande di Cisoa - che si ricorda sono esclusivamente telematiche - dovrà essere indicato, nel nuovo campo predisposto, l’ultimo mese antecedente la sospensione nel quale ciascun lavoratore interessato è stato retribuito. Ciò riguarda le domande Cisoa per le sospensioni dal servizio, correnti al primo aprile 2017.

Codice di autorizzazione

L’Inps, qualora accolga la domanda di integrazione salariale, attribuirà un numero identificativo della pratica informando via Pec. Successivamente il datore di lavoro dovrà utilizzare tale codice, nella denuncia trimestrale, per poter conguagliare gli importi anticipati al lavoratore per tale titolo.

Nuovi campi obbligatori nel Dmag

La circolare informa che, nella denuncia trimestrale Dmag - propria del periodo in cui si è verificata la sospensione per cui è stata autorizzata l’integrazione salariale Cisoa - sono stati introdotti nuovi campi obbligatori: il numero di protocollo della domanda Cisoa presentata e quello di autorizzazione rilasciato dall’Inps, la retribuzione teorica giornaliera; quella persa e quella media giornaliera del mese precedente, il numero di giornate lavorate nel mese precedente e il numero giornate dell’evento. Tali dati in sede di elaborazione Inps verranno controllati con un sistema automatizzato di compatibilità e congruità con i dati aziendali già presenti negli archivi dell’Inps. Il controllo, in precedenza non previsto, verterà principalmente sul valore dell’importo da compensare, a titolo di anticipazione prestazione Cisoa, con la contribuzione ordinaria.

Anche in questa occasione non si può non rilevare come ogni normativa introdotta nel nostro paese - e relativa al lavoro - si trasformi, in via burocratica e amministrativa, in un ulteriore aggravio cartaceo o procedurale a carico dell’azienda; le nuove misure compilatorie si assommano a quelle già diramate dall’Inps con la circolare n. 174/2016 (utili per l’ accredito automatico della contribuzione figurativa sulla posizione assicurativa degli operai agricoli dipendenti a tempo indeterminato) e impongono al datore nuovi adempimenti non strettamente inerenti la Cisoa in quanto tale, ma tesi a semplificare il lavoro dell’Inps.

 

Leggi l’articolo su Terra e Vita 16/2017 L’Edicola di Terra e Vita

Apprendisti in agricoltura, ok all’integrazione salariale - Ultima modifica: 2017-05-11T12:01:41+02:00 da Barbara Gamberini

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