Il ministero del lavoro e delle Politiche sociali (Circolare n.17 del 20 aprile 2016) ha chiarito che la Cig (Cassa integrazione guadagni) potrà essere applicata anche agli operai impiegati e quadri delle aziende del comparto agricolo.
Tali indicazioni sono state fornite a seguito dell’acquisizione del parere n.2499 del 18 aprile scorso fornito dall’Ufficio legislativo dello stesso dicastero, a seguito di numerosi quesiti giunti alla Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. su quali sono i lavoratori agricoli che possono beneficiare della Cig.
Il beneficio della Cig per i lavoratori agricoli è stato introdotto dall’art. 8 della L.457/72 che aveva riconosciuto solo agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato (Oti) i quali risultavano sospesi temporaneamente dal lavoro a causa di intemperie stagionali, oppure a seguito di altre cause non imputabili sia ai lavoratori che ai datori di lavoro agricolo. Il beneficio consisteva in un trattamento sostitutivo della retribuzione spettante per le giornate di lavoro non svolte.
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