Il ministero dell’Interno con la circolare n.40579 del 3 ottobre scorso ha fornito chiarimenti in merito a quanto disciplinato dall’art. 22 comma 11 del Dlgs. 286/98 in merito al rinnovo del permesso di soggiorno di cittadini extracomunitari in attesa di ottenere occupazione.
In base a quanto previsto dalla disposizione normativa la persona che è in possesso di un permesso di soggiorno per svolgere attività di lavoro subordinato pur avendo perso il proprio lavoro, anche a seguito di dimissioni, ha la possibilità di iscriversi presso i Centri per l’impiego nelle liste di collocamento.
Il periodo entro il quale il cittadino extracomunitario può rimanere iscritto nelle liste di collocamento è pari a quello residuo di validità del permesso di soggiorno e comunque, tranne che non si tratti di un lavoratore in possesso di un permesso di soggiorno stagionale, per un periodo di tempo non inferiore ad un anno. Esiste un’eccezione a tale tempistica: il lavoratore straniero potrà rimanere iscritto nelle liste di collocamento anche per un periodo superiore all’anno qualora stia percependo una prestazione di sostegno al reddito la cui durata è superiore all’anno.
Importante è anche la precisazione relativa al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione legato ai requisiti reddituali previsti dall’art. 29 c. 3 lettera b) dello stesso Dlgs. In questo caso il ministero dell’Interno ha precisato che dovrà essere considerato il reddito annuo complessivo di tutti i familiari che risultano conviventi con la persona che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno. In base a quanto previsto dalla Sentenza del Consiglio di Stato N.2730/16 si dovrà considerare la tipologia di contratto di lavoro che potrà essere part-time o a tempo pieno o a tempo indeterminato o determinato. Nel considerare il rapporto di lavoro part-time dovranno essere precisate le ore di lavoro svolte; mentre per il tempo determinato occorrerà considerare la durata contrattuale, in modo da poter considerare se il contratto di lavoro sottoscritto sia idoneo a produrre un reddito ritenuto sufficiente.
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