Ricorsi amministrativi, dal 1° gennaio si cambia

I chiarimenti in una recente circolare della nuova Agenzia nazionale

Muove i primi passi l’Ispettorato nazionale del lavoro, istituito dall’art. 1 del Dlgs.  n. 149/2015, allo scopo di “unificare” tutte le attività ispettive del ministero del Lavoro in precedenza svolte da Inps e Inail.

Con circolare n. 4 del 2016 la nuova Agenzia nazionale disciplina e illustra le nuove regole per la trattazione dei ricorsi amministrativi in materia di lavoro.

Le nuove regole hanno valenza dal 1° gennaio scorso. Con le modifiche apportate dall’art. 11 Dlgs. n. 149/2015 questi i nuovi orientamenti operativi in ordine alla trattazione dei ricorsi amministrativi già contemplati dagli artt. 16 e 17 del Dlgs. 23 aprile 2004, n. 124.

 

Ricorsi ex art. 16 Dlgs. n. 124/2004

L’art. 16, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 149/2015, attualmente prevede che “al fine di garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 13,comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, entro 30 giorni dalla notifica degli stessi.

Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell’Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall’organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto”.

 

 

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Ricorsi amministrativi, dal 1° gennaio si cambia - Ultima modifica: 2017-01-18T12:08:55+01:00 da Sandra Osti

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