Con una recente e interessante sentenza, la Cassazione si pronuncia sulla fattispecie dell’infortunio in itinere nell’ambito di un’attività agricola connessa (avuto riguardo peraltro anche uno scambio di manodopera ex art. 2.139 c.c.) (Sez. lavoro del 17 febbraio 2017, n. 4277).
La causa trae origine da un’alquanto singolare situazione di fatto. In sintesi, il titolare di un’azienda agricola anni addietro fu investito da un autoveicolo mentre, a piedi, stava recandosi a pagare una fattura di acquisto di gasolio per conto del figlio, titolare di altra azienda agricola. Dall’investimento conseguì la morte dell’investito.
Il coniuge ed erede del defunto convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale, l’Inail chiedendo il riconoscimento delle prestazioni previste per legge ai superstiti, sul presupposto che il defunto collaborava personalmente nell’azienda agricola del figlio a titolo di reciprocanza gratuita (art. 2.139 c.c. – scambio di manodopera) e che l’infortunio in itinere si era verificato mentre stava prestando tale collaborazione.
Il Tribunale adito rigettò la domanda e la decisione impugnata, venne successivamente confermata dalla Corte di Appello. A fondamento della decisione la Corte ebbe ad osservare come l’infortunio si fosse verificato nell’adempimento di un dovere o di un interesse personale dell’agricoltore, e non invece nello svolgimento dell’attività agricola, da intendersi come attività funzionalmente collegata al lavoro agricolo per la quale solo sussiste la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Sempre secondo la Corte di Appello non sussistevano altresì i presupposti della reciprocanza, come disciplinata dall’art. 2.139 c.c.; sotto l’aspetto previdenziale e assicurativo, ciò comporta che l’attività di scambio deve ricollegarsi al fondo in maniera sostanziale e funzionale, nel senso che si deve trattare di prestazioni agricole reciproche, con la conseguenza che non è sufficiente che lo scambio avvenga tra una prestazione agricola e una prestazione di genere diverso. Gli eredi del defunto presentarono ricorso alla Suprema Corte di Legittimità.
Uno spostamento tra locali diversi
Alquanto articolata la disamina della Corte di Cassazione. Il punto controverso è se, nelle citate circostanze di fatto, possa configurarsi lo svolgimento di un’attività agricola e, conseguentemente, l’occasione di lavoro necessaria ai sensi dell’art. 2 del Dpr. n. 1124/65, per ricomprendere l’infortunio nella tutela assicurativa. Più in particolare, se (e in quali limiti) possa rientrare tra i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, quello che si produca a carico del lavoratore agricolo nel corso di uno spostamento, che si sia reso necessario per recarsi dai locali della sua azienda in altro luogo per motivi diversi da quelli strettamente inerenti all’attività di produzione ma connessi a questa.
La Cassazione, anche in precedenza, partendo dall’esame delle fonti normative (artt. 205 e 207 del Tu Inail, art. 2.135 c.c.) ha definito il concetto di attività connessa definendo un rilevante principio secondo cui “deve ritenersi che la tutela assicurativa sussista in caso di attività connesse, ossia di attività dirette alla alienazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli che rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura”.
La giurisprudenza pregressa
La Cassazione, nella richiamata sentenza, ripercorrendo, poi, almeno 20 anni di giurisprudenza – relativamente all’infortunio in itinere (durante cioè gli spostamenti di lavoratori diretti ad acquisire beni necessari per la produzione) – ha dato atto di precedenti distinzioni: l’acquisto di beni direttamente necessari per la produzione agricola, che rientra nell’attività protetta e quindi nell’occasione di lavoro (quali l’acquisto del bestiame: Cass. 2 giugno 1998 n. 5416; l’affitto del terreno da adibire a pascolo: Cass. 5 febbraio 1992 n. 1241; l’acquisto di una macchina seminatrice: Cass. 2 luglio 2002 n. 9757); l’acquisto (o la consegna) di beni necessari per l’organizzazione amministrativa e contabile, che rientrano nell’attività imprenditoriale-organizzativa dell’azienda esulano dall’attività protetta (v. anche Cass. 11929/2004). L’operazione “manuale abituale” può assumere contorni definiti dovendo in esso essere ricompresa ogni operazione che, si svolga all’interno o all’esterno dei locali aziendali, comunque “concorra a ritenere conclusa la prestazione, costituendone la funzionale integrazione” (Cass. n. 5416/1998, cit.). Anche il pagamento, in quanto atto legato all’acquisto di prodotti necessari per la coltivazione della terra, rientra tra le attività manuali e abituali nei sensi suindicati, non essendo consentito all’interprete – alla luce della ratio delle norme in tema di infortuni sul lavoro – differenziarne le conseguenze sotto il profilo della tutela infortunistica rispetto al momento dell’acquisizione del bene: il pagamento del prezzo di una fornitura, sia esso dovuto ed eseguito al momento dell’adempimento della controprestazione, e cioè alla consegna, sia esso dovuto ed eseguito successivamente, è, in ogni caso, momento essenziale dell’operazione volta all’acquisizione del bene necessario per lo svolgimento dell’attività di impresa.
L’acquisto di gasolio
Relativamente al caso analizzato la Corte di Cassazione ha sancito alla luce della giurisprudenza precedente - posto che l’attività volta all’acquisto del gasolio necessario per alimentare i mezzi di lavorazione - che ciò è attività connessa e complementare all’attività agricola, alla quale si collega sotto il profilo economico e funzionale, allo stesso modo il pagamento, in quanto costituisce un atto dovuto e ineludibile dell’unica operazione commerciale, partecipa della stessa natura connessa e complementare all’attività agricola, indipendentemente dal momento in cui esso è eseguito, trattandosi di attività connessa, complementare e accessoria all’attività agricola, in quanto necessaria per il suo stesso svolgimento (art. 207, 2 co., Tu cit.), stabilendo quindi un principio assai innovativo.
Questa la massima della sentenza di Cassazione: “Anche il pagamento, in quanto atto legato da vincolo sinallagmatico all’acquisto di prodotti necessari per la lavorazione della terra, rientra tra le attività manuali ed abituali, non essendo consentito all’interprete – alla luce della ratio delle norme in tema di infortuni sul lavoro, differenziarne le conseguenze sotto il profilo di tutela infortunistica rispetto al momento dell’acquisizione del bene: il pagamento del prezzo di una fornitura, sia esso dovuto ed eseguito al momento dell’adempimento della controprestazione, e cioè alla consegna della cosa, sia esso dovuto ed eseguito successivamente, è, in ogni caso, momento essenziale e fisiologico della operazione volta all’acquisizione del bene per lo svolgimento dell’attività di impresa”.