Manipolazione ornamentali, quando il reddito resta catastale

Se il vivaista acquista piante da terzi e le lavora è attività connessa. Tutte le indicazioni in una recente circolare dell’agenzia delle Entrate.

Parliamo di vivaisti, più precisamente parliamo di agricoltori che svolgono l’attività di florovivaismo, e cioè che coltivano direttamente le piante e i fiori che poi rivendono anche al dettaglio. Capita spesso che il vivaista acquisti da terzi produttori alcuni tipi di piante per poter offrire ai propri clienti una scelta più ampia rispetto alla propria produzione diretta.

Quanto descritto ci riconduce al terzo comma dell’art. 2135 c.c. che considera connesse le attività, svolte dall’imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento.

La prima condizione, affinché sia possibile definire le attività in questione come connesse, è che i prodotti ottenuti direttamente siano o i soli posti in vendita, eventualmente dopo essere stati sottoposti ad una o più delle attività di manipolazione ecc, oppure costituiscano la quantità prevalente. In altre parole, all’imprenditore agricolo è consentito acquistare prodotti da terzi a condizione che la produzione propria resti prevalente.

Le operazioni consentite

Da questa premessa, l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 11/E del 29 gennaio scorso ha fornito chiarimenti, richiesti da diverse associazioni di categoria, sul trattamento fiscale da riservare alle attività su piante prodotte in vivaio, acquistate da terzi nel rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri.

In particolare, il vivaista, prima di vendere le piante acquistate, le sottopone ad alcune operazioni che sono tutte dirette a raggiungere standard qualitativi omogenei anche in funzione delle necessità fitosanitarie imposte dai Paesi importatori. Tali operazioni sono: a) la concimazione e l’inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente; b) il trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all’apparato radicale; c) altre attività come potatura, steccatura e rinvasatura.

Lo svolgimento di tali attività produce un reddito che rientra nei limiti del reddito agrario?

Per rispondere alla domanda, l’agenzia delle Entrate ricorda anzitutto che l’art. 32, comma 2, lettera c), del Tuir (Dpr. 917/86, Testo Unico delle Imposte sui Redditi) qualifica come attività agricole “le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali”.

Orbene i diversi decreti ministeriali che si sono succeduti per l’individuazione dei beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse fanno rientrare tra le attività connesse, per le quali risulta applicabile la tassazione su base catastale, anche le attività di manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di piante. Tuttavia, questo non basta e l’Agenzia ha ritenuto di acquisire il parere del Mipaaf; il Mipaaf ha fatto presente che “le attività ai punti a), b) e c) hanno carattere di effettiva manipolazione in quanto fanno parte di un più ampio insieme di operazioni di manipolazione atte a garantire la qualità del prodotto finale e che le stesse rientrano nelle pratiche agronomiche finalizzate alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico delle piante”. Inoltre, “per tutte le suddette attività sono necessarie adeguate e specifiche competenze, capacità e conoscenze tecniche agronomiche proprie dell’imprenditore agricolo”.

Il parere del Mipaaf

Ciò stante, il Mipaaf ha affermato: “In riferimento alle attività di cui alla lettera a), le stesse costituiscono attività di manipolazione in quanto necessarie e determinanti a garantire alle piante l’attecchimento e il mantenimento delle buone condizioni delle essenze vegetali. In relazione alla lettera b), il trattamento delle zolle costituisce un’attività di manipolazione specializzata atta a garantire, non soltanto la qualità del prodotto finale, ma anche il soddisfacimento degli standard qualitativi in funzione dell’attività di esportazione e dei relativi requisiti imposti da Paesi terzi. La peculiarità del settore vivaistico, infatti, impone una cura particolare dello stato sanitario delle piante per evitare la diffusione di agenti patogeni. Infine, per quanto riguarda la lettera c), le attività descritte sono determinanti per fornire un concreto valore aggiunto al prodotto finale. Tanto premesso, può ritenersi che le attività descritte alle lettere a), b) e c) rientrino tra le attività di manipolazione tassate su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir”.

Manipolazione ornamentali, quando il reddito resta catastale - Ultima modifica: 2018-03-03T09:56:26+01:00 da K4

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