Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2015 del Decreto del Mipaaf del 22 luglio 2015 viene istituito presso questo dicastero il registro unico dei controlli ispettivi la cui sigla è “Ruci”.
Questo registro è stato istituito con la precisa finalità di razionalizzare i controlli ispettivi che le singole amministrazioni effettuano ognuno per la propria competenza.
Nel Ruci vengono riportati tutti i dati riguardanti i controlli effettuati dagli organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e controllo e degli organismi pagatori e degli organismi privati autorizzati a svolgere controlli a carico delle imprese agricole.
Il funzionario dell’organismo chiamato ad effettuare il controllo verifica tramite il Ruci le informazioni riguardo alla materia di propria competenza in modo da evitare che si verifichino duplicazioni e sovrapposizioni nei controlli recando il minor intralcio possibile allo svolgimento dell’attività dell’impresa agricola.
Un archivio informatico
Il Ruci è formato da un archivio informatico tramite il quale è possibile trovare le informazioni relative ai singoli controlli ispettivi, compresi quelli straordinari ed urgenti eseguiti a carico delle imprese agricole, riguardanti la data in cui è avvenuto il controllo, l’anno a cui il controllo si riferisce, l’Ente controllore, ecc. (vedi box).
Attraverso il Ruci è possibile effettuare l’interscambio della documentazione inerente ai singoli controlli tra gli organi di polizia, di vigilanza e controllo e gli organismi pagatori.
Per ottenere la tempestiva acquisizione dei dati da trasmettere al Ruci potrà essere, eventualmente, utilizzato il registro unico dei controlli regionale avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa attivati secondo lo standard SpCoop/Soap.
Nel caso in cui chi effettua l’ispezione non ha modelli predeterminati di verbali dovranno, per la tipologia di controllo interessata, utilizzare modelli in cui sono riportati gli elementi minimi richiesti per redigere un verbale.
Gli organi di polizia, di vigilanza e di controllo e gli organismi pagatori possono richiedere telematicamente l’invio di singoli verbali redatti da altro organo o da organismi privati autorizzati qualora la riproduzione elettronica del verbale non sia direttamente disponibile nel Ruci. Spetta all’organo valutare entro dieci giorni la richiesta, considerando eventuali profili relativi ad indagini penali in corso o ad altri motivi che possano comportare il mancato accoglimento della richiesta. Nel caso in cui non dovessero essere trasmessi i verbali, senza che ci siano motivi ostativi, si procederà ad un’azione disciplinare, ai sensi degli articoli dal 55 al 55-octies del Dlgs. n.165/2001 e delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di lavoro per i responsabili del procedimento.