I voucher non servono per chiedere il permesso di soggiorno

caporalato
A farm laborer or farmer planting tomato plants in rows in the field.
Se il cittadino extracomunitario non ha svolto altra tipologia di lavoro regolare non potrà far valere quanto incassato con i voucher per richiedere il permesso di soggiorno o il suo rinnovo

Per le prestazioni occasionali di tipo accessorio dei lavoratori extracomunitari il legislatore ha previsto un particolare non trascurabile relativo all’applicazione del contratto ai fini della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno.

L’art. 48 del Dlgs. n.81/2015 prevede che il compenso percepito da un lavoratore extracomunitario tramite i voucher vale ai fini dell’ammontare del reddito complessivo per l’ottenimento del permesso di soggiorno. Pertanto rimane valida l’indicazione fornita dalla Circolare Inps n.44 del 24/3/2009, ovvero che il solo reddito maturato dal cittadino extracomunitario, svolgendo prestazioni occasionali non deve essere considerato ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno in quanto tale prestazione è “saltuaria”.

Quindi se il cittadino extracomunitario non ha svolto altra tipologia di lavoro regolare non potrà far valere quanto incassato con i voucher per richiedere il permesso di soggiorno o il suo rinnovo.

Si ricorda che il valore nominale del buono orario relativo alle prestazioni occasionali di tipo accessorio svolte a favore di aziende del comparto agricolo è l’importo della retribuzione oraria relativa alle prestazioni di lavoro subordinato stabilito dalla contrattazione collettiva.

Ciascun lavoratore comunque potrà svolgere prestazioni di lavoro accessorio, con riferimento alla totalità dei committenti, per compensi non superiori a € 7.000 netti (lordi € 9.333) nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed 31 dicembre di ogni anno (anno civile).

Nel caso il lavoratore percepisca prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito potrà svolgere prestazioni lavorative complessive per un importo non superiore ad € 3.000 netti (lordi € 4.000).

Continua ad essere esente da imposizione fiscale l’importo incassato dal lavoratore per cui il compenso percepito non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Per attivare tale formula contrattuale l’imprenditore agricolo deve acquistare solo telematicamente uno o più carnet di voucher, numerati progressivamente e datati.

 

I voucher non servono per chiedere il permesso di soggiorno - Ultima modifica: 2016-03-12T15:30:04+01:00 da Sandra Osti

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome