Nell’ambito della Pac 2015-2020, una delle attività in cui sono impegnati gli agricoltori e gli operatori dei CAA, è quella della domanda di accesso alla riserva nazionale.
A tal proposito, Agea ha emanato la Circolare Agea N. ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015 che indica le condizioni e le modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale, specificando i requisiti che devono possedere gli agricoltori.
La riserva nazionale è molto importante per assegnare i titoli a soggetti che ne sono sprovvisti o per aumentare il valore dei titoli ai soggetti che ne hanno di valore basso, purché rientrino nei requisiti.
I beneficiari
Il Reg. 1307/2013 (art. 30, par. 6) stabilisce che la riserva nazionale dovrà essere utilizzata in via prioritaria per l’assegnazione di titoli a (tab. 1):
- giovani agricoltori (fattispecie A);
- nuovi agricoltori che iniziano la loro attività agricola (fattispecie B).
Inoltre, il Reg. 1307/2013 (art. 30, par. 7) stabilisce che gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per situazioni particolari. Tra gli ulteriori utilizzi previsti dal regolamento, il Decreto ministeriale 18 novembre 2014 n. 6513 ha stabilito di utilizzare la riserva nazionale con le seguenti priorità (tab. 1):
- per assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico (fattispecie C);
- per assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici (fattispecie D);
- per assegnare titoli agli agricoltori ai quali è stata negata l’assegnazione di titoli per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali (fattispecie D);
- per assegnare titoli in conseguenza di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (fattispecie F).
Le risorse finanziarie
L’Italia, come ogni Stato membro deve costituire una riserva nazionale. A tale scopo, nel 2015, primo anno di applicazione del regime del pagamento di base, l’Italia ha operato una trattenuta del 3% del massimale nazionale del pagamento di base, corrispondente all’1,74% del massimale nazionale complessivo, per un valore totale 70.353.763 euro.
Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso formulate per le fattispecie F, A e B, Agea procede ad una riduzione lineare del valore dei diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base. In altre parole, la riserva nazionale deve soddisfare tutte le richieste per i “giovani agricoltori”, i “nuovi agricoltori” e i provvedimenti amministrativi/giudiziari.
Dimensione minima
La domanda di accesso alla riserva nazionale prevede una superficie minima ammissibile pari a 1 ettaro riferito agli ettari ammissibili che l’agricoltore detiene al 15 maggio di ciascun anno.
Limiti di età
Possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18 anni e 65 anni. Questo criterio di accesso è una novità, visto che nella vecchia Pac hanno avuto accesso alla riserva anche agricoltori ultraottantenni.
I 18 anni devono essere già compiuti alla data di presentazione della domanda.
I 65 anni si considerano compiuti nell’anno di presentazione della domanda e, quindi, eventualmente, anche successivamente alla data di presentazione della domanda. In altre parole, un agricoltore che compie 65 anni nel 2015, anche se a settembre 2015, può accedere alla riserva nazionale. Quindi deve essere nato nel 1950 o dopo.
La domanda
La richiesta di accesso alla riserva nazionale presuppone che l’agricoltore abbia presentato la domanda unica di pagamento entro il 15 giugno 2015.
L’agricoltore, per completare la richiesta di accesso alla riserva nazionale, deve indicare ulteriori informazioni di dettaglio per ciascuna delle fattispecie in cui ricade, che potranno essere fornite direttamente in domanda unica o con dichiarazione integrativa.
Giovani agricoltori, ecco chi sono
La riserva nazionale attribuisce la priorità ai giovani agricoltori.
Chi sono e come va presentata la domanda Pac? Vedi Terra e Vita n. 24/2015 L'Edicola di Terra e Vita