Agricoltore attivo, quando serve la P. Iva

partita iva
Ancora incertezze, soprattutto per i produttori part-time

La Domanda Unica della Pac è stata ormai presentata dopo le molteplici proroghe; ciononostante, alcuni temi rimangono ancora aperti e suscitano incertezze tra gli agricoltori e gli operatori dei CAA. Uno di questi temi è quello dell’agricoltore attivo, anche alla luce della complessa normativa nazionale (tab. 1).

Le maggiori incertezze riguardano gli agricoltori part-time e i piccoli agricoltori, che non sono iscritti all’INPS e non detengono la Partita Iva.

Nella maggior parte dei casi, tali agricoltori sono “attivi” senza ulteriori adempimenti, ma la complessità della normativa e le incertezze degli operatori dei CAA hanno spesso convinto tali agricoltori ad aprire la Partita Iva e a tenere la contabilità Iva, senza che ve ne sia la necessità.

Vediamo in dettaglio la normativa.

L’esistenza del requisito di “agricoltore attivo” è una condizione necessaria ed imprescindibile per ottenre i contributi dell’Ue. Per il 2015, l’agricoltore ha ben sei possibilità per dimostrare di essere agricoltore attivo (tab. 2):

  1. pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente (2014) sotto una certa soglia: 5.000 € per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 € nelle altre zone;
  2. iscrizione all’INPS, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) o colono o mezzadro;
  3. titolari di partita IVA, attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014; per le “altre zone”, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA;
  4. proventi totali ottenuti da attività agricole nell’anno precedente (2014) pari ad almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno precedente (2014);
  5. importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente (2014);
  6. la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

Per i prossimi anni, la normativa rimane invariata, pur cambiando l’anno di riferimento.

Se l’agricoltore non rientra in nessuna di queste casistiche, non è attivo. Tuttavia, le casistiche sono talmente ampie da consentire a quasi tutti gli agricoltori di dimostrare il requisito di “agricoltore attivo”.

 

Le deroghe

L’individuazione dell’agricoltore attivo è verificata con facilità se il soggetto possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti:

  1. agricoltore sotto un certa soglia di pagamenti diretti;
  2. iscrizione all’INPS;
  3. titolari di partita IVA.

L’agricoltore, che non possiede uno dei tre precedenti requisiti, può essere ugualmente “attivo” se rientra in uno degli altri tre requisiti, che sono “deroghe” (tab. 2), ma hanno la stessa valenza giuridica:

a) l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente per cui tali prove siano disponibili;

b) le sue attività agricole non sono insignificanti;

c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

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Agricoltore attivo, quando serve la P. Iva - Ultima modifica: 2015-07-28T18:27:38+02:00 da Sandra Osti

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