L’Unione europea è molto attiva per riparare i danni economici e sociali provocati dall’epidemia di Covid 19 e ha messo in campo anche i Psr per contrastare gli effetti negativi sul settore agroalimentare.
In tempi record è stato approvato il regolamento (UE) 2020/872 del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) in risposta all’epidemia di Covid 19.
Le Regioni, tramite i Psr, potranno mettere in campo un aiuto straordinario e temporaneo,
7.000 euro e 50.000 euro rispettivamente a favore degli agricoltori e delle imprese agroalimentari colpite dagli effetti del coronavirus.
Le motivazioni del regolamento
Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti con un’intensità senza precedenti dalle conseguenze dell’epidemia di Covid 19.
Le ampie restrizioni agli spostamenti messe in atto negli Stati membri, nonché la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all’aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, hanno creato perturbazioni economiche del settore agricolo e nelle comunità rurali e hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori e per le piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli.
I settori più colpiti sono stati il florovivaismo, l’agriturismo, il vitivinicolo, il settore lattiero-caseario, il settore zootecnico da carne.
Per reagire all’impatto della crisi, l’Ue ha ritenuto opportuno adottare una nuova misura eccezionale e temporanea per affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli.
Una nuova misura nei Psr
Il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 introduce una misura specifica così definita: “sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e Pmi particolarmente colpiti dalla crisi di Covid 19”.
La misura prevede un sostegno per le imprese particolarmente colpite dalla crisi dovuta al Covid 19 e precisamente il versamento di una somma forfettaria fino a:
- 7.000 euro per agricoltore;
- 50.000 euro per le piccole e medie imprese agroalimentari attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli.
La nuova misura non è automatica, anche perché non tutte le imprese sono state colpite dagli effetti dell’epidemia. Saranno gli Stati membri, e per l’Italia le Regioni, a decidere l’attivazione del sostegno.
In altre parole, tale misura dovrebbe consentire alle Regioni di utilizzare i fondi disponibili nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale esistenti, al fine di sostenere gli agricoltori e le piccole e medie imprese agroalimentari particolarmente colpite dalla crisi.
I criteri
Il sostegno, che mira a garantire la competitività dell’industria agroalimentare e la redditività delle aziende agricole, dovrebbe essere erogato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori al fine di indirizzare al meglio le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi Covid-19.
Nel caso degli agricoltori, tali criteri possono includere:
- i settori di produzione;
- i tipi di agricoltura;
- le strutture agricole;
- il tipo di commercializzazione dei prodotti agricoli;
- il numero di lavoratori stagionali impiegati.
Nel caso delle Pmi agroalimentari, tali criteri possono includere:
- i tipi di settori;
- i tipi di attività e di territorio;
- altri vincoli specifici.
Il sostegno sarà attribuito a quei settori e/o alle aree capaci di dimostrare la carenza di liquidità (ad esempio di reddito e/o di fatturato) e situazioni di crisi, già a partire da febbraio 2020, e permetterà un intervento diretto ed immediato a favore degli agricoltori e delle imprese rurali colpite con un’intensità senza precedenti dalle conseguenze dell’epidemia di Covid 19.
Questa misura può rappresentare una piccola risposta per superare (in parte) l’emergenza e affrontare i problemi di liquidità che stanno mettendo a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o nello sviluppo di prodotti agricoli.
Plafond e tempistiche
Il plafond massimo di questa misura eccezionale può essere pari al 2% dell’importo di ogni programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.
La misura non assegna nuove risorse ai Psr, ma concede alle Regioni la possibilità di modificare e rimodulare i loro Psr da destinare a questa nuova misura nell’ambito delle dotazioni già stanziate. Infatti, il Reg. (UE) 2020/872 recita che il sostegno finanziario della nuova misura non deve compromettere altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale.
Gli importi dovranno essere pagati entro il 30 giugno 2021, in base alle domande di sostegno approvate dall’autorità competente entro il 31 dicembre 2020.
Le Regioni dovranno focalizzare il sostegno verso i potenziali beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori; quindi in primo luogo dovranno individuare i settori e i criteri di erogazione, contemporaneamente modificare il loro Psr, aprire un bando, le cui domande scadranno entro il 31 dicembre 2020, per poi procedere all’erogazione entro il 30 giugno 2021.
Nelle prossime settimane, quindi le Regioni saranno impegnate nell’individuazione dei criteri per erogare questo sostegno una tantum, nella rimodulazione dei Psr e nell’apertura di uno specifico bando.