Agli agricoltori che hanno fatto la domanda Pac tramite un Caa dimenticando di firmare la copia cartacea che rimane nel fascicolo aziendale, può capitare di vedersi notificare la richiesta di restituzione dell’aiuto in quanto ritenuto illegittimamente percepito.
È quanto accaduto ad un agricoltore al quale l’Agea ha chiesto la restituzione degli aiuti in quanto, a seguito dei controlli effettuati presso il Caa incaricato dall’agricoltore stesso di presentare la domanda di aiuto, ha scoperto nell’archivio la copia cartacea della domanda ma non sottoscritta in originale.
La domanda cartacea negli archivi del Caa
Con ogni probabilità il Caa aveva dimenticato di attenersi scrupolosamente ad una norma dei manuali operativi di Agea che prescrivono tale adempimento che peraltro non trova riscontro in nessuna norma della regolamentazione comunitaria relativa alla Pac. Lo stesso agricoltore era in perfetta buona fede non sapendo nemmeno che la domanda informatica tramessa dal Caa doveva trovare riscontro in una copia cartacea con regolare firma.
Trattandosi di una somma consistente da restituire pari ad oltre 15mila euro, l’agricoltore si è rivolto subito al competente Tribunale amministrativo per chiedere l’annullamento del provvedimento Agea, ottenendo subito l’annullamento del provvedimento e successivamente si è difeso anche di fronte al Consiglio di Stato al quale era ricorsa l’Agea per chiedere l’annullamento della sentenza del Tar ad essa sfavorevole.
Doppia vittoria al Tar e al Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato pubblicata ad Agosto 2018 conferma invece la disposizione del Tar affermando che la trasmissione telematica da parte del Caa delegato dall’agricoltore è più che sufficiente per rendere valida la domanda ed escludere ogni pretesa di restituzione degli aiuti. Ma la sentenza, in questo caso, esclude anche ogni possibile negligenza del Caa nella mancata sottoscrizione della domanda in quanto la norma operativa di Agea non ha alcun valore per definire la validità della domanda presentata.
Il Consiglio di Stato ha confermato la validità delle argomentazioni della sentenza del Tar che accogliendo la proposta domanda di annullamento, evidenziava che, la contestata omessa sottoscrizione autografa poteva ritenersi in realtà apposta in via equipollente alla luce delle modalità seguite per l’istruttoria della pratica di finanziamento con delega in favore di ente specializzato che si è avvalso di procedure informatizzate.
Inoltre secondo i giudici la necessità della sottoscrizione autografa della copia cartacea della domanda – pur in presenza di una procedura interamente informatizzata - era prevista solo da una circolare interna dell’AGEA ma non dal pertinente regolamento comunitario né da una fonte primaria o secondaria, per cui la sanzione della decadenza doveva ritenersi priva di una idonea base legale in violazione del principio di legalità.
Tale sanzione peraltro, aggiungeva il Tar, non era prevista neppure dalla circolare AGEA nella parte in cui era richiesta la sottoscrizione autografa della domanda da parte dell’agricoltore da conservare nel fascicolo aziendale del CAA.
Il Consiglio di Stato, nella sua sentenza, cita anche una giurisprudenza sull’argomento che si è andata formando nei vari Tribunali amministrativi sui ricorsi presentati dagli agricoltori avverso le richieste di restituzione degli aiuti da parte degli organismi pagatori regionali diversi da Agea.
Le altre argomentazioni
Il Consiglio di Stato infine respinge l’ultimo motivo di ricorso di Agea con il quale sosteneva che, pur nel quadro della informatizzazione del procedimento di erogazione dell’aiuto, solo le domande debitamente firmate e complete nei requisiti essenziali devono essere caricate a sistema, essendo insita nella medesima informatizzazione la necessità di corrispondenza tra la documentazione cartacea e le registrazioni nel sistema informativo dell’AGEA, ai fini del controllo di quanto registrato nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), sulla cui base avvengono le erogazioni.
Infatti i giudici del Consiglio di Stato affermano che deve osservarsi che l’essenza del controllo, funzionale alla corretta erogazione delle risorse comunitarie conformemente agli scopi programmati, non risiede nella verifica di corrispondenza tra la documentazione caricata informaticamente e quella cartacea, quanto piuttosto nel riscontro della sussistenza effettiva dei dati e delle informazioni comunicate con la domanda di aiuto e dal confronto di tali dati con le varie banche dati.