Modifiche alla Pac, ecco le scelte dell’Italia

Modifiche alla Pac
La Bcaa 7 si può assolvere anche con la diversificazione. Eliminato l’obbligo dei terreni a riposo. L’ecoschema 5 si sdoppia. Ampliato l’elenco delle colture miglioratrici per l’Eco 4

Le istituzioni dell’Unione europea hanno approvato, con Reg. 2024/1468 del 14 maggio 2024, una mini riforma della Pac 2023-2027, che ha accolto molte richieste degli agricoltori, apportando una rilevante semplificazione e alleggerimento degli impegni ambientali a carico delle imprese agricole (vedi Terra e Vita n. 16/2024). L’Italia ha attuato e adattato le scelte europee al contesto nazionale, con un decreto ministeriale, firmato dal ministro Francesco Lollobrigida a fine giugno 2024. Il decreto introduce alcune importanti modifiche alla Pac:

- modifica della Bcaa 7, con l’introduzione della diversificazione in alternativa alla rotazione;

- eliminazione del 4% di aree non produttive della Bcaa 8;

- istituzione di un nuovo ecoschema;

- esenzione dei controlli e delle sanzioni della condizionalità per i piccoli agricoltori.

Inoltre, il decreto introduce anche alcuni aggiustamenti all’ecoschema 4, con l’aggiunta di nuove colture da rinnovo, e nuove date per la scadenza della Domanda unificata 2024.

Articolo pubblicato sulla rubrica La Pac sotto la lente di Terra e Vita

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Entrata in vigore e tempi di validità

Le modifiche alla Pac, introdotte dal Reg. 2024/1468 e dal decreto ministeriale, sono retroattive, a partire dal 1° gennaio 2024, e sono valide fino alla fine del periodo di programmazione ovvero fino al 31 dicembre 2027.

Infatti, l’applicazione di tali modifiche possono essere adottate dagli Stati membri già a partire dall’anno di domanda 2024, senza attendere l’approvazione delle modifiche del Piani Strategici della Pac da parte della Commissione europea. Questo vale anche per le esenzioni delle sanzioni amministrative per la condizionalità per i piccoli agricoltori e per le vecchie misure del Psr ancora attive.

Inoltre, il nuovo regolamento ha validità dal 2024 al 2027, quindi non si tratta di una deroga di un solo anno, ma di una modifica permanente fino alla fine del periodo di programmazione. Nella tab. 1 sono riassunte le principali modifiche approvate.

modifiche alla PacBcaa 6, massima flessibilità

La Bcaa 6 ha cambiato denominazione, da “Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili” a “Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri”.

Non è solo un cambiamento di terminologia: gli Stati membri avranno una maggiore flessibilità per gestire i requisiti della Bcaa 6, in modo da garantire l’obiettivo principale di tale norma, ma tenendo conto delle specificità locali. In altre parole, la riforma affida l’attuazione di tale norma di condizionalità agli Stati membri.

In Italia, la Bcaa 6 si applica alle superfici a seminativo (eccetto serre e tunnel) e prescrive la copertura vegetale del suolo per un periodo minimo di 60 giorni consecutivi, all’interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio.

Al fine di assicurare che i terreni abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l’obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

- mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

- lasciare in campo i residui della coltura precedente (es. stoppie, stocchi di mais, girasole, sorgo) per 60 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatta salva l’esecuzione delle fasce tagliafuoco.

L’applicazione della Bcaa 6 per la copertura del suolo nei periodi sensibili ha causato notevoli incertezze per gli agricoltori, che spesso fanno riferimento a un “calendario agricolo” che non riconosce la (crescente) variabilità delle condizioni meteorologiche.

La formulazione della Bcaa 6, già contenuta Decreto Masaf n. 147385 del 9 marzo 2023 (decreto sulla condizionalità), è già molto flessibile e consente un’applicazione che si adatta alle molteplici situazioni pedo-climatico-ambientali della nostra penisola.

Il rispetto della Bcaa 6 può essere assolto con una delle seguenti soluzioni:
  1. una coltura di copertura (cover crop) di almeno 60 giorni durante il periodo 15 settembre – 15 maggio;
  2. il rinvio dell’aratura al 15 novembre, così da mantenere i residui della coltura precedente per 60 giorni, dal 15 settembre al 14 novembre;
  3. il mantenimento del terreno nudo a inerbimento spontaneo, per almeno 60 giorni dal 15 settembre al 15 maggio, anche dopo l’aratura o altra lavorazione del terreno, dove le condizioni consentiranno la crescita di pochi ciuffi d’erba; in altre parole, l’inerbimento spontaneo è inteso come assenza di lavorazioni.

Le prime due soluzioni possono andare bene nei terreni sciolti, che consentono l’aratura anche nel periodo autunnale-invernale, ma difficilmente sono attuabili nei terreni pesanti (argillosi), in cui la cover crop è poco gestibile e il rinvio dell’aratura al 15 novembre non è praticabile.

Una soluzione per i terreni pesanti è di arare ad agosto-settembre e poi seminare una cover (es. rafano o senape) che si autodistrugge con i freddi invernali. Oppure, lavorare l’intera superficie e seminare una cover crop ad interfila 75 cm e non su tutta la superficie. Poi in primavera si lascia la cover disattivata dove sta e si semina sulla striscia lavorata. Per questa opzione è necessario utilizzare il satellitare nell’eseguire le due semine (cover e coltura primaverile), per poter deporre il seme esattamente al centro dell’interfila sul terreno lavorato.

La soluzione più semplice è l’assenza di lavorazioni per 60 giorni, lasciando libero il terreno di inerbirsi spontaneamente (anche laddove di fatto cresce poco o nulla).

Ogni agricoltore dovrà trovare la migliore soluzione, comunque la Bcaa 6 deve essere gestita correttamente e può rimanere un problema per alcune situazioni aziendali.

Bcaa 7: rotazione o diversificazione

La Bcaa 7 è stata la norma più criticata e problematica della nuova Pac. Con le modifiche apportate dal Reg. 2024/1468 si cambia radicalmente: gli Stati membri possono soddisfare tale norma anche mediante la diversificazione delle colture (già prevista dal vecchio greening).

Prima della mini riforma della Pac, la Bcaa 7 obbligava una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella.

La modifica adottata conferma la rotazione, ma autorizza gli Stati membri ad aggiungere la possibilità di soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture.

In altre parole, gli agricoltori possono assolvere alla Bcaa 7 adottando una tra le due seguenti pratiche:

- effettuare una rotazione che consista in un cambio di coltura a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo); sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni;

- prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75% di detti seminativi;

- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% di tali seminativi.

Articolo pubblicato sulla rubrica La Pac sotto la lente di Terra e Vita

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Bcaa 7: esenzioni e deroghe

Sono esenti da qualsiasi obbligo della Bcaa 7 le aziende:

  1. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  2. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  3. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
  4. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse.

Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del Regolamento (Ue) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscano al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (Sqnpi) sono considerate conformi in automatico ai requisiti della Bcaa 7.

Sono previste deroghe per le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura e per quelle in zone montane (vedi Terra e Vita n. 28/2023).

Più flessibilità per la Bcaa 7

La nuova normativa riconosce che sia la rotazione che la diversificazione consentano di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo (struttura fisica, fertilità, e attività biologica, ecc.) ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura.

In sintesi, l’agricoltore può scegliere annualmente di adottare la rotazione o la diversificazione, ai fini del rispetto della Bcaa 7. La diversificazione è già nota agli agricoltori, in quanto l’hanno adottata dal 2015 al 2022 con il vecchio greening, senza particolari difficoltà. La diversificazione consente di adottare il ristoppio di frumento e di coltivare mais, tabacco, pomodoro e altre colture in monosuccessione. Il decreto ministeriale prevede la diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno; in altre parole, ai fini della diversificazione, si considerano solo le colture presenti in campo in questo intervallo.

Bcaa 8: abolito l’obbligo del 4%

Le modifiche della Pac relative alla Bcaa 8, prevedono un cambiamento radicale della norma:

- eliminazione dell’obbligo di destinare una percentuale minima del 4% dei seminativi a superfici non produttive (terreni lasciati a riposo) o elementi (siepi, alberi, ecc.);

- mantenimento allo stesso tempo la protezione degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti.

Ricordiamo che la Bcaa 8 prevedeva tre impegni:
  1. percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;
  2. mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
  3. divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Il primo impegno è certamente quello più rilevante e impattante per gli agricoltori e stabilisce la destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali:

- i terreni a riposo;

- le fasce tampone e le fasce inerbite (previste dalla Bcaa 4 e Bcaa 5);

- le superfici con elementi non produttivi permanenti.

Cosa rimane della Bcaa 8

L’abolizione dell’obbligo del 4% consente all’agricoltore di coltivare tutta la superficie agricola, con qualsiasi coltura, sia le azotofissatrici (già consentite con il Reg. Ue 2024/587), senza obblighi sui trattamenti fitosanitari, sia tutte le altre colture.

Pertanto, la Bcaa 8, dopo la mini-riforma, consiste in due soli obblighi:
  1. obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale);
  2. divieto di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto precedente, nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

L’ecoschema 5 si sdoppia

L’eliminazione dell’obbligo di destinare una percentuale minima del 4% dei seminativi a superfici non produttive è subordinata all’introduzione di un nuovo ecoschema.

Più precisamente, gli Stati membri sono tenuti a istituire un regime ecologico che offra un sostegno agli agricoltori per il mantenimento di una parte dei seminativi in stato non produttivo o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio. Sarebbe in tal modo garantita agli agricoltori una ricompensa specifica per tali superfici ed elementi non produttivi che sono benefici per la biodiversità nei terreni agricoli e, più in generale, per le zone rurali.

A tale fine, il Decreto ministeriale prevede un ampliamento dell’ecoschema 5 “Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori”, aggiungendo un incentivo per la destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo.

Di conseguenza, il nuovo Ecoschema 5 prevede due livelli di pagamento:

- Livello 1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;

- Livello 2: mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico devono essere presenti in miscugli. Ai fini del presente livello di eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l’arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

In altre parole, ora l’ecoschema 5 consente di incentivare (anziché obbligare) gli agricoltori che intendono destinare una percentuale del 4% dei seminativi a superfici non produttive.

Il Livello 1 non è cumulabile con l’Ecoschema 4, mentre il Livello 2 per i seminativi è cumulabile con l’ecoschema 4.

La vera novità dell’Ecoschema 5 è il Livello 1 che remunera gli agricoltori che decidono volontariamente di destinare il 4% dei seminativi a superfici improduttive, nonostante non siano obbligati a farlo. Invece, il Livello 2 mantiene la stessa dicitura e gli stessi impegni del precedente ecoschema 5.

L’agricoltore che intende aderire al Livello 1 dell’eco 5 deve destinare il 4% dei seminativi aziendali a:

  1. superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;
  2. dal 1° gennaio 2025, in alternativa o in aggiunta all’impegno di cui alla lettera a), elementi caratteristici del paesaggio creati ex novo sui seminativi, quali stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, margini dei campi, alberi monumentali. Tali elementi, una volta costituiti, sono soggetti all’obbligo di non eliminazione ai sensi della Bcaa 8.

In altre parole, per il 2024 il Livello 1 si applica solo con i terreni a riposo, mentre dal 2025 l’agricoltore potrà scegliere di attuare il Livello 1 con i terreni a riposo o con gli elementi caratteristici del paesaggio creati ex novo sui seminativi.

La dotazione finanziaria assegnata dal Psp all’ecoschema 5 rimane invariata e prevede una rimodulazione che attribuisce 10,2 milioni di euro al Livello 1.

Articolo pubblicato sulla rubrica La Pac sotto la lente di Terra e Vita

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Esenzioni per le Bcaa 5, 6, 7 e 9

L’applicazione delle Bcaa 5, 6, 7 e 9 ha generato difficoltà in condizioni meteo avverse, che, ad esempio in questo 2024 non consentono la semina, o se le colture sono danneggiate da predatori o specie invasive.

La nuova normativa (Reg. 2024/1468 e decreto ministeriale) autorizza gli Stati membri, e nel caso dell’Italia le Regioni, ad adottare appositi provvedimenti, esenzioni specifiche e deroghe temporanee agli obblighi previsti dalle norme Bcaa 5, 6, 7 e 9, se siano necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell’applicazione di tali norme e non ostacolino in modo significativo il contributo di ciascuna di esse ai relativi obiettivi principali.

Piccoli agricoltori

Una modifica della Pac prevede per gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola siano esentati dai controlli di condizionalità e dalle sanzioni.

Questa modifica ha l’obiettivo di ridurre l’onere amministrativo, sia per le amministrazioni nazionali che per gli agricoltori, connesso ai controlli e alla riscossione delle sanzioni, che più elevato per le piccole aziende rispetto a quelle più grandi.

Saranno inoltre esentati dai controlli della condizionalità e dalle sanzioni anche i beneficiari  fino a 10 ettari che ricevono pagamenti per superficie di un programma di sviluppo rurale, sia dell’attuale programmazione 2023-2027 che delle programmazioni precedenti.

Eco 4: ulteriori colture da rinnovo

Il Decreto ministeriale coglie l’occasione di modificare anche l’Ecoschema 4 con l’inserimento di ulteriori colture da rinnovo (tab. 2), dando esito ad una richiesta fortemente pervenuta dai territori.

A tal fine, sono state inserire alcune importanti colture da rinnovo come il cartamo, il coriandolo e alcune specie ortive (cavolo, zucchino, finocchio, ecc.).

Domanda Unificata 2024

Nel Decreto ministeriale viene riportato che, per l’anno di domanda 2024, il termine per la presentazione della domanda unica ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, sono posticipati al 31 luglio 2024 (tab. 2).

In caso di presentazione delle domande o delle richieste di modifica delle domande iniziali, oltre il termine del 31 luglio 2024 e fino al 26 agosto 2024, si applicano le riduzioni previste; ovvero, l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 31 luglio 2024 è decurtato dell’1% per ogni giorno di ritardo. Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 agosto 2024 sono irricevibili.


Il percorso normativo

Il 15 marzo 2024, la Commissione europea aveva proposto una modifica legislativa dei Regolamenti (Ue) 2021/2115 e (Ue) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa), gli ecoschemi, le modifiche dei piani strategici della Pac e le esenzioni da controlli e sanzioni (Bruxelles, 15/03/2024 Com (2024) 139 final 2024/0073).

In meno di due mesi, tale proposta è stata approvata – con modifiche – il 24 aprile 2024 dal Parlamento europeo e il 14 maggio 2024 dal Consiglio dei ministri dell’Ue, poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (Reg. Ue 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio del 14 maggio 2024).

A seguire, l’attuazione nazionale è stata operata con il Decreto ministeriale del giugno 2024 “Attuazione del Regolamento (Ue) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della Pac 2023/2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024”.

Modifiche alla Pac, ecco le scelte dell’Italia - Ultima modifica: 2024-07-03T17:16:15+02:00 da Roberta Ponci

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