Per la Domanda Pac 2019, Agea ha comunicato grandi novità per l’ammissibilità dei pascoli ai pagamenti diretti.
Ben due Circolari Agea hanno introdotto nuove disposizioni per gli agricoltori che detengono i pascoli: Circolare n. 9020 del 4 febbraio 2019 e Circolare n. 30913 del 29 marzo 2019. Gli agricoltori dovranno velocemente adeguarsi alle nuove disposizioni, già prima del 15 maggio 2019 (data di scadenza della Domanda Unica).
Articolo pubblicato sulla rubrica “La Pac sotto la lente” di Terra e Vita
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Le specificità dei pascoli nella Pac
La Pac 2015-2020 attribuisce un titolo a ogni ettaro di superficie ammissibile e, quindi, anche a tutti i pascoli che in Italia sono ben 3,2 milioni di ettari (Fonte: Censimento Agricoltura 2010). Pertanto, i pascoli possano beneficiare dei pagamenti diretti come tutte le altre superficie agricole; ciò significa, ad esempio, che il valore dei titoli dalla riserva nazionale di una superficie a pascolo è identica a quella di un seminativo.
Ma molto spesso i pascoli sono caratterizzati da grandi superfici in montagna, con la presenza di roccia affiorante e arbusti; per questo, ci sono tanti problemi in merito alla loro ammissibilità ai pagamenti diretti.
Infatti, si pone la necessità di giustificare un’attività minima sulle superfici a pascolo, poiché il confine tra pascolo e “superficie incolta o abbandonata” è molto labile, visto che molto spesso si tratta di superfici ad elevate altitudini e notevoli pendenze. Pertanto, il rischio di speculazioni è elevatissimo.
Per queste ragioni, la normativa sui pascoli è molto complessa.
L’ammissibilità dei pascoli
Dalla lettura dei decreti ministeriali n. 6513 del 18 novembre 2014, n. 1420 del 26 febbraio 2015 e n. 5465 del 7 giugno 2018, si individuano quattro situazioni in merito all’ammissibilità dei pascoli:
- pascoli polifiti di buona fertilità, con pendenza inferiore al 30% e situati al di sotto di una certa quota altimetrica;
- pascoli magri, con tara tra il 5% e il 50%;
- superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei pascoli caratterizzati da vincoli ambientali: pascoli con pendenza superiore al 30% e pascoli oltre una certa quota;
- superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali.
L’ammissibilità ai titoli cambia in funzione dei diversi tipi di pascolo e della presenza o meno degli animali.
Su tutte le superfici agricole, compresi i pascoli, l’ammissibilità ai pagamenti diretti richiede che sia svolta un’attività agricola (decreto ministeriale del 26 febbraio 2015 e decreto ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018).
Attività agricola nei pascoli
La normativa prevede che sui pascoli, come su tutte le superfici agricole, l’agricoltore deve svolgere un’attività agricola. Vari decreti e comunicazioni ministeriali si sono pronunciati sulla definizione di attività agricola nei pascoli, in particolare il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015. I pascoli sono superfici ammissibili ai pagamenti della Pac se viene svolta una delle seguenti attività agricole (tab. 1):
- pascolamento;
- sfalcio;
- altra operazione colturale in grado di mantenere la superficie in uno stato idoneo al pascolo.
Quindi lo sfalcio è un’alternativa al pascolamento, con unica eccezione: i pascoli dove sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all’art. 7, lettera a), del Reg. 639/2014. Queste superfici a pascolo sono ammissibili solo se effettivamente pascolate. Si tratta di superfici dove la copertura in erba non è prevalente (ad esempio predominano gli arbusti), ma sono tradizionalmente pascolate (esempio il sottobosco in Maremma o in Sardegna). Tali superfici sono individuate da parte della Regione competente, comunicate ad Agea e identificate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), con i relativi estremi catastali.
Per tutte le altre superfici, al fine di salvaguardare il carattere disaccoppiato del pagamento di base, l’agricoltore può scegliere tra il pascolamento, lo sfalcio e altra operazione colturale in grado di mantenere la superficie in uno stato idoneo al pascolo (tab. 1). Per quanto riguarda le operazioni colturali consentite e alternative al pascolamento volte al miglioramento del pascolo, si annoverano le seguenti: lo spietramento, il decespugliamento, l’arieggiamento dello strato superficiale del terreno, il risanamento idraulico, il controllo delle specie erbose indesiderate, la trasemina.
tab. 1 Tipologia di pascoli e attività agricola | ||
TIPOLOGIA DI PASCOLI | DESCRIZIONE | OPERAZIONE COLTURALE |
pascoli polifiti | buona fertilità, con pendenza inferiore al 30% e situati al di sotto di una certa quota altimetrica | Pascolamento o sfalcio o operazione colturale |
pascoli magri | con tara tra il 5% e il 50% | Pascolamento o sfalcio o operazione colturale |
superfici agricole mantenute naturalmente | pascoli caratterizzati da vincoli ambientali: pascoli con pendenza superiore al 30%; |
Pascolamento o sfalcio o operazione colturale |
superfici con pratiche locali tradizionali | pratiche per superfici destinate al pascolo (art. 7 del Reg. 639/2014, lett. a). | Pascolamento |
pratiche per la conservazione degli habitat nelle zone “Natura 2000” (art. 7 del Reg. 639/2014, lett. b). | Pratiche stabilite nell’ambito delle misure di conservazione o piani di gestione, prescritti dagli enti gestori. |
Cosa indicare nella Domanda Unica
La Circolare Agea n. 9020 del 4 febbraio 2019 riporta, inoltre, l’elenco delle tipologie di pratica utilizzata per il mantenimento dei prati e pascoli permanenti:
1- Pascolamento con animali propri
2- Pascolamento con animali di terzi
3- Sfalcio manuale
4- Sfalcio meccanizzato
5- Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
7- Pascolamento e sfalcio
8- Nessuna pratica
10- Pratica stabilita nell’ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).
Le novità sui pascoli per il 2019
La Circolare Agea n. 9020 del 4 febbraio 2019 ha introdotto alcune importanti novità sull’ammissibilità dei pascoli, soprattutto sull’utilizzo dello sfalcio come pratica agricola.
La suddetta Circolare Agea ribadisce che il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento, ma – aggiunge, ed è questa la novità - qualora l’agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno un’operazione colturale.
A partire dal 2019, qualora il mantenimento delle superfici occupate da pascolo sia eseguito con modalità diverse dal pascolamento, ad esempio lo sfalcio, il beneficiario dichiarante deve obbligatoriamente depositare, nel fascicolo cartaceo, idonea documentazione comprovante l’esecuzione dell’attività stessa. L’assenza della documentazione determina l’inammissibilità delle suddette superfici.
La documentazione è sottoposta a controlli da parte dell’Organismo pagatore competente, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.
Documentazione delle erbe sfalciate
Un’ulteriore Circolare Agea n. 30913 del 29 marzo 2019 chiarisce nuovamente:
- le condizioni sull’utilizzo dello sfalcio;
- quando è necessaria la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate.
La Circolare Agea n. 30913 del 29 marzo 2019 ribadisce che, sulle superfici individuate come pascolo magro (codici occupazione suolo 054, 063, 064, 103, 380, 382 e codici occupazione suolo 065, 460 e 461), il pascolamento non è obbligatorio come pratica di mantenimento, qualora l’agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno un’operazione colturale. In altre parole, lo sfalcio è un’alternativa al pascolamento, ma i controlli saranno rafforzati da parte degli Organismi pagatori.
La documentazione solo per le aziende prive di allevamenti
A partire dalla campagna 2019, qualora il mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro sia eseguito con modalità diverse dal pascolamento, il beneficiario dichiarante deve depositare idonea documentazione comprovante l’esecuzione dell’attività stessa secondo le modalità stabilite dagli Organismi pagatori.
In mancanza di idonea documentazione, le suddette superfici sono inammissibili.
Inoltre, per le sole aziende prive di allevamenti (bovini, ovicaprini e equini) e che eseguono lo sfalcio è necessario fornire anche la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate.
Questa è una novità rispetto alla Circolare Agea n. 9020 del 4 febbraio 2019: la documentazione relativa alla destinazione delle erbe sfalciate serve sono in assenza di allevamento.
La documentazione è sottoposta a controlli da parte dell’Organismo pagatore competente, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.
In alternativa al deposito di documentazione, gli Organismi pagatori possono stabilire diverse modalità di controllo comprovanti l’esecuzione dell’attività di mantenimento.
In sintesi, dal 2019, l’ammissibilità dei pascoli ai fini dei pagamenti diretti subirà una ulteriore attenzione da parte degli Organismi pagatori, al fine di verificare che gli agricoltori svolgano effettivamente le pratiche agricole previste dalla normativa.