Nel campo della difesa delle colture la tecnologia ha raggiunto un livello di sofisticazione molto elevato, dai fitofarmaci alle macchine. Sui principi attivi, il progresso nella ricerca ha portato a sintetizzare molecole specifiche per l’effetto che possono avere sulla pianta o sul parassita bersaglio: ma non dobbiamo dimenticare che la prima “rivoluzione verde” si è in larga parte appoggiata su prodotti scoperti quasi per caso. Se la chimica, aiutata in questo senso dalle norme sanitarie, esprime un livello scientifico piuttosto omogeneo, le macchine offrono un panorama assai variegato e talvolta sconcertante. La recente edizione di Eima International ha infatti mostrato la coesistenza di tecnologie di altissimo livello e di macchine tradizionali e, in qualche caso, decisamente superate.
Ancor più drammatico è il confronto sulle norme di sicurezza, con qualche macchina – forse destinata a mercati extraeuropei – piuttosto carente rispetto alla tutela dell’ambiente e della salute dell’operatore. Se il fenomeno è evidente sulle macchine nuove, possiamo ben immaginarci cosa accada nell’ambito, molto più vasto, dell’agricoltura italiana: un parco numericamente smisurato, che da un lato trae origine dall’alto grado di specializzazione, dall’altro da una forte frammentazione aziendale, tipica del nostro Paese. In tutto, si tratta di oltre seicentomila macchine, un vero esercito che non trova eguali nell’Ue, del quale non si conosce, peraltro, né il numero preciso né la distribuzione geografica.
La scadenza originaria
Se tutto si limitasse a un fatto puramente statistico, poco male: ma da un anno a questa parte tutte queste macchine sono soggette a controllo funzionale da parte di un centro abilitato dalle Regioni. Così dispone, infatti, il Dm 24 gennaio 2014, che reca il Piano d’azione nazionale sull’impiego sostenibile degli agrofarmaci (Pan), in attuazione del decreto legislativo 150/2012. Per le macchine impiegate dai contoterzisti – iscritti alla Camera di commercio – il termine per il primo controllo funzionale sarebbe scaduto il 26 novembre scorso: ma è d’obbligo la formula dubitativa, in quanto diverse Regioni, a quella data, non erano ancora pronte. Qualche Regione non aveva emesso alcun atto ufficiale, altre erano sostanzialmente prive di centri autorizzati, altre ancora non avevano informato i potenziali utenti: un compito non impossibile, considerando che le aziende che impiegano carburanti agevolati per trattamenti e irrorazione sono ben note alle Regioni.
In altri contesti si è partiti con largo anticipo, e non solo fuori dai nostri confini: in Emilia Romagna, per esempio, i contoterzisti che servivano aziende agricole in regime di lotta integrata (e prima ancora, quelle soggette al Reg. 2078/1992), erano tenuti al controllo periodico già ben prima del Pan. Questo anticipo ha portato a una percentuale di macchine già verificate prossima al 90%, già prima dell’entrata in vigore del decreto, per cui la scadenza del 26 novembre ha potuto essere rispettata con un certo agio e senza scosse. Molto più bassi sono i dati riscontrabili a livello nazionale, con ben tre Regioni – di notevole importanza dal punto di vista agricolo, come Puglia, Sicilia e Toscana – a fare da fanalino di coda, e una media delle altre che, alla data indicata, avevano verificato sì e no un terzo delle macchine. Bisogna aggiungere che la scadenza del 26 novembre 2014 non deriva da un provvedimento avente valore di legge (art. 12 del Dlgs 14 agosto 2012, n. 150, che recepisce la Direttiva 128/2009), ma dalla norma di carattere regolamentare contenuta nel Pan. La scadenza originaria, alla quale si devono adeguare le aziende agricole, è stata fissata al 26 novembre 2016: solo a seguito di una accurata “analisi del rischio” il Pan avrebbe potuto stabilire scadenze diverse, come recita testualmente il comma 5 dell’art. 12.
Ora, non sembra proprio che questa analisi sia stata condotta dagli estensori del Pan con sufficiente rigore: se per “analisi del rischio” si intende la semplice previsione che l’impresa sia o no iscritta alla Camera di commercio, si potrebbero sollevare diverse e legittime perplessità sulla legittimità della norma. Quanto detto è importante soprattutto ai fini sanzionatori: i contoterzisti che si sono messi in regola, a tutt’oggi, non superano il 50% e questo dipende in primo luogo dalla scarsa informazione che gli enti pubblici hanno veicolato ai soggetti interessati.
Una possibile via d’uscita, al di là delle riserve sul valore legale dell’anticipo dei termini fissato dal Pan, può essere nel concetto di “utilizzo”: è pertanto raccomandabile approfittare della pausa invernale per prenotare al più presto la verifica prima che le macchine vengano rimesse in moto. Si dice spesso che per un contoterzista il primo e più importante controllo sulla perfetta funzionalità della macchina lo fa il cliente: un lavoro fatto male, un campo trattato a strisce, costituiscono infatti un “banco di prova” assai preciso, anche se, purtroppo, senza rimedio. Questo per dire che l’impresa seria e responsabile entra in campo con un mezzo efficiente e sicuro: ma la verifica funzionale permette di controllare anche altri parametri che possono sfuggire anche all’occhio più esperto.
In cosa consiste la verifica
Vediamo allora in che cosa consiste il controllo, che deve essere effettuato da tecnici dotati di una opportuna formazione e presso un centro autorizzato dalla Regione; l’abilitazione conferita in una Regione vale per tutto il territorio nazionale. Innanzi tutto, la verifica funzionale riguarda tutte le macchine non azionate dalla forza dell’uomo e quindi:
- le irroratrici a barra con nebulizzazione a pressione: semoventi, trainate, portate e semiportate;
- le irroratrici con sistemi di trasporto pneumatico (i cosiddetti “cannoni”) e quelle con manica ad aria;
- gli atomizzatori a nebulizzazione pneumatica: dai tipi tradizionali a quelli elettrostatici, fino a quelli con telaio scavallatore, con o senza recupero;
- le irroratrici a carrello o a zaino, se motorizzate.
Devono essere sottoposte al primo controllo tutte le irroratrici che non lo hanno mai fatto, e quelle, già sottoposte a verifica, entro due anni dalla stessa; per le macchine nuove il primo controllo deve essere effettuato entro tre anni dalla data di acquisto.
La verifica funzionale prevede il controllo dello stato e della funzionalità della macchina e interessa soprattutto i seguenti elementi:
1. trasmissioni meccaniche (cardano) e relative protezioni: la direttiva comunitaria integra le disposizioni in materia di sicurezza delle macchine riguardo ai rischi specifici delle irroratrici e questo spiega l’attenzione dedicata al “rischio macchina”;
2. pompe e circuiti in pressione: non devono essere presenti perdite visibili, gocciolamenti e difetti di tenuta alla pressione di esercizio;
3. serbatoio, premiscelatore, sistema di lavaggio contenitori, agitatore, indicatore di livello: il serbatoio deve essere integro e dotato di coperchi a tenuta; il premiscelatore e il sistema di lavaggio del contenitore devono essere in perfetta efficienza, così come l’agitatore; l’indicatore di livello deve garantire una perfetta leggibilità del volume contenuto nel serbatoio;
4. i manometri vengono sottoposti a una prova per verificarne l’idoneità e l’esattezza della misura, con un apposito banco di prova dotato di manometro campione opportunamente tarato; se è presente un computer di bordo, deve essere verificato riguardo alla corrispondenza dei valori rilevati con quelli visualizzati sullo schermo;
5. sul dispositivo di carico dell’acqua, se può essere compatibile con il prelievo da vasche, fossi e canali, deve essere presente un’efficace valvola di non ritorno; i filtri e, ove presente, il dispositivo lavamani devono essere in perfetta efficienza.
6. la barra deve garantire la perfetta orizzontalità, con minima tolleranza, e il controllo della quota rispetto al suolo; deve essere previsto un sistema di protezione dal contatto col terreno; la chiusura e l’apertura della barra deve avvenire senza intoppi; la barra deve essere efficacemente sezionabile (importante per evitare la contaminazione dell’ambiente circostante);
7. gli ugelli devono essere efficienti, in buone condizioni d’uso e possibilmente dotati di dispositivi antigoccia; è prevista la misura della portata e dell’uniformità della distribuzione lungo tutta la lunghezza della barra: a tal fine esistono banchi prova orizzontali per controllare se i singoli ugelli erogano la stessa quantità di liquido. La stessa verifica riguarda anche gli atomizzatori, con qualche complicazione costruttiva;
8. per gli atomizzatori vengono controllati la ventola, lo stato e l’efficienza dei deflettori, l’integrità dei condotti dell’aria, con particolare attenzione alle maniche flessibili.
I centri autorizzati e i costi
Non tutti i centri di prova sono dotati di abilitazione a lavorare su tutte le categorie di irroratrici: in particolare risultano attualmente scoperte le irroratrici destinate a essere impiegate sulle sedi e nelle aree ferroviarie, per le quali il controllo appare per ora problematico. Lo stesso discorso vale anche per i tecnici abilitati: per questo, in sede di prenotazione, è indispensabile indicare i tipi di macchine da sottoporre a verifica. Un elenco aggiornato dei centri autorizzati è disponibile sul sito www.centriprovairroratrici.unito.it.
Il controllo funzionale può essere eseguito sia in sede fissa, portando l’irroratrice presso il centro autorizzato, sia a domicilio, per quelli che si sono dotati di un apposito furgone attrezzato con banchi prova trasportabili. Al termine della verifica viene rilasciata la documentazione di collaudo e sulla macchina viene applicato un contrassegno adesivo con il numero identificativo del centro autorizzato e la data di effettuazione. Questo per ciò che attiene al rispetto degli obblighi fissati dal Pan: ma i centri abilitati sono dotati anche delle attrezzature per la corretta taratura della macchina, che è possibile richiedere per acquisire gli elementi e le conoscenze per le successive messe a punto.
Per finire, i costi, che possono subire notevoli variazioni da una regione all’altra: qualcuna ha imposto prezzi “politici” che difficilmente potranno essere rispettati, mentre altre hanno posto limiti al numero di controlli effettuabili giornalmente, facendo lievitare i prezzi. Nella pratica si va da un minimo di una settantina di euro a un massimo di oltre duecento, ovviamente più Iva: ma se la verifica dovesse comportare la sostituzione di parti usurate o inefficienti (valvole, ugelli, manometri, ecc.), il costo dell’operazione può lievitare.
Come detto, la verifica riguarda anche le aziende agricole e le macchine impiegate per conto proprio: anche in questo caso pare assai difficile che possa essere rispettata la scadenza del 26 novembre del prossimo anno, considerando il numero di “pezzi” da verificare (si parla di oltre 600.000 unità). La prima verifica funzionale permetterà infine di “contare” le macchine, dato che non esiste ancora un dato preciso: questo permetterà di programmare le successive scadenze (due anni per i contoterzisti, cinque per gli agricoltori, che si ridurranno a tre dopo il 2020).