In attesa delle condizioni imposte dalla nuova deroga alla direttiva nitrati che le Regioni Lombardia e Piemonte stanno chiedendo per il periodo 2016-2019 (vedi box), le aziende agricole di queste due regioni che sono in deroga fino alla fine di quest’anno continueranno a seguire le disposizioni attuative attualmente vigenti.
È proprio di tali indicazioni tecniche operative che questo articolo vuole parlare, mettendo in evidenza le norme tecniche che le aziende devono rispettare ogni anno per ottenere tale deroga. Si tratta infatti in ogni caso di buone pratiche di grande interesse per ogni agricoltore che voglia produrre nel rispetto dell’ambiente.
In particolare, alle aziende che vogliono fare richiesta di deroga la Regione Lombardia propone le “indicazioni tecniche operative per operare in deroga” dettagliate nel documento “Allegato 1 Ddg del 22 gennaio 2013” (scaricabile dal sito web www.ersaf.lombardia.it) in riferimento alla decisione 2011/721/Ue. E la Regione Piemonte propone le proprie indicazioni nel documento “Deroga Allegato Norme tecniche Piemonte” del 27 gennaio 2012 in riferimento al regolamento regionale 10R/2007.
I due documenti tecnici
La decisione 2011/721/Ue, che ha concesso la deroga per il quadriennio 2012-2015, consente alle aziende agricole di applicare ai terreni coltivati nelle Zone vulnerabili da nitrati (Zvn) un quantitativo di azoto da effluenti bovini e suini superiore ai 170 kg /ha/anno previsti dalla direttiva nitrati, fino a 250 kg/ha/anno. Per ottenere tale deroga però le aziende agricole devono presentare ogni anno, entro il 15 febbraio, una richiesta alla Provincia.
I vincoli gestionali imposti alle colture e all’utilizzazione agronomica sono dettagliati nel “Documento Tecnico Scientifico” (un elaborato a supporto della richiesta di deroga) e riassunti nei documenti “Allegato1 Ddg” del 22 gennaio 2013 dell’Ersaf lombardo e “Deroga Allegato Norme tecniche Piemonte” del 27 gennaio 2012 della Regione Piemonte, due documenti che qui riproponiamo nei loro punti salienti. Il contenuto dei due documenti, seppur riportato in modalità diversa tra le due regioni, risulta essere sostanzialmente lo stesso.
Gli effluenti permessi
Secondo i due documenti tecnici regionali l’utilizzazione agronomica ad una dose superiore a quella prevista è ammessa per i seguenti effluenti di allevamento:
Effluenti di allevamento bovino, sia tal quali che sottoposti ad un trattamento; es. letami da stabulazione di bovini da latte e da carne; liquami di bovini da latte e da carne in forma tal quale; frazioni separate di liquami di bovini da latte e da carne: sia il chiarificato, sia il solido separato; digestati da liquami bovini, anche in miscela con biomasse vegetali (l’accesso alla deroga è relativo alla quantità di azoto da effluenti bovini immesso nel digestore). Anche i chiarificati di liquami bovini a ridotto tenore di azoto per trattamenti di rimozione del medesimo (aerazione intermittente, strippaggio, ecc., con captazione dell’azoto rimosso in soluzioni concentrate) possono essere utilizzati sui terreni in deroga, ma solo su suoli non salini o a bassa salinità (conducibilità elettrica in estratto in pasta satura <4mS/cm).
Effluenti di allevamento suino, con riferimento alla sola frazione liquida ottenuta dal trattamento di separazione solido/liquido dell’effluente, purché tale frazione liquida abbia un rapporto azoto/fosfato (N/P2O5) almeno pari a 2,5; digestati da liquami suinicoli, anche in miscela con biomasse vegetali (l’accesso alla deroga è relativo alla quantità di azoto da effluenti suini immesso nel digestore). Anche i chiarificati di liquami suinicoli a ridotto tenore di azoto per trattamenti di rimozione del medesimo possono essere utilizzati sui terreni in deroga, ma solo su suoli non salini o a bassa salinità (conducibilità elettrica in estratto in pasta satura <4mS/cm).
Effluenti misti, nel caso di un’impresa agricola con allevamenti sia di suini che di bovini e con gestione/stoccaggio degli effluenti comune, ovverosia “mista”.
Ancora secondo quanto riportato dal documento Ersaf e da quello piemontese, il quantitativo di effluente di allevamento che le aziende agricole beneficiarie possono applicare in deroga non deve superare un quantitativo medio annuo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro.
L’apporto complessivo di azoto non deve superare la domanda di nutrienti prevedibile per ciascuna coltura, valutata tenendo in considerazione l’apporto di azoto del suolo e l’accresciuta disponibilità di azoto fornito dall’effluente di allevamento derivata dal trattamento dello stesso. L’apporto complessivo di fosforo non deve superare il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura in questione, tenendo conto del fosforo fornito dal suolo.
Gli effluenti di allevamento applicati presso le aziende agricole beneficiarie di una deroga devono avere un’efficienza di utilizzo dell’azoto non inferiore al 65% per l’effluente di allevamento non palabile e al 50% per l’effluente di allevamento palabile.
Le pratiche colturali da rispettare
Le aziende agricole beneficiarie della deroga hanno il dovere, secondo quanto riportato dai due documenti tecnici regionali, di rispettare le seguenti condizioni di gestione dei terreni:
- almeno il 70% della Sau (superficie agricola utilizzata) dei terreni di cui si ha titolo d’uso è coltivato con colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto;
- i prati temporanei sono arati in primavera, seminando entro due settimane una coltura ad elevato grado di assorbimento di azoto; fertilizzanti non possono essere applicati nell’anno di aratura;
- i prati temporanei e permanenti comprendono al massimo il 50% di specie azotofissatrici;
- il mais a maturazione tardiva viene raccolto interamente, stocco compreso;
- l’erbaio invernale/secondario (loglio, orzo, triticale o segale) deve essere seminato entro due settimane dalla raccolta della coltura principale (mais o sorgo) e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo;
- l’erbaio estivo/principale (mais, sorgo, setaria o panìco) deve essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini.
Oltre all’erbaio estivo possono essere previste seconde colture come il mais da granella a ciclo breve o medio (classi Fao da 300 a 500), qualora il cereale autunno vernino che lo precede venga raccolto entro la prima decade di giugno.
Metodi di spandimento
Per contenere l’impatto ambientale, l’effluente di allevamento non palabile viene applicato mediante le migliori tecniche disponibili per la distribuzione in campo, ossia, secondo i due documenti tecnici regionali, mediante:
- miscela con acque irrigue (fertirrigazione), da attuarsi con dispositivi di aspersione (barre, pivot) o con tecniche di microirrigazione a goccia o con immissione controllata nelle acque di irrigazione;
- spandimento a raso per bande;
- spandimento superficiale a bassa pressione seguito da interramento entro 24 ore;
- iniezione profonda (max 25 cm) o scarificatura a solco aperto, o iniezione superficiale con concomitante chiusura del solco o erpicatura.
Nelle due foto esempi di queste tecniche avanzate di distribuzione.
Fatta eccezione per le superfici inerbite, l’effluente di allevamento palabile è interrato entro 24 ore.
Le analisi da effettuare sui terreni
Le caratteristiche dei terreni dell’azienda agricola che intende beneficiare della deroga, secondo quanto riportato da Ersaf e Regione Piemonte, devono essere oggetto di monitoraggio nel tempo. Devono pertanto essere disponibili presso l’azienda agricola i risultati di analisi relative al contenuto di azoto totale (analisi dell’azoto nitrico, N-NO3) e di fosforo Olsen (P2O5 assimilabile).
La determinazione della conducibilità elettrica dei suoli, necessaria solo nei casi in cui il beneficiario della deroga intende utilizzare frazioni chiarificate sottoposte a trattamenti di riduzione del tenore di azoto su suoli non salini o a bassa salinità localizzati in aree a “rischio potenziale di salinizzazione”, può essere effettuata in estratto a pasta satura, oppure in estratto acquoso con rapporto suolo/acqua pari a 1:2.
Qualora i valori analitici risultino superiori alla soglia che caratterizza suoli non salini o a bassa salinità, la distribuzione deve essere sospesa al fine di proteggere i suoli dal rischio di salinizzazione.
Per queste determinazioni il campionamento sarà effettuato per lo strato di suolo arato (0-30 cm), in presemina e preconcimazione di fondo (organica e/o minerale) delle colture. Il prelievo di suolo deve essere effettuato entro il 1° giugno e le analisi vanno ripetute ogni 4 anni, per ogni area aziendale omogenea e per ogni cinque ettari di suolo agricolo.
Inoltre, poiché il quantitativo di acqua disponibile per l’azienda agricola che intende beneficiare della deroga deve essere sufficiente a permettere di raggiungere le rese standard previste per le colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto, deve essere disponibile per i terreni oggetto di gestione in deroga uno dei seguenti documenti:
- copia dell’autorizzazione al prelievo idrico;
- copia del contratto per l’uso delle acque concluso con il pertinente consorzio irriguo, o, in sua assenza, ricevuta del versamento del canone irriguo per l’anno di adesione alla deroga;
- dichiarazione con cui l’azienda agricola comunica che i terreni ricadono in una zona ove le acque sotterranee sono a contatto con la zona radicale (falde ipodermiche).
Calcolo del contenuto di N e di P
La decisione della Commissione obbliga le imprese a tenere un registro delle fertilizzazioni, nel quale sono indicati i quantitativi applicati e il calendario di distribuzione sia degli effluenti di allevamento che dei fertilizzanti minerali.
Le aziende in deroga devono provvedere a registrare gli interventi di fertilizzazione entro 7 giorni dall’effettuazione.
Le aziende sono inoltre tenute a inserire nel piano di fertilizzazione il calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente zootecnico prodotto nell’azienda in deroga.
Le modalità di calcolo di questi due valori, che si differenziano a seconda che si tratti di effluenti suini o bovini, sono elencate in modo dettagliato nelle indicazioni tecniche operative riportate dall’Allegato 1 Ddg del 22 gennaio 2013 (www.ersaf.lombardia.it).
L’azienda agricola beneficiaria della deroga non può applicare fosforo sotto forma di fertilizzanti minerali. Tutte le informazioni relative ai trattamenti sono inserite nel Pua o piano di fertilizzazione e sono presentate, tramite il sistema informativo regionale, entro il 15 febbraio di ogni anno di deroga.
Trasporto degli effluenti
Secondo quanto riportato nei due documenti tecnici regionali cui stiamo facendo riferimento, il trasporto degli effluenti di allevamento da e verso le aziende agricole beneficiarie di una deroga deve essere registrato per mezzo di documenti di accompagnamento nei quali siano precisati il luogo di origine e la destinazione.
Il materiale trasportato deve essere sempre corredato di un documento nel quale si specifica il tipo e il quantitativo di effluente di allevamento trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo.