Gli agricoltori e gli operatori dei Caa in queste settimane sono impegnati nelle procedure per le domande di aiuto della nuova Pac.
Le tappe e le scadenze sono moltissime e impellenti.
La prima è quella delle ricognizione preventiva (vedi Terra e Vita n. 14/2015), che è propedeutica alla domanda di assegnazione dei titoli e alla domanda unica di pagamento.
Seppure la domanda di prima assegnazione dei titoli deve essere presentata contestualmente alla domanda di pagamento (art. 22, par. 2, Reg. 809/2014), le due domande sono concettualmente diverse. La prima riguarda l’assegnazione dei titoli e si dovrà presentare una sola volta per tutto il periodo 2015-2020; la seconda riguarda il pagamento dell’annualità 2015 e dovrà essere presentata in tutti gli anni successivi.
Tutte queste procedure avranno scadenza il 15 giugno 2015.
A seguire, Agea effettuerà i calcoli e comunicherà agli agricoltori i dati provvisori sul numero e sul valore dei titoli entro il 15 settembre 2015, per poi procedere alla fissazione definitiva dei titoli entro il 1° aprile 2016.
Vendita e affitto di terra e relativi diritti
La domanda di prima assegnazione da parte del beneficiario dei pagamenti diretti “percepiti” nel 2014, come prevede l’art. 24-26 del Reg. 1307/2013 dovrà essere presentata.
Fino al 15 giugno 2015 non è possibile il trasferimento dei titoli; infatti i vecchi titoli sono scaduti il 31 dicembre 2014, mentre i “nuovi titoli” non sono stati ancora calcolati e fissati.
L’unico caso in cui è possibile il trasferimento dei titoli entro il 15 giugno 2015 è un trasferimento di terreno e dei corrispondenti “diritti o titoli da ricevere”. La definizione corretta è “trasferimento di diritti o titoli da ricevere”, non di “diritti o titoli” in quanto quest’ultimi non sono stati ancora calcolati, assegnati e fissati.
La domanda di assegnazione in presenza di trasferimento di terreno e dei corrispondenti “titoli da ricevere” è un caso molto particolare e complesso, che è regolamentato secondo due fattispecie:
- vendita di terreno e “titoli da ricevere” (art. 20, Reg. 639/2014);
- affitto di terreno e “titoli da ricevere” (art. 21, Reg. 639/2014).
Queste due fattispecie sono molto diverse tra di loro, sia nelle procedure sia per gli esiti del trasferimento.
Vendita di terreno e diritti corrispondenti
L’articolo 20 del Reg. 639/2014 stabilisce che, in caso di vendita di una azienda o parte di essa, gli agricoltori possono, mediante contratto di vendita firmato prima del 15 maggio 2015, trasferire insieme all’azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare.
La domanda di prima assegnazione deve essere presentata dal venditore e i diritti all’aiuto vengono assegnati in prima istanza al venditore e, poi, immediatamente trasferiti all’acquirente.
La volontà di trasferire il terreno e i corrispondenti “diritti o titoli da ricevere” deve essere prevista nel contratto di compravendita. Se l’atto non ha previsto questa clausola, può essere integrato con l’accordo delle parti.
Cosa fare in caso di vendita e affitto; come calcolare del valore dei titoli: v. Terra e Vita 17/2015