L’indennità di disoccupazione nel settore agricolo ha una funzione di vera e propria integrazione del reddito e non di ammortizzatore sociale come è per i lavoratori di tutti gli altri settori produttivi. Questa concettuale e sostanziale diversità è messa in evidenza da un rapporto speciale dell’Inps diffuso a inizio anno sulla base di una specifica indagine condotta dall’ente previdenziale.
La conferma di questa valutazione, scaturisce da alcuni elementi contenuti nel rapporto e primo fra tutti che il tasso di utilizzo dell’indennità di disoccupazione agricola è pari al 52% dei lavoratori del settore, una percentuale quasi cinque volte superiore a quella media dei dipendenti del settore privato che si ferma ad appena il 10,5%. L’inps sottolinea, che in molti casi i sussidi di disoccupazione nel settore agricolo diventano una forma di integrazione al salario, volta a compensare la forte stagionalità del lavoro agricolo. ll lavoro agricolo è caratterizzato da forte stagionalità e imprevedibilità dei fermi lavoro dovuti a cause atmosferiche o calamità naturali. Questo ha storicamente giustificato trattamenti diversi da quelli concessi alla generalità dei lavoratori dipendenti.
La durata massima del trattamento
Al contrario degli ammortizzatori per i lavoratori del settore non agricolo, compresi quelli stagionali, le prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori agricoli, intese come integrazione del reddito, non sono state riformate negli ultimi anni.
Ne consegue che tutti i lavoratori, esclusi quelli del settore agricolo, hanno subìto progressive modifiche, in senso riduttivo, delle norme che regolano la concessione dell’indennità venendosi ora a trovare in una posizione d’inferiorità che ha lasciato qualche maggiore tutela ai lavoratori agricoli.
Una prima differenza riguarda la durata massima del trattamento di disoccupazione che per i lavoratori agricoli è pari alle giornate effettivamente lavorate durante l’anno, inclusi i periodi di lavoro non agricolo, mentre per gli altri lavoratori la durata dell’indennità di disoccupazione è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni precedenti la cessazione del lavoro.
L’Inps ricorda che, nel complesso, i dipendenti del settore agricolo sono circa un milione, per lo più operai agricoli a tempo indeterminato mentre gli operai e i quadri sono in numero inferiore e vengono inquadrati come lavoratori “non agricoli” in quanto l’attività svolta è del tutto assimilabile a quella della generalità dei dipendenti.
Il calcolo dell’anzianità
I lavoratori autonomi del settore e cioè coltivatori diretti, mezzadri ecc, sono 460.133 unità. L’indennità di disoccupazione viene erogata in un’unica soluzione l’anno successivo rispetto all’evento di disoccupazione ed è garantita ”a prescindere dall’accertamento dello status di disoccupato al momento della domanda e della percezione”.
L’anzianità è riconosciuta per l’intero anno indipendentemente dal n° delle giornate di lavoro agricolo effettuate e dal giorno di inizio dell’attività mentre, per la generalità dei lavoratori dipendenti non agricoli, l’inizio dell’assicurazione decorre dal giorno del 1° contributo effettivamente versato o dovuto.
È inoltre diversa la misura della prestazione che per i lavoratori agricoli è pari al 40% della retribuzione giornaliera mentre per gli altri è pari al 75% della retribuzione. L’assegno al nucleo familiare – come riferisce l’Inps nel suo rapporto – viene riconosciuto per l’intero anno agli operai agricoli con almeno 101 giornate di effettivo lavoro agricolo, mentre per il lavoratore dipendente non agricolo l’assegno è riconosciuto per 26 giornate mensili a decorrere dall’evento che determina il diritto.
Ci sono inoltre vantaggi per la malattia e la maternità con il diritto alle prestazioni se si risulta iscritti negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo svolte nell’anno precedente. Il lavoratore ha diritto alle indennità anche se le 51 giornate sono state lavorate nello stesso anno in cui si verifica l’evento, purché prima dell’inizio dell’evento stesso. Tale requisito consente all’operaio di acquisire lo “status” di lavoratore agricolo per accedere alle tutele mentre per la maggior parte degli altri lavoratori è necessario che l’evento si verifichi in costanza del rapporto di lavoro.
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