La tutela dei beni ambientali e del paesaggio interessa tutti, ma, sotto un duplice aspetto, più di tutti chi lavora e vive “nella natura”, perché patisce più direttamente e immediatamente le conseguenze negative dei danni arrecati all’ambiente e al paesaggio e, per converso, può più facilmente essere indotto a non prestare piena ottemperanza alle norme di tutela. Di qui il particolare interesse per un recente intervento della Corte costituzionale sul sistema sanzionatorio in vigore per tale genere di reati.
Per comprendere di che si tratta, partiamo dalla norma coinvolta: l’art. 181 del Codice dei beni ambientali e del paesaggio (Dlgs. n. 42/2004), che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione, o in difformità da questa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Tuttavia sia la natura del reato sia le pene previste sono molto diverse a seconda che le opere interessino beni individuati come degni di tutela in via generale da disposizioni di legge o invece ricadano “su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, sono stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca precedente alla realizzazione dei lavori”. Apposito provvedimento di natura amministrativa. Nel primo caso (art. 181 comma 1) si tratta di contravvenzioni punite con l’arresto fino a due anni e l’ammenda (peraltro di importo assai elevato); nel secondo (art. 181 comma 1/bis) si tratta invece di delitti per i quali è prevista la reclusione da uno a quattro anni (pena prevista anche per i lavori ricadenti su immobili o aree tutelati per legge - quindi nel caso di cui a comma 1 - qualora i manufatti superino determinati limiti volumetrici). Inoltre solo per le contravvenzioni è prevista la possibilità di estinzione del reato “qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica” dell’opera realizzata.
Il caso scatenante
Questa situazione normativa è sembrata costituzionalmente non corretta al Tribunale di Verona, chiamato a giudicare, per i delitti previsti e puniti dal comma 1/bis, alcuni soggetti, che in una zona dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto del ministero per la Pubblica istruzione (provvedimento di natura amministrativa) avevano trasformato, senza previa autorizzazione, un rustico in abitazione civile, realizzato una piscina parzialmente interrata (in seguito rimossa), pavimentato con colate di calcestruzzo un tratto di capezzagna e, infine, realizzato, in difformità dalla prescritta autorizzazione (per questo manufatto richiesta e ottenuta, ma non rispettata), un corpo di fabbrica più alto di 40 centimetri rispetto a quanto autorizzato. Nel corso del giudizio la Soprintendenza....
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