L’ultima legge di bilancio, come noto, ha disposto che per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (art. 1 Dlgs. n. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola.
Con la circolare n. 8/E dello scorso 7 aprile, l’agenzia delle Entrate ha fornito vari chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata. Una delle domande poste riguardava appunto l’articolo 1, comma 44, della L. n. 232/2016.
Più precisamente, il quesito era il seguente: “Come opera tale esclusione per le società di persone, comprese le Snc e le Sas che hanno optato per il reddito agrario (art. 1, co. 1093, L. 296/2006)? Si applica nel modello Redditi 2017 dei soci in possesso di tali qualifiche?”.
L’Agenzia, ricorda anzitutto che si tratta di una norma introdotta al fine di sostenere, in un periodo di notevole crisi, gli operatori del settore agricolo, con specifico riferimento ai coltivatori diretti e agli Iap iscritti alla previdenza agricola. Nel triennio indicato, a favore dei predetti soggetti, i redditi dominicali e agrari non concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef e delle relative addizionali.
“Si evidenzia – afferma l’Agenzia - che, sulla base del tenore letterale della norma, l’agevolazione in esame è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali e agrari. Non possono beneficiare, invece, dell’agevolazione in questione i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato, ai sensi dell’art. 1, co. 1093, della L. n. 296/2006, per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa così espressamente qualificato in capo alle società dal Dm. n. 213 del 27 settembre 2007.
Resta fermo che possono beneficiare dell’agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche - in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale - redditi fondiari”.
Dunque, i soci delle società in nome collettivo o in accomandita semplice, anche se siano Cd o Iap iscritti negli elenchi Inps, a prescindere dal regime di tassazione scelto dalla società (regime analitico o su base catastale) non possono beneficiare dell’agevolazione.
L’indicazione dell’Agenzia è coerente con l’impostazione generale che deriva dal codice civile, e che è così riassumibile: per l’esercizio in società di attività commerciali non è possibile costituire una società semplice, ma solo uno degli altri tipi di società; si dice, di conseguenza, che le società diverse dalla società semplice sono società “commerciali”; se per l’esercizio in società delle attività agricole si costituisce una società di tipo “commerciale”, questo prevale sulla natura delle attività svolte e, infine, anche sulla qualificazione del reddito prodotto (che, infatti, è considerato un reddito d’impresa).
Quanto invece alle società semplici, l’espressione utilizzata dall’Agenzia, a nostro avviso non può e non deve essere intesa alla lettera: non è la società semplice che può beneficiare dell’agevolazione, bensì i singoli soci e, più precisamente, quelli tra i soci che sono Cd o Iap iscritti negli elenchi Inps.
La società semplice, nel compilare il proprio modello Unico, indicherà le quote di reddito dei terreni condotti attribuibili ai singoli soci sulla base della quota di partecipazione agli utili di ciascuno. Ciascun socio, nella propria dichiarazione (se ricorrono le condizioni è possibile presentare il modello 730 in luogo del modello PF) riporterà la quota di reddito dei terreni condotti dalla società di propria spettanza e, solo se si tratta di un Cd o Iap iscritto negli elenchi Inps, tale reddito non concorrerà alla formazione dell’imponibile.
Leggi l’articolo su Terra e Vita 19/2017 L’Edicola di Terra e Vita